Corte di Cassazione, sezione sesta penale, sentenza 22 gennaio 2018, n. 2691. Esercizio abusivo della professione per il medico chirurgo che eserciti come odontoiatra

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La dottrina, forte delle affermazioni della Corte costituzionale, si e’ quindi espressa nel senso che il legislatore ordinario, chiamato a dare composizione ad un concorso di situazioni costituzionalmente protette, possa imporre specifici limiti all’esercizio della liberta’ di scegliere un’attivita’ professionale, purche’ si tratti di limiti razionalmente sostenuti e posti a garanzia di altri interessi tutelati dalla Costituzione, avendo la Corte costituzionale chiarito che la liberta’ di scelta non preclude al legislatore ordinario “di dettare disposizioni che specifichino limiti e condizioni inerenti all’esercizio del diritto o che attribuiscano all’autorita’ amministrativa poteri di controllo a tutela di altri interessi e di altre esigenze sociali ugualmente fatti oggetto di protezione costituzionale” (Corte cost. n. 102 del 16/07/1968).
2.3. La nozione costituzionale della professione muove dal dichiarato intento di dare conto della previsione di cui all’articolo 33 Cost., comma 5, che impone l’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio di quelle professioni che, in quanto destinate ad incidere, come avviene per quelle tradizionali “protette”, su interessi e beni che rinvengano specifica tutela in Costituzione, ricevono garanzia di competenza professionale dal superamento dell’esame di Stato.
3. La giurisprudenza di legittimita’, in applicazione degli indicati principi, ha dato dell’esercizio della professione, integrativo del reato di cui all’articolo 348 cod. pen., una lettura espressiva del rispetto dei livelli di competenza necessari a garantire tutela ad interessi pubblici a protezione costituzionale.
3.1. Per il meccanismo del rinvio alla disposizione extrapenale, l’articolo 348 cod. pen. diviene una “norma penale in bianco” in quanto presuppone l’esistenza di altre norme volte ad individuare le professioni per le quali e’ richiesta la speciale abilitazione dello Stato e, con l’indicato titolo, le condizioni, soggettive e oggettive, tra le quali l’iscrizione in un apposito albo, in mancanza delle quali l’esercizio della professione risulta abusivo (ex multis: Sez. 2, n. 16566 del 07/03/2017, D.F., Rv. 269580; Sez. 6, n. 47028 del 10/11/2009,Trombetta, Rv. 245305; Sez. 5, n. 41142 del 17/10/2001, Coppo, Rv. 220186).
3.2. L’esercizio della professione di cui all’articolo 348 cit. si connota allora nei precedenti di questa Corte per la mancanza dei provvedimenti abilitativi sia perche’ mai conseguiti (Sez. 6, n. 3785 del 18/11/1994, dep. 1995, Melis, Rv. 201810) sia perche’ venuti meno in esito a provvedimenti di radiazione e sospensione (Sez. 6, n. 375 del 19/02/1969, Scimonelli, Rv. 111134; Id., n. 20439 del 15/02/2007, Pellecchia, Rv. 236419) sia per inadempiuta iscrizione all’albo professionale (Sez. 6, n. 27440 del 19/01/2011, Sgambati, Rv. 250531; Sez. 5, n. 646 del 06/11/2013, Tuccio, dep. 2014, Rv. 257954), chiarendosi come sia rimesso al legislatore ordinario la potesta’ di fissare condizioni aggiuntive all’esame di Stato per l’esercizio della professione, senza che tanto contrasti con l’articolo 33 Cost., comma 5, (Sez. 6, n. 19658 del 05/03/2004, Piscicelli, Rv. 228430).
4. L’indicato indirizzo ha trovato conferma nella definizione dell’esercizio abusivo della professione sanitaria.
Per risalente e non superato orientamento, la natura abusiva dell’esercizio della professione sanitaria viene individuata nella obiettiva mancanza del titolo e dell’abilitazione – che quindi diviene presupposto di fatto, anche se giuridicamente qualificato, della condotta tipica del reato -, in capo a chi assuma la veste del medico, con la conseguente irrilevanza, tanto della perizia, capacita’ e abilita’ del soggetto, quanto della esattezza dei giudizi tecnici espressi e dell’esito positivo delle cure praticate (Sez. 2, n. 383 del 09/03/1966, Poli, Rv. 102032; in termini: Sez. 6, n. 102 del 23/01/1968, Panaccione, Rv. 107386).
4.1. In mancanza di una legge di definizione in termini positivi ed univoci del “contenuto tipico” dell’attivita’ di medico chirurgo, la giurisprudenza di questa Corte ha individuato il principale criterio guida in quello sostanzialistico che, relativo alla connaturata specificita’, esclusivita’ e delicatezza dell’attivita’ professionale sanitaria, ha stabilmente attribuito la legittimazione all’esercizio della professione di medico chirurgo al superamento del relativo esame di Stato ed alla conseguente iscrizione all’albo.

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