Nel reato di bancarotta documentale l’elemento psicologico del reato, quando all’imputato non sia imputata la mera omissione nella tenuta della contabilità, bensì l’impossibilità di ricostruire i movimenti finanziari della fallita in conseguenza della mancata o anomala contabilizzazione di determinate operazioni, si atteggia a dolo generico, dato dalla consapevolezza che tali modalità di registrazione contabile possano produrre le descritte conseguenze in tema di irricostruibilità dell’andamento gestionale.
Integra la fattispecie di bancarotta patrimoniale a carico degli amministratori della società fallita il compimento di un’operazione, che, lungi dall’interessare nella sua interezza un gruppo di società, si traduca soltanto nel ripianamento dell’esposizione bancaria di una delle società attribuendo alla fallita un debito relativo alla restituzione della somma mutuata di consistenza superiore a quello attinente a una fideiussione precedentemente prestata, ovvero un rapporto nel quale le società risultavano garantirsi reciprocamente i rispettivi debiti, potendosi contemplare altresì l’aggravante del danno di rilevante gravità sia per la bancarotta societaria che documentale che impropria.
Sentenza 2 novembre 2017, n. 50080
Data udienza 14 settembre 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUNO Paolo Antoni – Presidente
Dott. ZAZA Carlo – rel. Consigliere
Dott. MAZZITELLI Caterina – Consigliere
Dott. SCARLINI Enrico V. S. – Consigliere
Dott. BRANCACCIO Matilde – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 31/03/2016 della CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Carlo Zaza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Filippi Paola, che ha concluso per l’inammissibilita’ dei ricorsi del (OMISSIS) e del (OMISSIS) e per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, nei confronti del (OMISSIS), limitatamente al diniego delle attenuanti generiche, con rigetto del ricorso del (OMISSIS) nel resto;
uditi i difensori di (OMISSIS), avv. (OMISSIS) e (OMISSIS), e di (OMISSIS), avv.ti (OMISSIS), in sostituzione dell’avv. (OMISSIS), e (OMISSIS), che hanno concluso per l’accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) ricorrono avverso la sentenza del 31 marzo 2016 con la quale la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano del 30 ottobre 2012, confermava l’affermazione di responsabilita’ degli imputati per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, commesso dal (OMISSIS) quale amministratore di fatto e dal (OMISSIS) e dal (OMISSIS) quali amministratori di diritto della (OMISSIS) s.r.l., dichiarata fallita in (OMISSIS), riducendo le pene inflitte in primo grado al (OMISSIS) ed al (OMISSIS) e sostituendo nei confronti del (OMISSIS) la pena accessoria dell’interdizione perpetua con quella dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici.
Gli imputati erano in particolare ritenuti responsabili della distrazione della somma di Euro 5.050.000, proveniente da un mutuo erogato dalla (OMISSIS) con ipoteca su un immobile della (OMISSIS) in (OMISSIS) e destinata il 30 giugno 2003 alla (OMISSIS) s.r.l., nonostante lo stato di decozione di quest’ultima, con uscita falsamente giustificata in contabilita’ come acquisto di un’azienda; di somme per complessivi Euro 1.560.201 versate dal maggio del 2002 all’agosto del 2003 alla partecipante (OMISSIS) s.r.l., con uscita giustificata in contabilita’ con fatture prive di operazioni sottostanti e successivamente stornate dalla (OMISSIS); di somme per complessivi Euro 1.484.000 versate dall’ottobre del 2002 al giugno del 2003 alla (OMISSIS) s.r.l.; di somme per complessivi Euro 492,158,40 versate dal dicembre del 2002 al dicembre del 2003 alla (OMISSIS) s.r.l.; e di somme per complessivi Euro 997.3000 versate dal dicembre del 2002 al maggio del 2003 alla controllata (OMISSIS) s.r.l.. Venivano altresi’ ritenuti responsabili della tenuta delle scritture contabili in modo da impedire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della fallita.
2. Il ricorrente (OMISSIS) propone tre motivi.
2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge sul rigetto dell’eccezione di nullita’ del decreto di citazione per il giudizio di primo grado, in quanto notificato all’imputato con la procedura dell’irreperibilita’ omettendo di rinnovare le ricerche ed il relativo decreto emesso all’esito delle indagini preliminari.
L’argomentazione della sentenza impugnata, per la quale la questione non era stata sollevata in precedenza, sarebbe irrilevante, trattandosi di nullita’ assoluta ed insanabile.
2.2. Con il secondo motivo deduce vizio motivazionale sulla regolarita’ del decreto di irreperibilita’ emesso all’esito delle indagini preliminari. La relativa eccezione, proposta con l’appello con riguardo alla circostanza per la quale le ricerche dell’imputato erano limitate al luogo di residenza e non erano estese alle sedi delle importanti societa’ delle quali il (OMISSIS) era amministratore, sarebbe stata confusa con la diversa questione di cui al punto precedente ed ignorata nella motivazione della sentenza impugnata.
2.3. Con il terzo motivo deduce vizio motivazionale sull’affermazione di responsabilita’. Le precise censure proposte con l’appello, relative all’assenza dei presupposti per la qualificazione dell’imputato come amministratore di fatto della fallita ed alla mancanza di comportamenti di materiale partecipazione dello stesso alle condotte distrattive, non sarebbero state valutate nella sentenza impugnata con i meri riferimenti alle cariche di amministratore della (OMISSIS) e della (OMISSIS) assunte dall’imputato, alle dichiarazioni del coimputato (OMISSIS) ed alla posizione di concorrente esterno quanto meno attribuibile al (OMISSIS) in quanto amministratore delle societa’ beneficiarie delle distrazioni.
3. Il ricorrente (OMISSIS) propone otto motivi.
3.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio motivazionale sulla revoca dell’ammissione di testi a difesa nel giudizio di primo grado. Il relativo motivo di appello, con il quale si censurava il carattere apparente della motivazione del provvedimento di revoca, non sarebbe stato valutato.
3.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio motivazionale sulla sussistenza dei fatti di bancarotta documentale.
La motivazione della sentenza impugnata sarebbe contraddittoria dal punto di vista intrinseco laddove dava atto che le scritture contabili erano correttamente tenute e che i movimenti finanziari distrattivi erano stati ugualmente ricostruiti, e dal punto di vista della coerenza con le risultanze processuali nel momento in cui dalle stesse risultava che la contabilita’ era regolare fino al luglio del 2003, allorche’ il (OMISSIS) era di fatto estromesso dall’amministrazione.
3.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio motivazionale sull’elemento psicologico del reato di bancarotta documentale. Sul punto, non vi sarebbe motivazione nell’irrilevante riferimento alle modalita’ di tenuta della contabilita’, a fronte di quanto evidenziato con l’appello in ordine alle risultanze processuali sull’intento del (OMISSIS) di operare nella prospettiva del rilancio della societa’.
3.4. Con il quarto motivo deduce violazione di legge e vizio motivazionale sulla configurabilita’ della contestata bancarotta patrimoniale. La sentenza impugnata sarebbe fondata su una errata selezione del materiale probatorio, avendo trascurato gli elementi dimostrativi del costante perseguimento della ripresa della societa’ da parte dell’imputato, dei contatti a tal fine tenuti dallo stesso con istituiti di credito e soci finanziatori e dell’apparente affidabilita’ del (OMISSIS); l’affermazione sull’accordo dell’imputato con i progetti distrattivi del (OMISSIS) sarebbe altresi’ contraddittoria con le deleghe rilasciate dal (OMISSIS) a dirigenti provenienti dalla gestione precedente a quella del coimputato.
3.5. Con il quinto motivo deduce violazione di legge e vizio motivazionale sulla sussistenza delle singole condotte distrattive contestate. Non sarebbero state in particolare valutate le circostanze evidenziate dalla difesa con riguardo, per il versamento in favore della (OMISSIS), ai rapporti commerciali di quest’ultima con la (OMISSIS), alla conseguente riconducibilita’ dell’operazione alle dinamiche interne ad un gruppo di societa’, alla pretesa della (OMISSIS), con l’erogazione del mutuo, che la (OMISSIS) coprisse l’esposizione della (OMISSIS) verso tale istituto di credito, garantita da una fidejussione della fallita, alla disposizione dell’operazione da parte dell’allora amministratore delegato (OMISSIS) precedentemente all’ingresso del (OMISSIS) nella societa’ ed alla conclusione della stessa allorche’ l’imputato ne era stato esautorato; per i versamenti in favore della (OMISSIS), ai rapporti di fornitura di macchinari intrattenuti dalla stessa con la (OMISSIS), alle risultanze su effettivi pagamenti per tali forniture ed alla collocazione di gran parte dei versamenti in epoca precedente all’ingresso del (OMISSIS) nella societa’, dandosi peraltro atto nella stessa sentenza impugnata che l’importo delle movimentazioni doveva essere ridotto ad Euro 694.551; per i versamenti in favore della (OMISSIS), al rientrare gli stessi nei poteri assegnati al (OMISSIS) ed alla loro collocazione in epoca successiva all’estromissione del (OMISSIS); per i versamenti in favore della (OMISSIS), all’essere stati gli stessi eseguiti dal (OMISSIS) dopo l’estromissione del (OMISSIS) ed alla loro giustificazione nella cessione di quote della (OMISSIS) da parte della societa’ beneficiaria, controllante della fallita, e nei finanziamenti e nelle garanzie dalla stessa prestate; per i versamenti in favore della (OMISSIS), alla posizione di societa’ immobiliare del gruppo assunta da quest’ultima, ai rapporti di garanzia fra la stessa e la (OMISSIS) ed alla collocazione dei versamenti in epoca successiva all’estromissione del (OMISSIS).
3.6. Con il sesto motivo deduce violazione di legge e vizio motivazionale sulla configurabilita’, nel versamento in favore della (OMISSIS), del diverso reato di bancarotta preferenziale. L’operazione sarebbe stata diretta ad attribuire alla (OMISSIS) un credito privilegiato nei confronti della (OMISSIS) in luogo di quello chirografario precedentemente vantato nei confronti della (OMISSIS), al piu’ potendosi pertanto ravvisare l’ipotesi della simulazione di un titolo di prelazione.
3.7. Con il settimo motivo deduce violazione di legge e vizio motivazionale sulla configurabilita’ dell’aggravante del danno di rilevante gravita’. La stessa sarebbe contestata unicamente per il reato di bancarotta documentale, e comunque il ricorrente lamenta l’omessa motivazione sull’inoperativita’ della previsione aggravatrice per i fatti di bancarotta societaria in quanto non richiamata dal Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, articolo 223, sollecitando in subordine la rimessione della questione alle Sezioni Unite di questa Corte Suprema.
3.8. Con l’ottavo motivo deduce violazione di legge e vizio motivazionale sul trattamento sanzionatorio. Il diniego delle attenuanti generiche sarebbe stato motivato omettendo di valutare l’intento dell’imputato di risanare la societa’ e la regolare tenuta della contabilita’; la pena sarebbe stata determinata in misura non proporzionata rispetto a quella inflitta ai coimputati, a fronte del descritto intento imprenditoriale, del comportamento processuale e della personalita’ dell’imputato.
4. Il ricorrente (OMISSIS) propone tre motivi.
4.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio motivazionale sull’affermazione di responsabilita’ per i fatti di bancarotta patrimoniale. L’imputato, consigliere di amministrazione privo di deleghe, sarebbe entrato nella compagine amministrativa della societa’ quando le linee strategiche della gestione della stessa erano gia’ state decise; la motivazione della sentenza impugnata sarebbe contraddittoria ove dava atto delle dichiarazioni dell’imputato, per le quali tutte le scelte gestionali erano state effettuate dal (OMISSIS), e rappresentava il (OMISSIS) come mero esecutore di tali decisioni; l’ulteriore affermazione, per la quale il (OMISSIS) era incaricato della gestione finanziaria della societa’, non sarebbe motivata; neppure sarebbero stati indicati gli elementi a sostegno della consapevolezza della natura distrattiva delle operazioni e del concorso del (OMISSIS) nelle stesse.
4.2. Con il secondo motivo deduce vizio motivazionale sull’affermazione di responsabilita’ per i fatti di bancarotta documentale. Sul punto non vi sarebbe motivazione.
4.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio motivazionale sul diniego delle attenuanti generiche. Anche per questo aspetto difetterebbe la motivazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto dal (OMISSIS) e’ fondato nell’assorbente motivo concernente la nullita’ della notificazione all’imputato del decreto dispositivo del giudizio di primo grado, in quanto eseguita con la procedura dell’irreperibilita’ senza essere stata preceduta dal rinnovo del relativo decreto emesso all’esito delle indagini preliminari.
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