cassazione 9

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

ordinanza  2 marzo 2015, n. 4216

Fatto e diritto

La Corte, rilevato che sul ricorso n. 24881/2013 proposto da D.N.G. nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana spa e della Vega Cinematografica srl il consigliere relatore ha depositato ex art. 380 bis la relazione che segue.
Il Cons. Ragonesi, letti gli atti depositati:
RILEVATO:
Che, D.N.G. ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di quattro motivi avverso la sentenza n. 1855/13 con cui la Corte d’appello di Roma ha rigettato l’appello proposto dal D.N. avverso la sentenza n. 5747/10 del tribunale di Roma sez spec proprietà int. che aveva rigettato la domanda dell’odierno ricorrente nei confronti delle odierne resistenti escludendo che l’episodio della serie televisiva “(omissis) ” dal titolo “(omissis) ” da queste prodotto e trasmesso costituisse plagio dell’opera teatrale dell’allora attore dal titolo “(omissis) “.
che la RAI ha resistito con controricorso mentre non ha svolto attività difensiva l’altra intimata.
Osserva:
Con il primo motivo di ricorso il D.N. censura sotto il profilo della violazione dell’art. 156 l.dir.aut. e del vizio motivazionale la sentenza impugnata laddove questa ha messo in dubbio che la presentazione della sua opera ad un concorso presso l’Istituto del dramma italiano nel 1995 e il suo successivo deposito presso la SIAER potessero attribuire di per sé la natura di opera creativa all’autore.
Contesta poi il mancato riconoscimento dell’avvenuto plagio riproducendo a tal fine in modo sinottico alcuni brani delle due opere.
Con il secondo motivo censura la sentenza laddove questa ha ritenuto non adeguatamente provata la priorità cronologica della propria opera rispetto a quella trasmessa dalla RAI.
Con il terzo motivo ripropone sotto diversi profili le censure alla creatività della propria opera ed alla non ritenuta sussistenza di plagio da parte dell’episodio televisivo. Censurando anche la mancata ammissione di mezzi istruttori.
Con il quarto motivo censura la condanna al pagamento delle spese di lite.
I primi tre motivi tra loro connessi possono essere esaminati congiuntamente ed appaiono per alcuni versi manifestamente infondati e per altri inammissibili.
Per quanto concerne la creatività e la novità dell’opera elaborata dal ricorrente e dunque la sua proteggibilità va rammentato tali requisiti costituiscono elementi costitutivi del diritto d’autore sull’opera dell’ingegno; ne consegue che, prima ancora di verificare se un’opera possa costituire plagio di un’altra, il giudice del merito deve verificare, anche d’ufficio, se quest’ultima abbia o meno i requisiti per beneficiare della protezione richiesta, e ciò sia sotto il profilo della compiutezza espressiva, sia sotto quello della novità. (Cass. 24594/05).
La sentenza impugnata si è fatta carico di ciò riconoscendo la sussistenza dei predetti caratteri rammentando, tra l’altro, sul punto la giurisprudenza di questa Corte che ha affermato che anche un opera avente forme espressive semplici e poco elaborate rientra nella categoria di opere protette dal diritto d’autore.
Dunque, avendo la Corte d’appello riconosciuto il carattere creativo dell’opera del D.N. , questi non ha alcun motivo di dolersi sul punto.
Per quanto riguarda la sussistenza del plagio, la Corte d’appello ha effettuato una verifica dei testi delle due opere ed ha rilevato che le stesse avevano alla base la stessa idea costituita dalla situazione di una coppia che non può avere figli ma che tale idea, non nuova e non originale, non poteva di per sé essere suscettibile di protezione e che, in ogni caso, l’opera televisiva,pur riprendendo nella struttura narrativa e nei dettagli scenici il lavoro del D.N. , non costituiva derivazione di quest’ultima.
Tale motivazione appare corretta.
In primo luogo va osservato infatti che la creatività, nell’ambito delle opere dell’ingegno, non è costituita dall’idea di per sé, ma dalla forma della sua espressione, ovvero dalla sua soggettività, di modo che la stessa idea può essere alla base di diverse opere d’autore, come è ovvio nelle opere degli artisti, le quali tuttavia sono o possono essere diverse per la creatività soggettiva che ciascuno degli autori spende, e che, in quanto tale, rileva per l’ottenimento della protezione.
In secondo luogo, questa Corte ha già avuto modo di chiarire sul punto che “si ha violazione dell’esclusiva non solo quando l’opera è copiata integralmente (riproduzione abusiva in senso stretto); ma anche quando si ha contraffazione dell’opera precedente, contraffazione la quale implica delle differenze oltre che delle somiglianze. Ora, quando si tratta di valutare se c’è o no contraffazione non è determinante, per negarla, l’esistenza di differenze di dettaglio: ciò che conta è se i tratti essenziali che caratterizzano l’opera anteriore sono riconoscibili nell’opera successiva” (Cass. 7077/90).
Nel caso di specie la Corte d’appello si è attenuta a tali principi di cui viene fatta espressa menzione nella sentenza ed ha ritenuto che gli elementi di somiglianza esistenti tra le due opere avessero un carattere secondario e non essenziale ed ha pertanto escluso il plagio da parte dell’opera televisiva trasmessa dalla Rai.
Trattasi di valutazione di merito che in quanto adeguatamente motivata si sottrae al sindacato in questa sede di legittimità.
Del resto non può non osservarsi che alla presente controversia si applica l’art. 360 n. 5 cpc, come modificato dai più recenti interventi normativi( di 83/12), che prevede la possibilità di ricorso solo per omessa motivazione su un fatto decisivo (e non più per insufficienza o contradditorietà della motivazione) che è stato oggetto di discussione tra le parti e nel caso di specie non sussiste alcuna omessa motivazione essendosi la Corte d’appello ampiamente soffermata sulla questione.
Lo stesso deve dirsi per quanto concerne la priorità tra le opere.
La Corte d’appello ha esaminato gli elementi di carattere cronologico ed ha riscontrato che vi erano elementi che non consentivano di affermare con certezza che l’opera del ricorrente fosse stata creata prima di quella trasmessa dalla Rai.
Anche in tal caso non vi è alcuna omessa motivazione sul punto e la valutazione di merito della Corte territoriale ampiamente motivata sul punto non sarebbe comunque sindacabile in questa sede.
Quanto alla doglianza relativa alla mancata ammissione della CTU, la stessa è inammissibile alla luce della giurisprudenza di questa Corte che ha affermato che in materia di consulenza tecnica d’ufficio la decisione del giudice di merito che ne esclude l’ammissione non è sindacabile in sede di legittimità, posto che compete al giudice del merito l’apprezzamento delle circostanze che consentano di escludere che il relativo espletamento possa condurre ai risultati perseguiti dalla parte istante, sulla quale incombe pertanto l’onere di offrire gli elementi di valutazione. (Cass. 26264/05).
Il motivo sulle spese appare assorbito.
Ove si condividano i testé formulati rilievi, il ricorso può essere.
trattato in camera di consiglio ricorrendo i requisiti di cui all’art. 375 c.p.c..
PQM.
Rimette il processo al Presidente della sezione per la trattazione in Camera di Consiglio.
Roma, 20.10.14.
Il Cons. rel.
Vista la memoria della ricorrente;
Considerato:
che non emergono elementi che possano portare a diverse conclusioni di quelle rassegnate nella relazione di cui sopra e che pertanto il ricorso va rigettato con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in favore della Rai in Euro 5000,00 oltre Euro 100,00 per esborsi ed oltre accessori di legge e spese forfettarie.
Sussistono le condizioni per l’applicazione del doppio contributo ex art. 13,comma 1 quater, DPR 115/02.

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