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Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 9 dicembre 2014, n. 51096. Il reato di diffamazione consiste nell'offesa alla reputazione di una persona determinata e non può essere, quindi, ravvisato nel caso in cui vengano pronunciate o scritte frasi offensive nei confronti di una o più persone appartenenti ad una categoria, anche limitata, se le persone cui le frasi si riferiscono non sono individuabili. L'individuazione dei soggetto passivo dei reato di diffamazione a mezzo stampa, in mancanza di indicazione specifica e nominativa ovvero di riferimenti inequivoci a fatti e circostanze di notoria conoscenza, attribuibili ad un determinato soggetto, deve essere deducibile, in termini di affidabile certezza, dalla stessa prospettazione oggettiva dell'offesa, quale si desume anche dal contesto in cui è inserita. Nel caso di specie il labile riferimento ("errori voluti dall'alto … è ordinata dall'alto") consente di individuare categorie eterogenee di presunti responsabili, peraltro corrispondenti, in parte, ai destinatari delle segnalazioni inviate dalle parti civili, e cioè oltre ai vertici della Polizia Municipale, anche il Sindaco, i referenti dell'Assessorato competente, l'Economo, il Direttore Generale, il Ragioniere, il Provveditore, oltre a tutti coloro che, pur non rivestendo cariche apicali, avrebbero potuto ragionevolmente identificarsi con coloro che "dall'altro" gestiscono e amministrano le procedure di istruzione o riscossione delle sanzioni amministrative conseguenti alle violazioni stradali dei Comune di Palermo.

Suprema Corte di Cassazione sezione V sentenza 9 dicembre 2014, n. 51096 Ritenuto in fatto 1. Il difensore di M.G. propone ricorso per cassazione contro la sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Catania in data 3 aprile 2013, con la quale è stata confermata la decisione di condanna adottata dal Tribunale di Catania, in data...

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Corte di Cassazione, sezione feriale, sentenza 26 settembre 2014, n. 39986. La comunicazione contenenti i nominativi dei condomini morosi, affissa al portone condominiale, nonostante la morosità degli stessi fosse effettiva, costituisce una condotta diffamante, non essendoci nessun interesse da parte dei terzi alla conoscenza di quei fatti, anche se veri

Suprema Corte di Cassazione sezione feriale sentenza 26 settembre 2014, n. 39986   Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 15/11/2013, la Corte di appello di Catania confermava la sentenza del Tribunale di Catania sez. dist. di Giarre del 26/3/2012, che aveva condannato C.S. e M.F. alla pena di Euro 1000,00 di multa ciascuno...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 11 settembre 2014, n. 19177. In materia diffamatoria, la delibazione delle critiche, affidata alla Corte di cassazione, è ristretta al controllo del rispetto dei principi normativi che regolano la fattispecie astratta, nonché della logicità e congruità della motivazione resa dal giudice. È del tutto estraneo, invece, al giudizio di legittimità l'accertamento di merito relativo all'effettiva capacità diffamatoria delle espressioni in contestazione. In questo senso, è consolidato il principio giurisprudenziale secondo cui, riguardo all'azione di risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo della stampa, la ricostruzione storica dei fatti, la valutazione del contenuto degli scritti, l’accertamento in concreto dell'attitudine offensiva delle espressioni usate, la valutazione dell'esistenza dell'esimente dell'esercizio del diritto di critica (la quale ultima si deve esprimere nel rispetto del requisito della continenza e, perciò, in termini formalmente corretti e misurati ed in modo tale da non trascendere in attacchi ed aggressioni personali, diretti a colpire sul piano individuale la figura morale del soggetto criticato) costituiscono accertamenti di fatto, riservati al giudice di merito ed insindacabili in sede di legittimità se sorretti da argomentata motivazione, esente da vizi logici ed errori di diritto

Suprema Corte di Cassazione sezione III civile sentenza 11 settembre 2014, n. 19177 Svolgimento del processo La Candy Elettrodomestici s.r.l. propose domanda di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale da diffamazione contro la Dyson Ltd. E D.J. . Lamentò d’aver subito pregiudizio a seguito di condotte denigratorie dei convenuti che, nell’anno 2000, avevano preso...