Esercizio abusivo della professione per il medico chirurgo che eserciti come odontoiatra.

Sentenza 22 gennaio 2018, n. 2691
Data udienza 9 novembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARCANO Domenico – Presidente

Dott. GIANESINI Maurizio – Consigliere

Dott. TRONCI Andrea – Consigliere

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere

Dott. CORBO Antonio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 15/06/2016 della CORTE APPELLO di TRIESTE;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LAURA SCALIA;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIANLUIGI PRATOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso.
L’avvocato (OMISSIS) in difesa di (OMISSIS) insiste per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 15 giugno 2016, la Corte di appello di Trieste, in parziale riforma di quella resa dal Tribunale di Pordenone, concessa la sospensione condizionale della pena ed la non menzione, revocata la pena accessoria di cui all’articolo 31 cod. pen., ha nel resto confermato il giudizio del primo giudice sulla penale responsabilita’ del dottor (OMISSIS), per il reato di cui all’articolo 348 cod. pen.
2. Si e’ in tal modo ritenuto che l’imputato avesse esercitato, presso la (OMISSIS) S.r.l., struttura sanitaria di cui era amministratore e socio unico, la professione di odontoiatra pur non essendo egli iscritto al relativo albo istituito con L. n. 409 del 1985 e neppure godendo, per aver conseguito il diploma di laurea in medicina e chirurgia nell’anno 2007, della disciplina transitoria che consentiva ai laureati in Medicina e Chirurgia l’esercizio della professione di odontoiatra.

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