cassazione 5

Suprema Corte di Cassazione

sezione V

sentenza 11 novembre 2014, n. 46498

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUNO Paolo A. – Presidente
Dott. SETTEMBRE Antonio – Consigliere
Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere
Dott. DEMARCHI ALBENGO P. – rel. Consigliere
Dott. LIGNOLA Ferdinan – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 4/2012 TRIBUNALE di MISTRETTA, del 06/06/2013;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/06/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO;

Il Procuratore generale della Corte di cassazione, Dott. SELVAGGI Eugenio, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

Per il ricorrente e’ presente l’Avvocato (OMISSIS) in sost. Avv. (OMISSIS), il quale si riporta ai motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO
1. (OMISSIS) e’ stato condannato dal giudice di pace di Santo Stefano di Camastra alla pena di euro 200 di multa, oltre al risarcimento in favore della parte civile, per avere offeso l’onore e la reputazione di (OMISSIS), definendolo condomino moroso, aduso a non pagare le quote condominiali di sua spettanza (articolo 595 del codice penale).
2. Il tribunale del distretto, in funzione di giudice di appello, ha confermato integralmente la sentenza di primo grado.
3. Contro la predetta sentenza propone ricorso per cassazione l’imputato per vizio di motivazione sotto forma di travisamento del fatto, consistente nella negazione della sussistenza di una circostanza sicuramente risultante dalle prove.
4. In particolare, si impugna la sentenza laddove si esclude l’esercizio del diritto di critica sulla considerazione che agli atti non vi e’ prova alcuna che i fatti oggetto della dichiarazione incriminata siano veridici.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ infondato; occorre considerare, prima di tutto, che il travisamento, per essere rilevante in sede di legittimita’, deve essere di tale portata da scardinare il costrutto argomentativo della sentenza; nel caso di specie la verita’ oggettiva dei fatti dedotta dal ricorrente attiene esclusivamente al mancato pagamento delle spese condominiali, circostanza che non avrebbe comportato comunque la sussistenza della invocata scriminante del diritto di critica, sia perche’ la parte lesa, pur ammettendo di non aver pagato le spese condominiali, ha sostenuto di essere a sua volta in credito con il condominio (il che esclude la sua morosita’, quantomeno fino a prova del contrario), sia perche’ il diritto di critica deve essere esercitato nel giusto contesto e tale non era certamente quello in cui si e’ manifestata la frase diffamatoria.
2. La critica nei confronti di un condomino puo’ legittimamente estrinsecarsi all’interno di un’assemblea condominiale o nei rapporti con l’amministratore, ma di certo non puo’ legittimare affermazioni offensive rivolte nei confronti di terzi, tanto piu’ se, come nel caso di specie, ignari ospiti della persona offesa.
3. Nel caso di specie, poi, l’intento diffamatorio era implicito, ma evidente, ne’ va dimenticato che il vizio di “travisamento della prova” puo’ essere dedotto solo nell’ipotesi di decisione di appello difforme da quella di primo grado, in quanto nell’ipotesi di doppia pronuncia conforme il limite del “devolutum” non puo’ essere superato ipotizzando recuperi in sede di legittimita’, salva l’ipotesi in cui il giudice di appello, al fine di rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, richiami atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice (Cassazione penale, sez. 2, 28 maggio 2008, n. 25883). In tema di ricorso per cassazione, quando ci si trova dinanzi a una “doppia pronuncia conforme” e cioe’ a una doppia pronuncia (in primo e in secondo grado) di eguale segno (vuoi di condanna, vuoi di assoluzione), l’eventuale vizio di travisamento puo’ essere rilevato in sede di legittimita’, ex articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera c), solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l’argomento probatorio asseritamente travisato e’ stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (sez. 4, n. 20395 del 10 febbraio 2009).
4. Quanto premesso consente a questa Corte di affermare la piena legittimita’, sotto il profilo della motivazione, della sentenza impugnata.
5. Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato; ai sensi dell’articolo 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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