CASSAZIONE

Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza 11 settembre 2014, n. 19178

Svolgimento del processo

La scrittrice M.S. citò in giudizio risarcitorio la società editrice della rivista “Il Borghese”, il direttore responsabile della rivista stessa, il responsabile della rubrica “Vademecum del lettore borghese”, nonché la redattrice di un articolo del 13 agosto 1997, nel quale era recensito un suo romanzo e che sosteneva avere un contenuto diffamatorio ai suoi danni. In particolare, l’attrice riteneva che un passo di quella recensione esorbitasse dal legittimo esercizio del diritto di critica, per sconfinare nel sarcasmo più velenoso ed era volto unicamente a porre in ridicolo l’immagine dell’autrice, con risultati oltraggiosi e diffamatori.
Questo il passo in contestazione:
“” … campione di comicità, seppure involontaria, il fondamentale “Stevan Markovic: assassinio impunito” di M.S. (Editrice Italia Letteraria, 30 mila lire) che, c’è da scommetterci, diverrà presto oggetto di culto per gli estimatori del Kitsch. Il romanzo, di per sé, vorrebbe essere serio: un giallo costruito a partire da un fatto di cronaca, ovvero l’omicidio della guardia del corpo di Alain Delon, il cui corpo fu ritrovato nel 1968 in una discarica nei pressi di Parigi, chiuso in un sacco dell’immondizia. Quello che scatena l’ilarità sono le fotografie che farciscono il testo: una non più giovanissima M.S. vestita da papessa, da poliziotta sexy, da improbabile Alain Delon con il volto tumefatto e da Cenerentola dell’arte, con tanto di poesia scritta nello spirito di Giacomo Leopardi. Con buona pace del poeta”.
La domanda è stata respinta dal Tribunale di Milano con sentenza poi confermata dalla Corte d’appello, la quale ha ritenuto che “l’offesa lamentata dall’attrice o non vi sia o debba considerarsi scriminata dal diritto di critica, per la cui sussistenza ricorrono tutti i requisiti di legge; così l’interesse pubblico alla trattazione del tema, così la continenza formale, nei limiti utilizzabili nel caso concreto”.
La sole impugna per cassazione la sentenza della Corte milanese attraverso tre motivi. Non si difendono gli intimati.

Motivi della decisione

Il primo motivo lamenta l’insufficienza della motivazione (” … è ferma convinzione di chi qui scrive che non possano bastare “due frasette” a far luce su uno dei nodi giuridici più importanti e delicati”) sulla rispondenza obiettiva dell’articolo ai requisiti di interesse pubblico e continenza che costituiscono i presupposti per l’applicabilità della scriminante del diritto di critica con conseguente bilanciamento dei contrapposti interessi.
Il secondo motivo, nel lamentare la violazione di legge, chiede di sapere se costituisce fatto illecito aquiliano redigere e pubblicare un articolo di critica libraria il cui contenuto sia ispirato non ad una motivata ed obiettiva analisi del testo, bensì a sottolineare, senza argomentazione e con espressioni aspre e pungenti, la comicità involontaria che ne connoterebbe sia il testo, sia le foto dell’autrice contenute nel volume pubblicato. I due motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, sono infondati.
Occorre innanzitutto ricordare che, in materia diffamatoria, la delibazione delle critiche, affidata alla Corte di cassazione, è ristretta al controllo del rispetto dei principi normativi che regolano la fattispecie astratta e dei canoni dettati a riguardo dalla giurisprudenza (veridicità, continenza ed interesse pubblico), nonché della logicità e congruità della motivazione resa dal giudice. E’ del tutto estraneo, invece, al giudizio di legittimità l’accertamento di merito relativo all’effettiva capacità diffamatoria delle espressioni in contestazione. In questo senso, è consolidato il principio giurisprudenziale secondo cui, riguardo all’azione di risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo della stampa, la ricostruzione storica dei fatti, la valutazione del contenuto degli scritti, l’accertamento in concreto dell’attitudine offensiva delle espressioni usate, la valutazione dell’esistenza dell’esimente dell’esercizio del diritto di critica (la quale ultima si deve esprimere nel rispetto del requisito della continenza e, perciò, in termini formalmente corretti e misurati ed in modo tale da non trascendere in attacchi ed aggressioni personali, diretti a colpire sul piano individuale la figura morale del soggetto criticato) costituiscono accertamenti di fatto, riservati al giudice di merito ed insindacabili in sede di legittimità se sorretti da argomentata motivazione, esente da vizi logici ed errori di diritto (tra le varie, cfr. Cass. 10 gennaio 2012, n. 80; 18 ottobre 2005, n. 20137). Nella specie è indubbio (ed indiscusso tra le parti) che la vicenda concerne un’ipotesi di critica letteraria, in relazione alla quale la delibazione in sede di legittimità è limitata alla verifica dell’effettiva valutazione, da parte del giudice di merito, dei suddetti canoni. Ed a riguardo è opportuno ricordare che in tema di satira (che assume connotati certamente più aspri, pungenti ed irrisori rispetto a quelli che generalmente assume l’ordinaria critica letteraria) questa Corte ha raggiunto un consolidato approdo interpretativo, stabilendo che, nella formulazione del giudizio critico, possono essere utilizzate espressioni di qualsiasi tipo, anche lesive della reputazione altrui, purché siano strumentalmente collegate alla manifestazione di un dissenso ragionato dall’opinione o dal comportamento preso di mira e non si risolvano in un’aggressione gratuita e distruttiva dell’onore e della reputazione del soggetto interessato; mentre non può essere riconosciuta la scriminante di cui all’art. 51 cod. pen. nei casi di attribuzione di condotte illecite o moralmente disonorevoli, di accostamenti volgari o ripugnanti, di deformazione dell’immagine in modo da suscitare disprezzo della persona e ludibrio della sua immagine pubblica (cfr. il primo arresto sul tema di cui a Cass. n. 28411/08, nonché, tra le più recenti, Cass. n. 21235/13). La vicenda in trattazione va, dunque, risolta alla luce dell’appena enunciato principio, rilevando che la critica negativa dell’opera altrui non è di per sé offensiva quando sia socialmente rilevante, siccome non può considerarsi lesiva della reputazione altrui l’argomentata espressione di un dissenso rispetto all’opera intellettuale che abbia la diffusione e l’interesse pubblico. L’esigenza di ricorrere al diritto di critica come scriminante, anziché come criterio per l’accertamento della stessa esistenza di un’offesa, si pone nei casi in cui l’espressione della critica comporti necessariamente anche valutazioni negative circa le qualità ed il rilievo letterario dell’opera intellettuale e del suo stesso autore. In questi casi l’inevitabilità del collegamento alla critica scrimina l’offesa, che sarebbe illecita, ma solo nei limiti in cui essa è indispensabile per l’esercizio del diritto costituzionalmente garantito. Rimanendo, tuttavia, punibili quelle espressioni che la giurisprudenza definisce appunto “gratuite”, nel senso di non essere necessarie all’esercizio del diritto, in quanto inutilmente volgari o umilianti o dileggianti. Venendo al caso in esame, si può rilevare che il giudice s’è pedissequamente attenuto a questi principi quando ha osservato che “… l’autrice ha espresso la propria opinione in termini crudi, forse anche aspri e pungenti, probabilmente da considerare offensivi se valutati alla stregua di criteri utilizzati usualmente e correntemente nei normali rapporti sociali, ma che … cessano di essere tali se usati nei confronti di una persona di rilievo e interesse pubblico, come certamente è l’attrice M.S. … si comprende, dunque, come l’innegabile esistenza di un ampio interesse pubblico alla serenità e all’indipendenza nella manifestazione del pensiero critico, specialmente in campo artistico, consenta ed anzi imponga di spostare in avanti i confini oggettivi della tutela della reputazione e dell’onore dei protagonisti del settore e come tale spostamento valga a riassorbire e giustificare anche espressioni come quelle utilizzate nella fattispecie, che tra l’altro non appaiono certo di per sé volgari o gratuitamente offensive”.
In conclusione, la sentenza impugnata non risulta censurabile in sede di legittimità né sotto il profilo della violazione di legge, né sotto quello del vizio della motivazione.
Il terzo motivo censura la sentenza per violazione di legge e vizio della motivazione nel punto in cui ha escluso che l’appellante M.S. avesse, nell’atto d’appello o nell’udienza di precisazione delle conclusioni, chiesto la riforma della prima sentenza in punto di spese del processo. Sostiene la ricorrente che dalla complessiva lettura dei propri atti il giudice d’appello avrebbe dovuto desumere l’esistenza di una richiesta di riforma della prima sentenza laddove, in considerazione del tenore dell’articolo in contestazione, non aveva disposto la compensazione delle spese.
Il motivo è inammissibile, siccome presuppone una diversa interpretazione degli atti di causa; interpretazione che rientra nel potere del giudice di merito e non è censurabile in cassazione quando, come in questo caso, è logicamente e congruamente motivata.
In conclusione, il ricorso deve essere respinto, senza alcun provvedimento in ordine alle spese del giudizio di cassazione, in considerazione della mancata difesa, in questa sede, da parte degli intimati.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

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