Corte di Cassazione, sezione quinta penale, sentenza 2 novembre 2017, n. 50080. Nel reato di bancarotta documentale l’elemento psicologico del reato

[….segue pagina antecedente]

Il dato di fatto posto alla base dell’eccezione difensiva, ossia la mancata rinnovazione del decreto di irreperibilita’ emesso ai fini della notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, non veniva posto in discussione nella sentenza impugnata; nella quale neppure si prendeva alcuna posizione in ordine alla questione delle necessita’ di tale rinnovazione per la notifica del decreto dispositivo del giudizio. Osservava invece la Corte territoriale come l’eccezione fosse preclusa in quanto non sollevata nelle precedenti fasi del giudizio.
Tale argomentazione presuppone implicitamente che la circostanza dedotta sia riconducibile alle categorie delle nullita’ relative o di quelle a regime intermedio, con le relative sanatorie in conseguenza della tardiva proposizione dell’eccezione; presupposto che si rivela tuttavia errato. Come invero correttamente rilevato dal ricorrente, conformemente ai principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimita’, il vizio della notificazione eseguita con il rito previsto per l’irreperibilita’, in quanto attenga come nel caso di specie alla vocatio in judicium, genera una nullita’ assoluta, insanabile e deducibile in ogni stato e grado del procedimento (Sez. 5, n. 30072 del 24/03/2009, Pesce, Rv. 24448101; Sez. 1, n. 29226 del 13/07/2005, Serigne, Rv. 232100; Sez. 1, n. 3488 del 21/09/1993, De Simone, Rv. 195304).
D’altra parte, la questione di diritto posta dalla difesa con riguardo alla sussistenza o meno dell’obbligo di rinnovare il decreto di irreperibilita’ emesso a conclusione delle indagini preliminari ai fini della notifica del decreto dispositivo del giudizio, alla quale per quanto detto non veniva data specifica risposta nella sentenza impugnata, deve essere comunque risolta nel senso della necessita’ della rinnovazione, e della conseguente nullita’ della notificazione del decreto dispositivo del giudizio nei confronti del (OMISSIS) in quanto non preceduta da detta attivita’.
L’articolo 160 c.p.p., comma 1, prevede espressamente l’inefficacia, per la fase procedimentale successiva alla pronuncia del provvedimento che definisce l’udienza preliminare – ovvero alla chiusura delle indagini preliminari ove l’udienza preliminare manchi, situazione che non ricorre pero’ nel caso in esame – del decreto di irreperibilita’ emesso nel corso delle indagini preliminari. La norma non contempla la particolare situazione, oggetto della questione qui discussa, del decreto di irreperibilita’ emesso in esito alle indagini preliminari ai fini della notifica dell’avviso di cui all’articolo 415-bis c.p.p.; e cio’ per la semplice ragione che quest’ultima norma e’ sopravvenuta rispetto al citato articolo 160.
Questa Corte di legittimita’ ha avuto modo di affermare che il decreto di irreperibilita’ emesso dal pubblico ministero, ai fini della notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, e’ efficace anche per la notificazione del decreto di citazione diretta a giudizio disposto dallo stesso pubblico ministero (Sez. U, n. 24527 del 24/05/2012, Napolitano, Rv. 252692). Nella stessa occasione, tuttavia, e’ stato sottolineato come diversa soluzione debba essere adottata laddove il pubblico ministero, successivamente alla notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, abbia svolto ulteriore attivita’ di indagine. E cio’ non solo perche’ in tale situazione le indagini non potrebbero dirsi concluse, e quindi il decreto di irreperibilita’ risulterebbe emesso in permanenza delle indagini preliminari, con la conseguente applicabilita’ della citata previsione di cui all’articolo 160 c.p.p., comma 1; ma anche perche’, nell’ipotesi descritta, verrebbe meno la ristrettezza dell’arco temporale fra l’emissione del decreto di irreperibilita’ e la notificazione dell’atto introduttivo del giudizio, che rende in concreto superflua l’esecuzione di nuove ricerche sulla reperibilita’ dell’imputato.
Alla luce di questa precisazione, il principio stabilito dalle Sezioni Unite di questa Corte deve essere definito in termini diversi e ben piu’ articolati di quelli di una mera previsione di generale efficacia del decreto di irreperibilita’, emesso a conclusione delle indagini preliminari, anche per la fase introduttiva del giudizio.
Tale efficacia e’ invero attribuita al decreto in esame a condizione che la continuita’, normalmente intercorrente fra l’avviso di conclusione delle indagini preliminari e il decreto di citazione diretta a giudizio emesso dallo stesso pubblico ministero, renda superflua la rinnovazione delle ricerche; condizione che viene meno ove fra i due atti si interponga un passaggio procedimentale ulteriore, quale l’esecuzione di nuove indagini a seguito della notifica dell’avviso di cui all’articolo 415-bis c.p.p..
Orbene, l’indicata condizione di continuita’ e’ all’evidenza insussistente nell’ipotesi, ricorrente nel caso qui esaminato, in cui l’avviso di conclusione delle indagini preliminari, notificato con la procedura dell’irreperibilita’, sia stato emesso in un procedimento nel quale e’ prevista la celebrazione dell’udienza preliminare. In questa situazione, infatti, fra l’emissione dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari e quella del provvedimento dispositivo del giudizio si inserisce un’intera fase procedimentale, ossia quella della fissazione e della celebrazione dell’udienza preliminare, che costituisce un’interposizione avente consistenza ben maggiore di quella del compimento di ulteriori indagini da parte del pubblico ministero, ritenuto nella citata decisione delle Sezioni Unite come tale da imporre la rinnovazione delle ricerche dell’imputato; e peraltro ulteriormente caratterizzata, rispetto alla situazione esaminata in quella decisione, dalla diversita’ del soggetto processuale che emette il provvedimento introduttivo del giudizio, vale a dire il giudice dell’udienza preliminare, rispetto al pubblico ministero emittente dell’avviso di cui all’articolo 415-bis.
Per un verso, pertanto, non ricorrono nella fattispecie in esame le condizioni poste dalla citata giurisprudenza di legittimita’ per l’efficacia del decreto di irreperibilita’, emesso a conclusione del indagini preliminari, ai fini della notifica del provvedimento dispositivo del giudizio; e per altro appare irragionevole una prospettazione nella quale lo svolgimento di una fase della rilevanza di quella dell’udienza preliminare non incida sulla permanenza dei presupposti per la qualificazione dell’imputato come irreperibile, con le relative conseguenze in tema di garanzia dell’effettiva possibilita’ di partecipazione dello stesso al procedimento.
La nullita’ della notifica del decreto dispositivo del giudizio comporta l’annullamento senza rinvio, nei confronti del (OMISSIS), non solo della sentenza impugnata, ma anche di quella di primo grado, seguendone la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano per quanto di competenza.
2. I motivi dedotti dal ricorrente (OMISSIS) sono infondati.

[…segue pagina successiva]

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *