Articolo

Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 21 marzo 2014, n. 13350. In tema di diffamazione,sussiste l'estremo della comunicazione con più persone quando l'agente prenda direttamente contatto con una pluralità di soggetti. Ne consegue che il divieto di diffusione dello scritto a soggetti estranei al procedimento amministrativo, aspetto su cui si è soffermato il ricorrente, costituisce un dato del tutto irrilevante ai fini del perfezionarsi della fattispecie delittuosa in esame, essendosi la diffamazione, reato istantaneo, già consumata nel momento in cui la missiva è pervenuta alle autorità amministrative innanzi indicate. La destinazione alla divulgazione nei confronti di più persone può trovare il suo fondamento, oltre che nella esplicita volontà del mittente – autore anche nella natura stessa della comunicazione, in quanto propulsiva di un determinato procedimento (giudiziario, amministrativo, disciplinare), che deve essere ex lege portato a conoscenza di altre persone, diverse dall'immediato destinatario, sempre che l'autore della missiva prevedesse o volesse la circostanza che il contenuto relativo sarebbe stato reso noto a terzi

  Suprema Corte di Cassazione sezione V sentenza 21 marzo 2014, n. 13350 Fatto e diritto 1. Con sentenza pronunciata il 7.12.2012 il tribunale di Teramo in composizione monocratica, in qualità di giudice di appello, confermava la sentenza con cui il giudice di pace di Giulianova, in data 18.7.2011 aveva condannato F.M. , imputato del delitto...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 30 gennaio 2014 n. 4628. Burlarsi del cognome altrui è atto di villania: ma la villania non è sanzionata penalmente. La quinta sezione penale della Cassazione ha assolto il giornalista Vittorio Feltri

Il testo integrale Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 30 gennaio 2014 n. 4628[1]   Si legge nella sentenza in commento che l’imputato, nel riferire di un’indagine diretta dal dottor Woodcock nell’esercizio delle funzioni di pubblico ministero, aveva fornito al lettore informazioni tali da far dubitare della bontà dell’inchiesta perché condotta da un magistrato il...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 9 gennaio 2014, n. 194. La pubblicazione su un quotidiano di una foto di persona arrestata, estratta dalle foto segnaletiche effettuate dalle forze dell’ordine ma priva dei numeri identificative propri delle foto segnaletiche, non costituisce foto di persona in stato di detenzione qualora il giudice l’abbia ritenuta non diversa dalle comuni foto identificative, con la conseguenza che per la liceita’ della pubblicazione della stessa non valgono le disposizioni previste dal codice deontologico dei giornalisti (articolo 8), richiamate dall’articolo 12 del codice della privacy; mentre, trattandosi della diffusione per finalita’ giornalistiche dell’immagine, quale dato personale sottoposto allo stesso trattamento dei dati identificativi anagrafici, di persona cui e’ attribuito un reato, la pubblicazione e’ essenziale per l’esercizio del diritto di cronaca in relazione all’interesse pubblico alla identificazione del soggetto e deve rispettare, come nella specie accertato dal giudice del merito, gli ulteriori limiti della pertinenza e della continenza

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 9 gennaio 2014, n. 194 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BERRUTI Giuseppe Maria – Presidente Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere Dott. CARLUCCIO Giuseppa – rel. Consigliere Dott....

Articolo

Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 9 gennaio 2014, n. 294. Le espressioni utilizzate nei rapporti informativi possono essere ingiuriose e diffamatorie e tendere a porre in cattiva luce il soggetto leso quando veine definito presuntuoso, arrogante e sleale nonché solito ad agire in modo abnorme

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 9 gennaio 2014, n. 294 Svolgimento del processo Con ricorso al Tribunale di Monza M.R. , funzionario in servizio presso l’Ufficio delle imposte dirette di quella città, chiedeva l’annullamento dei rapporti informativi relativi agli anni 1996 e 1997, redatti dal reggente di detto Ufficio, Ma.Do. , e la...