Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 24 ottobre 2017, n. 25151. La riconosciuta dipendenza della malattia da una causa di servizio non implica necessariamente, né può far presumere, che l’evento dannoso sia derivato dalle condizioni di insicurezza dell’ambiente di lavoro

La riconosciuta dipendenza della malattia da una causa di servizio non implica necessariamente, né può far presumere, che l’evento dannoso sia derivato dalle condizioni di insicurezza dell’ambiente di lavoro, essendo ben possibile che la patologia accertata debba essere collegata alla qualità intrinsecamente usurante della ordinaria prestazione lavorativa ed al logoramento dell’organismo del dipendente esposto ad un lavoro impegnativo per un lasso di tempo più o meno lungo. In tale ultimo caso, si è fuori dall’ambito dell’art. 2087 c.c., il quale riguarda una responsabilità contrattuale ancorata a criteri probabilistici e non solo possibilistici.

Sentenza 24 ottobre 2017, n. 25151
Data udienza 13 giugno 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente

Dott. CURCIO Laura – Consigliere

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 26734-2012 proposto da:
(OMISSIS), C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
(OMISSIS) S.P.A., rappresentante pro tempore, in persona del legale elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta edifende, giusta delega in atti;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n.1428/2012 della CORTED’APPELLO di PALERMO, depositata il 27/07/2012 R.G.N. 906/09;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/06/2017 dal Consigliere Dott. FABRIZIA GARRI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega verbale Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS).
FATTI DI CAUSA
1. La Corte di appello di Palermo ha rigettato l’appello di (OMISSIS) confermando la sentenza del Tribunale della stessa citta’ che aveva escluso che l’infarto da lui patito fosse da ricollegare alla nocivita’ dell’ambiente di lavoro o a violazioni nelle quali sarebbe incorsa la societa’ datrice di lavoro (OMISSIS) s.p.a., escludendo che a tal fine potesse giovare la sentenza che in data 24 ottobre 1998 aveva riconosciuto la dipendenza da causa di servizio della patologia cardiologica.
2. La Corte di merito ha in particolare ritenuto inammissibilmente dedotto solo in appello l’aggravamento delle condizioni lavorative per effetto della soppressione dello straordinario. Con riguardo poi all’usura connessa alle mansioni svolte per le condizioni in cui erano prestate, il giudice di appello ha ritenuto che le generiche allegazioni circa la condotta datoriale inadempiente erano rimaste comunque indimostrate. Da un canto il giudice di secondo grado ha ritenuto che l’installazione di condizionatori sulle autovetture non fosse condotta esigibile sotto il profilo della sicurezza della prestazione, essendo semmai funzionale ad un maggiore confort ma non potendo essere ricondotta a quei dispositivi di sicurezza che devono essere apprestati in ossequio al disposto dell’articolo 2087 c.c.. Con riguardo alla pronuncia giudiziale che aveva accertato la dipendenza da causa di servizio della patologia cardiaca la Corte di merito ha escluso che la stessa, resa tra parti diverse, potesse essere opposta all'(OMISSIS). Inoltre, la natura usurante dell’attivita’, da cui era derivata la pensione privilegiata in favore del lavoratore, non era ascrivibile ad una colpa del datore di lavoro.
3. Per la Cassazione della sentenza ricorre (OMISSIS) che articola tre motivi cui resistono con controricorso (OMISSIS) s.p.a. e (OMISSIS) s.p.a.. Sia il ricorrente che (OMISSIS) s.p.a. hanno depositato memorie ai sensi dell’articolo 378 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE

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