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Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza 25 agosto 2014, n. 18174

Svolgimento del processo

Con citazione del marzo 2001 V.P. conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Roma G.E. , Mediaset s.p.a., R.T.I. s.p.a. e Codacons (Coordinamento di Associazioni per la tutela dell’ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori), per sentirli condannare al risarcimento dei danni materiali e morali in suo favore e, precisamente: i primi tre (nella misura di L. 600.000.000) per aver letto, nel corso del programma “Striscia la notizia” trasmesso in data 10.11.2000, quanto contenuto nel link (omissis) , posto sulla prima pagina del sito internet (omissis) , e il Codacons (nella misura di L. 1.000.000.000), per avere creato e pubblicato sul proprio sito internet detto link contenente informazioni lesive e false dell’onore e della reputazione di esso attore, inducendo lo spettatore/lettore a credere che, nella sua qualità di dirigente del laboratorio di fisica dell’Istituto superiore di Sanità e di esperto di radio protezione ed effetti nocivi delle onde elettromagnetiche, subordinasse il proprio operato e le proprie tesi scientifiche agli interessi delle multinazionali produttrici di telefonini, per avere ricevuto una somma, pari a L. 20.000.000, dalla Motorola in favore di un’associazione privata di cui era presidente.
Con sentenza in data 10.10.2003, nella resistenza di tutti i convenuti, l’adito Tribunale, ritenuto il carattere diffamatorio dei fatti ascritti, condannava G.E. e R.T.I., in solido tra loro, al pagamento, a titolo risarcimento danni non patrimoniali in favore dell’attore, in ragione di Euro 10.000,00 e il Codacons, allo stesso, titolo al pagamento della somma di Euro 35.000,00; con rivalsa delle spese; dichiarava, invece, il difetto di legittimazione passiva di Mediaset s.p.a., con compensazione delle spese.
La decisione, gravata da impugnazione del Codacons in via principale, di V.P. , di G.E. e di R.T.I. s.p.a. in via incidentale, era confermata dalla Corte di appello di Roma, la quale, con sentenza in data 01.03.2010, rigettava sia l’appello principale, che quelli incidentali, condannando il Codacons, G.E. ed R.T.I. s.p.a. alla rifusione delle spese del grado in favore di V.P. ; spese compensate nei confronti di Mediaset s.p.a..
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Codacons contro V.P. e nei confronti di G.E. e di R.T.I. s.p.a., svolgendo cinque motivi.
Ha resistito V.P. , depositando controricorso.
Nessuna attività difensiva è stata svolta da parte degli altri intimati.
È stata depositata memoria da parte del ricorrente Codacons.

Motivi della decisione

1. La Corte di appello è pervenuta alla conferma della decisione di prime cure – con specifico riguardo alla posizione del Codacons che ancora rileva in questa sede – ritenendo integrata la lesione e dell’immagine professionale di Paolo V. , per il seguente ordine di considerazioni: a) i contenuti dei comunicati stampa del novembre e dicembre 1998 (in sui si riferiva che “la Motorola ha pagato in contanti una nota associazione privata il cui presidente era V.P. alto dirigente dell’Istituto Superiore di Sanità” e si indicava il V. “come colui che incassò soldi dalla Motorola mentre studiava per l’I.I.S. gli effetti dannosi dalle onde emesse dai campi elettromagnetici”) – comunicati ancora presenti sul sito del Codacons alla data del 10.11.2000, in cui la trasmissione (omissis) aveva rinviato al link in cui erano riportati – per il loro tenore insinuante inducevano il lettore a ritenere che la Motorola avesse comprato il giudizio del V. sugli effetti negativi delle onde elettromagnetiche; b) nei comunicati non solo non era precisata l’entità della somma versata, che era modesta e priva di ogni credibile capacità di condizionamento, ma erano stati, altresì, omessi alcuni dati essenziali sugli sviluppi della vicenda, in contrasto con il dovere di informazione corretta e completa; in particolare non si faceva cenno alla circostanza che l’indagine amministrativa si era chiusa sin dal dicembre 1998 con esito pienamente favorevole al dirigente e che nel processo scaturito su segnalazione del Codacons era intervenuta, nel dicembre 1999, sentenza assolutoria con la formula “il fatto non sussiste” in relazione all’imputazione di abuso di ufficio, per i rapporti intercorsi tra l’appellato e l’associazione AIRP; c) era irrilevante che la sentenza assolutoria fosse reperibile in rete su altra rubrica perché l’informazione avrebbe dovuto essere agevolmente rinvenibile nello stesso contesto in cui veniva data quella di segno contrario.
1.1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia ai sensi dell’art. 360 n.3 cod. proc. civ. violazione o falsa applicazione degli artt. 595 cod. pen., 2043 cod. civ., 21 Cost. e 51 cod. pen. per non avere considerato che i comunicati stampa di cui trattasi costituivano legittimo esercizio del diritto di critica.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia ai sensi dell’art. 360 n.5 cod. proc. insufficiente motivazione per avere ritenuto la natura diffamatoria del comportamento del Codacons essenzialmente sulla base della circostanza che non fosse stata data notizia del proscioglimento del V. all’interno del medesimo sito internet. Al riguardo parte ricorrente lamenta l’erronea ricostruzione della fattispecie concreta, dal momento che siffatta notizia era riportata, non già in altra rubrica reperibile in rete – come affermato nella decisione impugnata – bensì nello stesso sito internet dell’associazione, all’interno dell’area tematica dedicata all’elettrosmog, accessibile dalla stessa pagina web ove erano collocati i comunicati in contestazione.
2. I suddetti motivi, che si esaminano congiuntamente per la loro evidente connessione, sono, per una parte, inammissibili e, per altra, infondati. Inammissibili, perché oltre a porre in termini di novità la questione dell’esercizio del diritto di critica, investono accertamenti in fatto, senza porre in evidenza effettivi vizi di incongruenza, illogicità od insufficienza della motivazione. Infondati, perché nella disamina del contenuto dei “comunicati stampa” in discussione la Corte territoriale si è adeguata a principi costantemente predicati da questo Giudice di legittimità in tema di diffamazione a mezzo stampa in ordine alla necessità di interpretare le parole adottate anche in senso traslato, con riferimento all’intero contesto espositivo, coerentemente pervenendo alla conferma del riconoscimento della valenza diffamatoria dei suddetti “comunicati”.
2.1. In punto di diritto si rammenta che la cronaca ha per fine l’informazione e, perciò, consiste nella mera comunicazione delle notizie, mentre se il giornalista, sia pur nell’intento di dare compiuta rappresentazione, opera una propria ricostruzione di fatti già noti, ancorché ne sottolinei dettagli, all’evidenza propone un’opinione. Il che non vuoi dire che non vi possa essere una commistione tra informazione e critica; piuttosto vale ad evidenziare che, anche in ragione di siffatta commistione, il controllo del giudice sul rispetto dei limiti nell’esercizio del diritto di critica, da un lato, richiede il riferimento al parametro di veridicità della cronaca, per stabilire se l’articolista abbia assunto una corretta premessa per le sue valutazioni, dall’altro implica quello di continenza ed interesse sul metro delle valutazioni che sono il fine dell’articolo.
Invero questa Corte è costante nel ritenere che l’esimente di cui all’art. 51 cod. pen. è riconoscibile sempre che sia indiscussa la verità dei fatti oggetto della pubblicazione, quindi il loro rilievo per l’interesse pubblico e, infine, la continenza nel darne notizia o commentarli. Il che spiega la rilevanza del criterio dell’allusività, nell’accertamento del carattere diffamatorio di uno scritto, con una formula che viene normalmente riferita come il rapporto di interazione tra testo e contesto, giacché l’evento lesivo della reputazione altrui può ben realizzarsi, oltre che per il contenuto oggettivamente offensivo della frase autonomamente considerata, anche perché il contesto, in cui la stessa è pronunziata, determina un mutamento del significato apparente della frase altrimenti non diffamatoria, dandole quanto meno un contenuto allusivo, percepibile dall’uomo medio (cfr. Cass. pen. 26 marzo 1998, n. 9839).
In particolare il risarcimento dei danni da diffamazione è escluso dall’esimente dell’esercizio del diritto di critica quando i fatti narrati corrispondano a verità e l’autore, nell’esposizione degli stessi, seppur con terminologia aspra e di pungente disapprovazione, si sia limitato ad esprimere l’insieme delle proprie opinioni (Cass. 19 giugno 2012, n. 10031). Se è vero, infatti, che il diritto di critica non si concreta, come quello di cronaca, nella narrazione veritiera di fatti, ma si esprime in un giudizio che, come tale, non può che essere soggettivo rispetto ai fatti stessi, resta fermo che il fatto presupposto ed oggetto della critica deve corrispondere a verità, sia pure non assoluta, ma ragionevolmente putativa per le fonti da cui proviene o per altre circostanze oggettive, così come accade per il diritto di cronaca (cfr. Cass. 06 aprile 2011, n. 7847), con la precisazione che, qualora la narrazione di determinati fatti sia esposta insieme alle opinioni dell’autore dello scritto, in modo da costituire nel contempo esercizio di critica, stabilire se lo scritto rispetti il requisito della continenza verbale è valutazione che non può essere condotta sulla base di criteri solo formali, richiedendosi, invece, un bilanciamento dell’interesse individuale alla reputazione con quello alla libera manifestazione del pensiero, costituzionalmente garantita (art. 21 Cost.), bilanciamento ravvisabile nella pertinenza della critica all’interesse dell’opinione pubblica alla conoscenza non del fatto oggetto di critica, ma di quella interpretazione del fatto, che costituisce, assieme alla continenza, requisito per l’esimente dell’esercizio del diritto di critica (Cass. 20 giugno 2013, n. 15443).
2.2. È appena il caso di aggiungere che la circostanza che, nella specie, si controverta sul carattere diffamatorio di due “comunicati stampa” reperibili su un sito internet, non esclude l’applicabilità dei principi sopra riportati, segnatamente elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte con riferimento alla diffamazione a mezzo stampa. Se è vero, infatti, che la diffamazione tramite internet è riconducibile all’ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi del comma 3 dell’art. 595 cod. pen., commessa con altro (rispetto alla stampa) mezzo di pubblicità – apparendo, anzi, per la sua peculiarità, quasi un tertium genus tra la stampa e, per l’appunto, gli altri mezzi di pubblicità (cfr. Cass. pen. 01 luglio 2008, n. 31392) – è pur vero che internet costituisce un mezzo di diffusione di notizie e idee (al pari, se non di più, di stampa, radio e televisione), di modo che il diritto di esprimere le proprie opinioni, riconosciuto a “tutti” dall’art. 21 Cost., da cui discendono i diritti di informazione e critica, può e deve essere esercitato – quale che sia, tra quelli indicati, il mezzo di diffusione nell’ottica del necessario bilanciamento con l’altro diritto primario all’onore e alla reputazione e, quindi, nei limiti tradizionalmente indicati dalla giurisprudenza, con le precisazioni sopra svolte con specifico riguardo alla critica, della verità obiettiva (per quanto ciò sia accertabile), della continenza e della pertinenza.
2.3. Ciò posto in via di principio, venendo al caso di specie, si osserva, innanzitutto, che l’incontroverso riferimento al contenuto del link come a quello di due “comunicati stampa” richiama più il taglio della “notizia”, che quello della critica. In ogni caso – anche a ritenere che il motivo di appello, con cui si prospettava che il tenore del comunicato stampa del novembre 1998 si limitava a “porre il problema” della legittimità del comportamento di un funzionario pubblico (cfr. pag. 2 della decisione impugnata), intendesse profilare una commistione tra notizia e commento – è assorbente la considerazione che la Corte di appello si è fatto carico di siffatto rilievo, con argomentazioni che si collocano perfettamente nell’alveo dei principi sopra esposti sub 2.1., segnatamente evidenziando non solo l’incompletezza della notizia, assunta come premessa del “problema” sollevato (per essere stata taciuta la misura del contributo alla società e per non essere stato aggiornato il link con la notizia dell’esito positivo per il V. sia dell’indagine amministrativa, sia del procedimento penale), ma anche il tono insinuante dell’esposizione, idonea a suggerire, con un facile sillogismo (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata), al lettore del sito l’immagine reale di un soggetto foraggiato dalla Motorola al fine di affermare l’innocuità degli effetti delle onde elettromagnetiche emesse dai cellulari.
Si rammenta che non è ravvisabile il requisito della verità oggettiva, allorquando, pur essendo veri i singoli fatti riferiti, siano, dolosamente o anche soltanto colposamente, taciuti altri fatti, tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il significato; ovvero quando i fatti riferiti siano accompagnati da sollecitazioni emotive ovvero da sottintesi, accostamenti, insinuazioni, allusioni o sofismi obiettivamente idonei a creare nella mente del lettore (od ascoltatore) rappresentazioni della realtà oggettiva false; il che si esprime nella formula che “il testo va letto nel contesto”, il quale può determinare un mutamento del significato apparente della frase altrimenti non diffamatoria, dandole un contenuto allusivo, percepibile dall’uomo medio (Cass. 14 ottobre 2008, n. 25157).
Merita puntualizzare, con riferimento al caso di specie, che la denuncia dell’errore in cui sarebbe incorsa la Corte di appello, allorché ha stigmatizzato la circostanza che la notizia della sentenza assolutoria fosse reperibile in rete in altra rubrica, affidando la completezza della informazione alla “eventuale capacità (di cybernauta) del lettore di procedere ad uno “slalom” tra i vari siti” (così a pag. 4 della sentenza) – laddove (secondo il ricorrente: cfr. pagg. 36/38 del ricorso) la notizia sarebbe stata facilmente accessibile anche all’utente privo di capacità di “cybernauta” per trovarsi nello stesso sito e nella stessa pagina del link in discussione – per un verso, sollecita valutazioni, in fatto, meramente alternative a quelle svolte dal giudice del merito, per altro verso, si rivela priva di decisività, giacché non sminuisce affatto la valenza della considerazione, secondo cui “il dato saliente, che smentiva in radice la tesi iniziale, è stato decontestualizzato, isolato, parcellizzato, rendendolo sfumato e di non immediata percezione” (cfr. pag.4 della sentenza).
Le valutazioni espresse sono di stretto merito e qui non sindacabili. Invero in tema di azione di risarcimento dei danni da diffamazione, la ricostruzione storica dei fatti, la valutazione del contenuto degli scritti, l’apprezzamento in concreto delle espressioni usate come lesive dell’altrui reputazione, l’esclusione della esimente dell’esercizio del diritto di cronaca e di critica costituiscono accertamenti in fatto, riservati al giudice di merito ed insindacabili in sede di legittimità se sorretti – come nella specie – da argomentata motivazione, esente da vizi logici ed errori di diritto (ex multis, Cass. 18 ottobre 2005, n. 20139; Cass. 27 ottobre 2005, n. 20907).
In definitiva nessuno dei motivi all’esame merita accoglimento.
3. Gli altri motivi si appuntano sulla determinazione quantitativa del danno.
Al riguardo la Corte territoriale ha arguito, in via di presunzione, la lesione della reputazione e dell’immagine professionale del V. , per la considerazione che un numero cospicuo di persone aveva avuto o potuto avere cognizione dei suddetti offensivi comunicati e, quindi, percepito alla stregua della comune coscienza, un’immagine biasimevole dell’appellato sotto il profilo etico e professionale, ravvisando in tale situazione il danno in re ipsa e reputando nel contempo la somma liquidata dal primo Giudice adeguata al contenuto dei comunicati, altamente disonorevole in rapporto alla posizione della parte lesa, di alto dirigente di organismo preposto alla salute pubblica e in considerazione della potenziale elevata diffusività del messaggio denigratorio.
3.1. Con il terzo motivo di ricorso si denuncia ai sensi dell’art. 360 n.3 cod. proc. civ. violazione degli artt. 2043 e 2697 cod. civ. per avere ritenuto il danno conseguente alla lesione della reputazione fosse in re ipsa in contrasto con l’insegnamento delle SS.UU. che vuole che il danno non patrimoniale, come danno conseguenza, debba essere sempre provato.
3.2. Con il quarto motivo di ricorso si denuncia ai sensi dell’art. 360 n.3 cod. proc. civ. violazione degli artt. 112 cod. proc. civ., 2043, 2697 e 2729 cod. civ.. Al riguardo parte ricorrente deduce, per un verso, che vi sarebbe stata violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, per essere stato riconosciuto il risarcimento del danno da lesione della reputazione personale, sebbene l’attore avesse agito per il danno da lesione della propria reputazione professionale e, dall’altro, che quand’anche il danno da lesione della reputazione personale potesse ritenersi in re ipsa, non altrettanto potrebbe dirsi per il pregiudizio all’attività professionale che andava provato.
3.3. Con il quinto motivo di ricorso si denuncia insufficiente motivazione sull’entità del risarcimento con specifico riguardo alla natura delle censure svolte in appello sul numero dei potenziali lettori del sito rispetto agli spettatori del programma (OMISSIS) che aveva diffuso i due comunicati stampa.
4. Anche i suddetti motivi sono suscettibili di esame unitario. Parte ricorrente muove, in sostanza, dal presupposto che il “danno” liquidato (e impropriamente definito nella decisione impugnata in re ipsa) afferente la reputazione personale sia diverso da quello relativo alla “reputazione professionale” che sarebbe stato invocato a fondamento della pretesa risarcitoria, onde, per un verso, vi sarebbe stata violazione del principio di cui all’art. 112 cod. proc. civ. e, per altro verso, non sarebbe predicabile quel principio -peraltro in contrasto con le note sentenze di S. Martino – affermato da una giurisprudenza meno recente (in ricorso si menziona Cass. n. 6507 del 2001) – secondo cui nell’ipotesi di lesione della reputazione personale, a differenza di quella della lesione della reputazione professionale, il danno potrebbe ritenersi in re ipsa.
Da tale premessa erronea conseguirebbe anche la carenza motivazionale, giacché il risarcimento sarebbe stato liquidato in difetto di elementi di prova e con motivazione inadeguata anche per l’incertezza del numero di accessi al sito e al link nel periodo in cui erano visibili i comunicati stampa.
Nessuno dei motivi all’esame merita accoglimento.
4.1. Va premesso che è ormai acquisita una nozione “monistica” dei diritti della persona umana, con fondamento costituzionale, nell’ambito della quale l’individuo non è considerato come un punto di aggregazione di valori (tra cui in primis, ma non esaustivamente, i diritti inviolabili), inteso come somma degli stessi, sempre autonomamente scindibili, ma come un unicum, per cui la lesione di uno qualunque di tali valori, è sotto il profilo qualitativo sempre lesione della persona umana. In tale contesto il c.d. danno alla reputazione va inquadrato nell’ambito dell’unica categoria del danno non patrimoniale di cui all’art. 2059 cod. civ., trovando il suo fondamento normativo nell’art.2 Cost. inteso quale precetto nella sua più ampia dimensione di clausola generale, “aperta” all’evoluzione dell’ordinamento e suscettibile, per ciò appunto, di apprestare copertura costituzionale anche a nuovi valori emergenti della personalità, in correlazione anche all’obiettivo primario di tutela “del pieno sviluppo della persona umana”, di cui al successivo art. 3.
Nell’ambito di tale inquadramento – mentre può ovviamente configurarsi anche un danno patrimoniale, quale conseguenza della diffamazione, diversa e distinta dalla lesione del bene persona, con un diverso atteggiarsi delle modalità di assolvimento dell’onere della prova – non è consentito distinguere tra “reputazione personale” e “reputazione professionale” come se si trattasse di beni diversi oggetto di domande distinte, essendo unico il riferimento unitario alla personalità umana e alla persona come singolo, operato dall’art. 2 Cost. e potendo, perciò, mutare il percorso lesivo e l’entità e l’intensità dell’aggressione, ma non il punto terminale, che è costituito sempre e solo dalla persona, nella sua unitarietà.
Inoltre – in adesione a principi affermati dalle note sentenze di S. Martino – va ribadito che il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, come nel caso di lesione al diritto alla reputazione, non è in re ipsa, ma costituisce un danno conseguenza, che deve essere allegato e provato da chi ne domandi il risarcimento (Cass. 24 settembre 2013, n. 21865); fermo restando che la prova di tale danno può essere data con ricorso al notorio e tramite presunzioni (cfr. Cass. 28 settembre 2012, n. 16543), assumendo, a tal fine, come idonei parametri di riferimento la diffusione dello scritto, la rilevanza dell’offesa e la posizione sociale della persona colpita, tenuto conto del suo inserimento in un determinato contesto sociale e professionale.
4.2. Orbene rileva il Collegio che la decisione impugnata non si discosta dall’ambito ermeneutico sopra delineato.
Innanzitutto – contrariamente a quanto opinato da parte ricorrente – la Corte di appello non ha affatto accordato il risarcimento della “reputazione personale”, nell’ottica dell’esistenza di diversi danni (conseguenza) non patrimoniali, bensì ha confermato la liquidazione (unitaria) operata in prime cure, tenendo conto dei diversi profili del caso concreto e individuando precisi elementi indiziari della lesione della reputazione, identificata con il senso della dignità personale (non già quam suis, ma) in conformità a quella acquisita nel contesto sociale e, quindi, anche (ma non solo) nell’ambito professionale. Non vi è, dunque, alcuna violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato che, del resto, (se del caso), avrebbe dovuto essere fatto valere avverso la sentenza di primo grado.
Inoltre l’inciso contenuto nella sentenza impugnata, laddove si fa riferimento al danno in re ipsa, non assume altro rilievo che quello di valorizzare l’evento, quale sofferenza patita dalla sfera morale del soggetto leso che si realizza, nel caso di diffamazione, nel momento in cui la parte lesa ne viene a conoscenza, mentre le valutazioni espresse sulle sue conseguenze sono coerenti con i principi sopra richiamati in punto di ricorso al notorio e alla prova presuntiva in ordine al relativo accertamento.
La statuizione impugnata sopra sintetizzata sub 3 non incorre, dunque, nelle denunciate violazioni di legge o nel vizio motivazionale; nel contempo il criterio equitativo, richiamato ai fini del rilievo di congruità della determinazione quantitativa operata in primo grado, non è affatto arbitrario, ma espressione di una legittima scelta valutativa, qui non sindacabile. Invero l’esercizio del potere equitativo del giudice di merito è censurabile solo nel caso in cui la liquidazione del danno morale appaia manifestamente simbolica o per nulla correlata con le premesse di fatto in ordine alla natura e all’entità del danno accertato dallo stesso giudice (Cass. 28 agosto 2003, n. 12613); il che nella specie non può dirsi verificato.
In conclusione il ricorso va rigettato.
Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo alla stregua dei parametri di cui al D.M. n.55/2014, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 4.300,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi) oltre accessori come per legge e contributo spese generali.

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