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Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

sentenza 1 settembre 2014, n. 18470

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente
Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 5192/2013 proposto da:
COMUNE DI MONTEVECCHIA (OMISSIS) in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta Delibera della Giunta Comunale n. 105 del 9.10.2012 e giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 473/2012 del TRIBUNALE di LECCO del 15.5.2012, depositata il 16/08/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/05/2014 dal Consigliere Relatore Dott. FELICE MANNA;
udito per la controricorrente l’Avvocato (OMISSIS) (per delega avv. (OMISSIS)) che si riporta agli scritti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 473 del 16.8.2012 il Tribunale di Lecco, in funzione di giudice d’appello e in riforma della sentenza di primo grado emessa dal giudice di pace dello stesso centro, accoglieva l’opposizione proposta da (OMISSIS) contro il verbale di accertamento della polizia municipale del comune di Montevecchia, in relazione all’infrazione all’articolo 41 C.d.S., comma 11, e articolo 146 C.d.S., comma 3, per aver proseguito la marcia del veicolo nonostante il segnale semaforico proiettasse la luce rossa. A sostegno della decisione, la circostanza che, sebbene per pochi centesimi di secondo, la luce gialla del semaforo (come era risultato dai fotogrammi prodotti) aveva avuto una durata inferiore a quattro secondi, durata ritenuta generalmente da adottare su strade urbane in base alla nota del Ministero dei trasporti n. 67906 del 16.7.2007.
Per la cassazione di tale sentenza il comune di Montevecchia propone ricorso, affidato a otto motivi, illustrati poi da memoria.
Resiste con controricorso (OMISSIS).
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’articolo 342 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, perche’ l’appello sarebbe stato basato solo sulla mera diversita’ della sentenza di primo grado rispetto a quanto deciso in precedenti similari.
2.- Il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell’articolo 41 C.d.S., comma 11, e articolo 146 C.d.S., comma 3, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, in quanto, avendo la stessa appellante ammesso di aver oltrepassato la linea d’arresto quando la luce rossa del semaforo era scattata da 190 millesimi di secondo, e’ irrilevante la durata della proiezione della luce gialla del semaforo.
3. – Il terzo mezzo espone la violazione e falsa applicazione dell’articolo 113 c.p.c., per aver il Tribunale posto a base della decisione non una norma giuridica ma una nota ministeriale, ossia la n. 67906 del 16.7.2007, che non costituisce, come ammesso dallo stesso giudice di secondo grado, una fonte di diritto.
4. – Il quarto motivo lamenta l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 5. Pur applicando la predetta risoluzione ministeriale, il giudice di secondo grado non ha considerato che in questa si ritiene in ogni caso minima inderogabile una durata della luce gialla di tre secondi, che e’ appunto la durata calcolata per la velocita’ massima di 50 kmh.
5. – Anche il quinto motivo allega l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 5, ma sotto altro aspetto. Si sostiene, infatti, che dai fotogrammi prodotti si evincerebbe che dal momento dell’accensione della luce gialla a quello in cui l’auto ha oltrepassato la linea d’arresto sarebbero decorsi 4 secondi e 206 millesimi, il che vizia l’adeguatezza del giudizio di fatto operato dal giudice di merito.
6. – Di contenuto sostanzialmente ripetitivo il sesto mezzo, anch’esso rubricato ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, e avente riguardo alla medesima questione di fatto.
7. – Il settimo motivo denuncia la violazione dell’articolo 141 C.d.S., comma 3, che impone di regolare la velocita’ in prossimita’ delle intersezioni, norma che il giudice di secondo grado non ha preso in considerazione.
8. – Con l’ottavo motivo, infine, e’ dedotta la violazione e falsa applicazione dell’articolo 91 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, perche’ le spese di giudizio sono state liquidate in misura superiore al valore della causa, pari a euro 138,00.
9. – Il primo motivo e’ inammissibile per difetto di autosufficienza.
Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione – che trova la propria ragion d’essere nella necessita’ di consentire al giudice di legittimita’ di valutare la fondatezza del motivo senza dover procedere all’esame dei fascicoli di ufficio o di parte – vale anche in relazione ai motivi di appello rispetto ai quali si denuncino errori da parte del giudice di merito; ne consegue che, ove il ricorrente denunci la violazione e falsa applicazione dell’articolo 342 c.p.c., conseguente alla mancata declaratoria di nullita’ dell’atto di appello per genericita’ dei motivi, deve riportare nel ricorso, nel loro impianto specifico, i predetti motivi formulati dalla controparte (Cass. nn. 86/12 e 9734/04).
Nella specie, il motivo non trascrive il contenuto dell’atto d’appello, ma si limita sintetizzarne il senso e i limiti, assumendo che esso si sarebbe limitato a riscontrare l’esistenza di difformi decisioni sulla stessa materia da parte del giudice di pace.
10. – Il secondo motivo e’ fondato.
Questa Corte ha gia’ avuto modo di osservare (sentenza n. 14519/12, non massimata), in relazione ai tempi di permanenza dell’illuminazione semaforica gialla, che l’automobilista deve adeguare la velocita’ allo stato dei luoghi e che una durata di quattro secondi dell’esposizione della luce gialla non costituisce un dato inderogabile. Infatti, la risoluzione del Ministero dei Trasporti n. 67906 del 16.7.2007, nell’accertare che il codice della strada non indica una durata minima del periodo di accensione della lanterna di attivazione gialla, regola il tempo minimo di durata di detta luce che non puo’ mai essere inferiore a tre secondi.
A tale indirizzo la Corte ritiene di dare continuita’, in considerazione del fatto che tre secondi costituiscono, in base allo studio prenormativo del C.N.R. pubblicato il 10.9.2001, richiamato dalla citata risoluzione ministeriale, il tempo di arresto di un veicolo che proceda ad una velocita’ non superiore ai 50 kmh. Con la conseguenza che una durata superiore deve senz’altro ritenersi congrua.
11. – L’accoglimento del secondo motivo determina l’assorbimento delle restanti censure, tutte variamente articolate sul medesimo tema, ovvero (quanto all’ottavo mezzo) sulle spese di giudizio.
12. – Conseguentemente, la sentenza impugnata va cassata con rinvio al Tribunale di Lecco, in persona di un diverso giudicante, che nel decidere il merito si atterra’ al su esteso principio di diritto, provvedendo, altresi’, sulle spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, respinto il primo ed assorbiti tutti gli altri, cassa la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Lecco, in persona di un diverso giudicante, che provvedera’ anche sulle spese di cassazione.

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