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Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 16 febbraio 2015, n. 6785. La diffamazione tramite internet costituisca un'ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell'art. 595 c.p., comma 3, in quanto commessa con altro (rispetto alla stampa) mezzo di pubblicità idoneo a determinare quella maggior diffusività dell'offesa che giustifica un più severo trattamento sanzionatorio

Suprema Corte di Cassazione sezione V sentenza 16 febbraio 2015, n. 6785 Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Napoli ha confermato la condanna di E.M. per il reato di diffamazione commesso ai danni di P.P. mediante il caricamento in internet in condivisione con gli altri utenti della rete di...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 5 febbraio 2015, n. 2087. In materia di diffamazione a mezzo stampa, in caso di mancata ottemperanza da parte del danneggiante all'ordine del giudice di pubblicare la sentenza su uno o più giornali, il danneggiato ha la facoltà, e non l'obbligo, di provvedere autonomamente a tale pubblicazione a sua cura e spese. Il mancato esercizio di tale facoltà non integra violazione del dovere di attivarsi secondo correttezza al fine di evitare il danno, previsto dall'art. 1227 secondo comma c.c., in quanto tale comportamento corrisponde ad un apprezzabile sacrificio che va oltre i limiti della ordinaria diligenza. Ne consegue che, in caso di mancata ottemperanza da parte del danneggiale all'ordine di pubblicazione della sentenza impartito dal giudice, il diritto del danneggiato al risarcimento del danno derivante dalla mancata pubblicazione non può essere ridotto o escluso per non aver provveduto autonomamente a richiedere la pubblicazione

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE III SENTENZA 5 febbraio 2015, n. 2087 Ritenuto in fatto C.U. , F.G. e F.L. , rispettivamente moglie e figlie dell’avv. F.F. , citarono in giudizio la Poligrafici Editoriale s.p.a. per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dal mancato adempimento dell’obbligo di pubblicare su alcuni quotidiani a diffusione nazionale il...

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Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 8 gennaio 2015, n. 475. Condannato un avvocato, previo riconoscimento delle attenuanti generiche, alla pena di Euro 1.000 di multa, al risarcimento dei danni, liquidati in Euro 8.000, e al rimborso delle spese in favore della parte civile, in quanto ritenuto colpevole del reato di diffamazione in danno del collega, per aver offeso, comunicando con più persone, la sua reputazione, pronunciando, il , le seguenti parole " L'avvocato è un pregiudicato, il titolare del vostro studio è un pregiudicato".In sede di ricorso invocata anche l'esimente dell'esercizio del diritto, a norma degli artt. 21 Cost. e 51 c.p.: esiste il diritto di manifestare il propri pensiero in forma di critica e/o di asserzione di verità, senza distinzione di appartenenza ad una qualsiasi categoria, in presenza dei requisiti della verità del fatto, dell'interesse pubblico alla sua conoscenza e della continenza formale. Per la Cassazione tale riconoscimento di rimuovere l'antigiuridicità di lesioni ai diritti fondamentali della persona va comunque contemperato con l'esigenza,sancita dagli artt. 2 e 3 della Costituzione, di evitare che il cittadino che si trovi nella condizione personale e sociale di persona processata e/o condannata divenga, in maniera indenne, perenne bersaglio del discredito dei consociati. Il richiamo all'attenzione dei cittadini di un evento screditante quale è una condanna penale deve razionalmente essere compiuto in un contesto che consenta alla rievocazione di intervenire direttamente nella sincronia degli eventi in corso e di suscitare necessaria e pertinente reazione nei destinatari.

Suprema Corte di Cassazione sezione V sentenza  8 gennaio 2015, n. 475 Fatto e diritto Con sentenza 9.12.2011, il tribunale di Roma ha confermato la sentenza 19.7.2010 del giudice di pace della stessa sede, con la quale l’avvocato G.S. è stato condannato,previo riconoscimento delle attenuanti generiche, alla pena di Euro 1.000 di multa, al risarcimento...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 12 dicembre 2014, n. 26170. In tema di diffamazione a mezzo stampa ed, in particolare, di scriminante del diritto di cronaca e di critica, i suoi limiti di controllo sono ristretti alla verifica della ricorrenza dei canoni dell'interesse pubblico, della veridicità dei fatti narrati e della continenza espressiva. L'accertamento circa la natura diffamatoria o meno dell'espressione utilizzata resta prerogativa propria del giudice del merito ed il relativo giudizio sfugge al controllo di legittimità, se congruamente e logicamente motivato. Nella specie, il giudice d'appello esordisce con un ampio paragrafo in cui si mostra consapevole dei suddetti principi, anche nel particolare caso in cui risultano diffuse notizie concernenti le vicende giudiziarie di chi sia sottoposto ad indagini penali. Passa, dunque, in rassegna, uno ad uno, gli articoli in contestazione, li pone in rapporto con i suddetti canoni e ne deduce la loro conformità all'esercizio del diritto di cronaca. La motivazione è esente da qualsiasi contraddizione ed è appagante rispetto alle questioni sollevate nel dibattito processuale

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 12 dicembre 2014, n. 26170 Svolgimento del processo P.A. citò per danni da diffamazione La Provincia spa Editoriale editrice del quotidiano (omissis) , il direttore del giornale D.L. ed i giornalisti C. , Fo. , G. e Pi. , per alcuni articoli apparsi su quel giornale e ritenuti...