Clausola risolutiva nulla per indeterminatezza dell’oggetto
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Clausola risolutiva nulla per indeterminatezza dell’oggetto

Per la S.C., con l'Ordinanza del 17 ottobre 2024, la n. 26931, la clausola risolutiva espressa presuppone che le parti abbiano previsto la risoluzione di diritto del contratto per effetto dell’inadempimento di una o più obbligazioni specificamente determinate, sicché la clausola che attribuisca ad uno dei contraenti la facoltà di dichiarare risolto il contratto per “gravi e reiterate violazioni” dell’altro contraente “a tutti gli obblighi” da esso discendenti va ritenuta nulla per indeterminatezza dell’oggetto.

Divisione ereditaria e la petizione dell’eredità
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Divisione ereditaria e la petizione dell’eredità

La Suprema Corte ha stabilito, con la Sentenza del 17 ottobre 2024, la n. 26951 che nell'azione di divisione ereditaria è insita la petizione dell'eredità, ove si chieda la ricostruzione dell'asse relitto e l'inclusione in esso di beni sottratti da altro erede o da un terzo, tanto più che la sentenza di assegnazione dei beni ai condividenti costituisce titolo esecutivo, idoneo a consentire a ciascuno di essi di acquistare la piena proprietà dei cespiti rientranti nella quota, nonché il potere di esercitare le relative azioni, inclusa quella per il rilascio dei beni rispetto ai quali gli altri condividenti, per effetto dello scioglimento della comunione ereditaria, non hanno più titolo per proseguire la loro detenzione.

La valutazione della gravità dell’inadempimento
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La valutazione della gravità dell’inadempimento

La Cassazione ha nuovamente affermato, con l'Ordinanza del 18 ottobre 2024 la n. 27032, che in materia di responsabilità contrattuale, la valutazione della gravità dell’inadempimento ai fini della risoluzione di un contratto a prestazioni corrispettive, ai sensi dell’art. 1455 cod. civ., costituisce questione di fatto, la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito, risultando insindacabile in sede di legittimità ove sorretta da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici.

Incasso di assegno a persona non legittimata
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Incasso di assegno a persona non legittimata

La Cassazione con l'Ordinanza del 17 ottobre 2024, la n. 26972, ha affermato che in tema di responsabilità della banca negoziatrice, per aver consentito l'incasso di un assegno di traenza a persona non legittimata, il giudizio di diligenza professionale, compiuto dal giudice di merito per integrare la clausola generale ed elastica dell'art. 1176, comma 2, c.c., costituisce attività di interpretazione della norma, non limitata al mero profilo di ricostruzione fattuale, e, trattandosi di giudizio di diritto, è censurabile in sede di legittimità, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., ove si ponga in contrasto con i principi dell'ordinamento e con gli standard valutativi esistenti nella realtà sociale

Giudicato interno e la verifica dell’avvenuta impugnazione
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Giudicato interno e la verifica dell’avvenuta impugnazione

Per la Corte di Cassazione con la sentenza del 16 ottobre 2024, la n. 26835, in tema di giudicato interno, ai fini della verifica dell’avvenuta impugnazione, o meno, di una statuizione contenuta nella sentenza di primo grado, la Suprema Corte non è vincolata all’interpretazione compiuta dal giudice di appello, ma ha il potere-dovere di valutare direttamente gli atti processuali per stabilire se, rispetto alla questione su cui si sarebbe formato il giudicato, la funzione giurisdizionale si sia esaurita per effetto della mancata devoluzione della questione nel giudizio di appello, con conseguente preclusione di ogni esame della stessa

La convivenza more uxorio instaurata dall’ex coniuge
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La convivenza more uxorio instaurata dall’ex coniuge

Per la Suprema Corte, con l'Ordinanza del 18 ottobre 2024 la n. 27043, ai fini della revoca dell'assegno divorzile, la convivenza more uxorio instaurata dall'ex coniuge che ne sia beneficiario, può costituire fattore impeditivo del relativo diritto anche quando non sia sfociata in una stabile coabitazione, purché sia rigorosamente provata la sussistenza di un nuovo progetto di vita dello stesso beneficiario con il nuovo partner, dal quale discendano inevitabilmente reciproche contribuzioni economiche e reciproci obblighi di assistenza morale e materiale, gravando l'onere probatorio sul punto sulla parte che neghi il diritto all'assegno.

Inadempienza e la valutazione sinergica del comportamento
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Inadempienza e la valutazione sinergica del comportamento

L'ordinanza della Corte di Cassazione n. 26313 del 9 ottobre 2024 stabilisce che il giudice deve valutare il comportamento delle parti in modo globale e unitario, senza isolare singole condotte per determinare l'inadempienza. L'analisi deve considerare l'intero comportamento e la durata degli effetti dell'inadempimento. Nel caso specifico, la richiesta del promissario acquirente di posticipare una rata non giustifica il promissario venditore nel trattenere la caparra, poiché non costituisce motivo sufficiente di inadempienza.

Rigetto implicito nella decisione assunta
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Rigetto implicito nella decisione assunta

L'ordinanza della Corte di Cassazione n. 26345 del 9 ottobre 2024 stabilisce che non c'è vizio di omessa pronuncia quando la motivazione di una decisione accoglie una tesi incompatibile con quella prospettata, implicandone il rigetto. La motivazione è considerata adeguata se fornisce una spiegazione logica e sufficiente, senza necessità di confutare analiticamente le tesi non accolte. Nel caso specifico, la Corte ha applicato questo principio in un giudizio di opposizione a un decreto ingiuntivo legato a un contratto di leasing.

Contratti agrari ed il diritto di prelazione e di riscatto
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Contratti agrari ed il diritto di prelazione e di riscatto

Per la Suprema Corte, con l'ordinanza del 10 ottobre 2024 la n. 26401, il giudice del merito è tenuto alla verifica della sussistenza di tutte le condizioni prescritte dalla legge per l'accoglimento della domanda di prelazione e riscatto agrario, sicché rientra nei suoi doveri il rilievo d'ufficio dell'assenza del requisito della contiguità fisica dei fondi.

Solidarietà risarcitoria richiede danno unico condiviso
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Solidarietà risarcitoria richiede danno unico condiviso

Per la Cassazione con l'Ordinanza del 15 ottobre 2024 la n. 26736, la solidarietà risarcitoria, secondo l'art. 2055 c.c., si applica quando un danno unico è causato da più persone, anche senza condotta comune. Non si applica se ci sono diverse condotte che causano danni autonomi. Nel caso specifico, la Corte ha rinviato la sentenza per accertare se i danni da infiltrazioni fossero unici o derivassero da cause distinte.