Corte di Cassazione, sezione terza penale, sentenza 18 gennaio 2018, n. 2001. Nel valutare la sussistenza del presupposto del “periculum in mora”, ai fini del sequestro preventivo di un immobile abusivo sito in zona paesaggisticamente vincolata

Nel valutare la sussistenza del presupposto del “periculum in mora”, ai fini del sequestro preventivo di un immobile abusivo sito in zona paesaggisticamente vincolata conseguente all’uso dello stesso in quanto produttivo di conseguenze dannose sull’area oggetto di speciale protezione, il giudice del merito deve procedere ad una accurata disamina, verificando se possano escludersi ulteriori lesioni del bene protetto sulla base della assoluta compatibilità di tale uso con gli interessi tutelati dal vincolo, tenendo conto della natura di quest’ultimo e della situazione preesistente alla realizzazione dell’opera.

Sentenza 18 gennaio 2018, n. 2001
Data udienza 24 novembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FIALE Aldo – Presidente

Dott. RAMACCI Luca – rel. Consigliere

Dott. ANDREAZZA Gastone – Consigliere

Dott. CORBETTA Stefano – Consigliere

Dott. GAI Emanuela – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI SASSARI;
nel procedimento a carico di:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
inoltre:
(OMISSIS) LEGALE RAPPRESENTANTE;
avverso l’ordinanza del 19/06/2017 del TRIB. LIBERTA’ di SASSARI;
sentita la relazione svolta dal Consigliere LUCA RAMACCI;
sentite le conclusioni del PG PIETRO MOLINO il quale ha concluso per il rigetto del ricorso del PM;
Udito il difensore (Avv. (OMISSIS));
Il difensore presente chiede il rigetto del ricorso del PM.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Sassari, con ordinanza del 19 giugno 2017 ha accolto la richiesta di riesame presentata dalla ” (OMISSIS) BV” tramite il procuratore ” (OMISSIS) s.r.l.” avverso il decreto di sequestro preventivo emesso il 7/4/2017 dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale ed avente ad oggetto un fabbricato inerente una stazione radio base per telefonia cellulare, impianto “(OMISSIS)”, sito in (OMISSIS), perche’ realizzato in difformita’ rispetto a quanto previsto in conferenza di servizi ed autorizzato nel provvedimento SUAP del Comune di Alghero, ricadente in zona di salvaguardia ambientale.
Venivano ipotizzati, nei confronti dei soci amministratori della societa’ committente, i reati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 44, lettera C), e Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articolo 181.
2. Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sassari, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’articolo 173 disp. att. c.p.p..
Lamenta il Pubblico Ministero ricorrente la violazione di legge, per essere la motivazione posta a sostegno dell’impugnata ordinanza meramente apparente, ritenendo che il Tribunale abbia totalmente ignorato quanto accertato e documentato in fase di indagine e richiamato nel provvedimento del Giudice per le indagini preliminari.
Deduce, altresi’, la violazione di legge in relazione alla ritenuta insussistenza del periculum in mora, mentre risulterebbero ampiamente documentate in atti le esigenze cautelari giustificative della misura reale.
Insiste, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ fondato nei termini di seguito specificati.
Va premesso – ed il Pubblico Ministero ricorrente ne risulta ben consapevole -che la costante giurisprudenza di questa Corte si e’ ripetutamente espressa nel senso che il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza emessa in sede di riesame di provvedimenti di sequestro (probatorio o preventivo) puo’ essere proposto esclusivamente per violazione di legge e non anche con riferimento ai motivi di cui all’articolo 606 c.p.p., lettera e), pur rientrando, nella violazione di legge, la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all’inosservanza di precise norme processuali (Sez. U, n. 5876 del 28/1/2004, Bevilacqua, Rv. 226710. V. anche Sez. 6, n. 6589 del 10/1/2013, Gabriele, Rv. 254893; Sez. 5, n. 35532 del 25/6/2010, Angelini, Rv. 248129; Sez. 6, n. 7472 del 21/1/2009, Vespoli, Rv. 242916; Sez. 5, n. 8434 del 11/1/2007, Ladiana, Rv. 236255).
La mera apparenza della motivazione, peraltro, e’ stata individuata nell’assenza dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l’iter” logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato (da ultimo, Sez. 2, n. 18951 del 14/3/2017, Napoli e altro, Rv. 269656 ed altre prec. conf.).

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