cassazione 7

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE II

SENTENZA 2 marzo 2015, n. 4169

Ritenuto in fatto

Ricorrono A.G. e gli eredi di A.F. , avverso la sentenza n. 2726 del 2005 della Corte d’appello di Napoli, depositata il 26 settembre 2005, che ha respinto la loro impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Avellalo che, a sua volta, aveva rigettato la domanda proposta da A.G. nei confronti della signora P. per il trasferimento ex articolo 2932 codice civile di beni immobili in (…), alla frazione (omissis) , e delle licenze commerciali di vendita di spiriti e di generi di monopolio di cui alla scrittura privata del 22 marzo 1996.
2. A.G. proponeva tale domanda con citazione del novembre 1997, essendosi la convenuta rifiutata di addivenire al definitivo, chiedendo disporsi il trasferimento in suo favore, dichiarando in citazione di riservarsi di nominare la persona nei cui confronti il contratto doveva avere effetti, ai sensi dell’articolo 1401 codice civile, così come previsto dalla scrittura del 22 marzo 1996. Con memoria depositata il 20 febbraio 1998 il procuratore dell’attore nominava, ai sensi dell’articolo 1401 codice civile, A.F. quale persona che avrebbe dovuto acquistare i diritti ed assumere gli obblighi nascenti dal contratto stesso, chiedendo che il trasferimento del bene fosse effettuato direttamente in capo a quest’ultimo.
Il 6 aprile 1998 interveniva nel giudizio A.F. , che dichiarava di accettare la nomina, offrendo il pagamento del prezzo e degli oneri accessori del trasferimento.
All’udienza di precisazione delle conclusioni il medesimo legale dell’attore rinunciava alla nomina in favore di A.F. e chiedeva disporsi il trasferimento in favore dell’attore.
3. Il Tribunale, con sentenza del 5 luglio 2000, rigettava la domanda, affermando, per quanto riportato nella sentenza impugnata, che “la dichiarazione di nomina del terzo e l’accettazione di quest’ultimo dovevano ritenersi rituali, potendo tali atti essere validamente effettuati nel corso del giudico nei rispettivi atti difensivi (Cass. 2142 del 1965); che pertanto A.F. doveva ritenersi acquirente ex fune dei diritti nascenti dal contratto preliminare; che, d’altro canto, in presenta del più assoluto silenzio da parte del terzo nominato A.F. , che aveva già accettato la nomina e della promittente venditrice P.M. , nessun effetto giuridicamente rilevante poteva attribuirsi alla dichiarazione, resa dal legale dell’attore all’udienza di precisazione delle conclusioni, per di più in mancanza di una procura ad hoc, di rinunciare alla nomina da lui fatta ai sensi dell’articolo 1401 codice civile ed accettata da A.F. … perché irrituale”.
4. La sentenza veniva impugnata con appelli separati da A.G. e dagli eredi di A.F. ; il primo per chiedere che la pronuncia del trasferimento fosse operata nei suoi confronti e i secondi per chiedere che il trasferimento fosse operato in favore del loro dante causa, A.F. . La signora P. si costituiva chiedendo il rigetto del gravame.
5. La Corte d’appello rigettava le impugnazioni proposte. Osservava, quanto all’appello del A.G. , che la nomina del terzo, effettuata in corso di causa dal legale dell’attore e non dalla parte, doveva ritenersi nulla, che tale nullità non poteva essere invocata da chi aveva dato causa alla nullità (e cioè A.G. ), non potendosi così accogliere la domanda di trasferimento del bene in favore dell’attore. Quanto all’appello degli eredi di A.F. , tendente ad ottenere il trasferimento del bene in loro favore, la Corte locale lo rigettava, non esistendo comunque una valida nomina del terzo che, in quanto tale, avrebbe dovuto essere effettuata con l’atto di citazione.
6. I ricorrenti formulano due motivi di ricorso. Resiste con controricorso il signor V.R. , che si qualifica unico erede della signora P. , producendo certificato di morte.
7. Con successiva ordinanza interlocutoria, il Collegio ha ritenuto di riservare la decisione, ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., sulla all’ammissibilità del ricorso e del controricorso, assegnando termine per l’eventuale deposito di osservazioni. I ricorrenti hanno deposito memoria.
8. – All’esito il Collegio ha rinviato la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione delle SU sulla ordinanza adottata da questa sezione sul ricorso n. 10216 del 2013 ai fini della valutazione della ammissibilità del ricorso e del controricorso.
7. Depositata la sentenza delle SU n. 15295 del 2014, resa sull’ordinanza di rimessione n. 10216 del 2013, è stata nuovamente disposta la pubblica udienza

Motivi della decisione

La questione, sollevata d’ufficio, in ordine all’ammissibilità del ricorso (per essere stato notificato al difensore domiciliatario della signora P. in appello, malgrado l’avvenuto decesso di quest’ultima già durante il giudizio di secondo grado) è stata risolta dalla sentenza delle SU su citata, che si espressa nel senso dell’ammissibilità, valorizzando il principio della ultrattività del mandato.

Parimenti la questione, pure sollevata d’ufficio, in ordine alla ammissibilità del controricorso proposto da chi si dichiari erede, depositando il solo certificato di morte, può essere risolta positivamente alla luce della pronuncia, sempre delle SU (la n. 9692 del 2013), in ragione della assenza di contestazione e in presenza anche di deposito del certificato anagrafico relativo allo stato di famiglia della signora P. .

I motivi del ricorso.

1.1 Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dell’articolo 1401 codice civile e seguenti e 157 c.p.c., nonché omessa e insufficiente motivazione. La Corte d’appello ha ritenuto tempestiva la nomina del terzo, senza considerare che la nomina era avvenuta dopo ben due anni dal preliminare, scaduto il termine per la stipula dell’atto definitivo, fissato per il 15 dicembre 1996, e senza che fosse intervenuta l’electio amici. Il contratto, quindi, produceva i suoi effetti tra i contraenti originari ex articolo 1405 codice civile. Poiché è la norma che determina l’inefficacia della nomina intempestiva, il giudice non può che prenderne atto. La Corte d’appello, quindi, avrebbe dovuto pronunciare sentenza costitutiva ex articolo 2932 codice civile direttamente nei confronti del A.G. , avendo erroneamente applicato l’articolo 157 c.p.c., dettato esclusivamente per la materia processuale ed estraneo alla materia sostanziale. Non si trattava di nullità di atti processuali, bensì di invalidità e inefficacia di atti negoziali quali sono la nomina e l’accettazione del terzo.

1.2. Col secondo motivo di ricorso si deduce la violazione dell’articolo 112 c.p.c. e l’omessa pronuncia perché il giudice dell’appello, pur avendo affermato l’inesistenza di una valida nomina del terzo, così rigettando la impugnazione degli eredi di A.F. , aveva omesso di pronunciarsi sul trasferimento ex articolo 2932 codice civile in favore di A.G. , domanda questa avanzata anche con l’atto d’appello.

Il ricorso è fondato e va accolto, risultando fondati entrambi i motivi, che, per continuità argomentativa, possono essere unitariamente trattati.

2.1 – Occorre premettere in via generale quanto segue in tema di contratto per persona da nominare.

Nel contratto per persona da nominare la riserva della nomina del terzo determina una parziale indeterminatezza soggettiva del contratto, ovvero una fattispecie di contratto a soggetto alternativo. A seguito dell’esercizio del potere di nomina, il terzo subentra poi nel contratto e, prendendo il posto della parte originaria, acquista i diritti ed assume gli obblighi correlativi nei rapporti con l’altro contraente, con effetto retroattivo, con la conseguenza che deve essere considerato fin dall’origine unica parte contraente contrapposta al promittente ed a questo legata dal rapporto costituito dallo stipulante. Pertanto, il tratto peculiare del contratto per persona da nominare è dato proprio ‘dal subentrare nel contratto di un terzo – per effetto della nomina e della sua contestuale accettazione – che, prendendo il posto del contraente originario (lo stipulante), acquista i diritti ed assume gli obblighi correlativi nei rapporti con l’altro contraente (promittente) determinando, inoltre, la contemporanea fuoriuscita dal contratto dello stipulante, con effetto retroattivo, per cui il terzo si considera fin dall’origine unica parte contraente contrapposta al promittente e a questa legata dal rapporto costituito dall’originario stipulante’ (Cass. 1995 n. 3115). Ma il tutto avviene a condizione che vi sia stata una tempestiva e valida electio amici, restando altrimenti applicabile il chiaro disposto dell’art. 1405 cod. civ..

Quanto al termine utile per la nomina del terzo, occorre rilevare che, pacificamente, nel caso in questione non era stato fissato alcun termine per la electio amici con la conseguenza che il termine ultimo doveva essere individuato ai sensi dell’articolo 1402 codice civile (‘entro tre giorni dalla stipulazione’) o, trattandosi nel caso in questione di contratto preliminare, al più tardi nel momento in cui le parti avrebbero dovuto stipulare l’atto definitivo.

2.2 – Tanto premesso, occorre rilevare che, non essendo l’altra parte addivenuta all’atto definitivo, la electio amici non poteva essere effettuata in tale sede. Di conseguenza, A.G. , contraente in favore del quale era stata prevista la facoltà di nomina del terzo, poteva esercitare tale diritto soltanto in sede di domanda ex articolo 2932 cod. civ. e ciò non ha fatto, essendosi riservato, in tale sede, di esercitare il diritto nel corso del giudizio. Sono seguite poi la nomina e la revoca della nomina durante il corso del giudizio, atti questi di natura sostanziale, che hanno dato luogo alle contestate decisioni dei giudici di merito, i quali nella sostanza sembrano far derivare dalla tardiva o invalida dichiarazione di nomina la conseguenza del venir meno della posizione soggettiva dell’originario contraente con conseguente rigetto della domanda.

Il giudice di merito non ha però considerato che, in linea generale, la mancata, tardiva (o invalida) indicazione del terzo non può che determinare, ai sensi dell’art. 1405 cod. civ., l’effetto di consolidare il contratto in capo all’originario contraente, salvo che non siano intervenute altre diverse vicende contrattuali (che in questa sede non sono in discussione). Da questo punto di vista, quindi, la tardività o l’invalidità del procedimento di nomina (pure avvenuti nel corso del giudizio) non potevano che determinare gli affetti del consolidamento del contratto in capo all’originale contraente.

2.3 – Deve, quindi, ritenersi fondato il primo motivo di ricorso, che nella sostanza lamenta la valutazione data dalla Corte territoriale agli effetti del procedimento di nomina non conclusosi correttamente, sia sotto il profilo della tardività che sotto quello della invalidità, dovendosi al riguardo affermare che, nell’un caso come nell’altro, la tardiva o invalida electio amici determina il consolidamento degli effetti del contratto in capo all’originario contraente. Parimenti risulta fondato il secondo motivo non avendo la Corte territoriale pronunciato specificamente sulla domanda avanzata da A.G. di trasferimento in suo favore ai sensi dell’art. 2932 cod. civ..

La sentenza impugnata va, quindi, cassata con rinvio alla Corte di appello di Napoli, altra sezione, che si atterrà all’indicato principio di diritto e regolerà anche le spese del giudizio di cassazione.

P.T.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Napoli, che deciderà anche sulle spese.

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