Corte di Cassazione, sezione quarta penale, sentenza 19 gennaio 2018, n. 2334. La mancata riproposizione “in limine” al giudizio abbreviato dell’eccezione di incompetenza territoriale rigettata in udienza preliminare preclude la deducibilita’ della stessa mediante atto di appello

La mancata riproposizione “in limine” al giudizio abbreviato dell’eccezione di incompetenza territoriale rigettata in udienza preliminare preclude la deducibilita’ della stessa mediante atto di appello.
L’eccezione di incompetenza territoriale e’ proponibile “in limine” al giudizio abbreviato non preceduto dall’udienza preliminare, mentre, qualora il rito alternativo venga instaurato nella stessa udienza, l’incidente di competenza puo’ essere sollevato, sempre “in limine” a tale giudizio, solo se gia’ proposto e rigettato in sede di udienza preliminare.

Sentenza 19 gennaio 2018, n. 2334
Data udienza 28 novembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IZZO Fausto – Presidente

Dott. MENICHETTI Carla – Consigliere

Dott. TORNESI Daniela R. – Consigliere

Dott. BELLINI Ugo – Consigliere

Dott. CENCI Daniele – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), N. IL (OMISSIS)
avverso la sentenza n. 273/2017 CORTE APPELLO di MILANO, del 01/03/2017;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/11/2017 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CENCI DANIELE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. TOCCI Stefano, che ha concluso per la inammissibilita’ del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Milano il 1 marzo 2017, per quanto in questa sede rileva, in parziale riforma della sentenza del G.u.p. del Tribunale di Como del 20 ottobre 2016, emessa all’esito del giudizio abbreviato, con la quale (OMISSIS) e’ stato riconosciuto colpevole, in concorso con altra persona, di cinque episodi di furti di automobili pluriaggravati, descritti ai capi nn. 1, 3, 4 e 5 dell’editto, contestati come commessi tra il (OMISSIS) ed il (OMISSIS), senza circostanze attenuanti generiche, con la recidiva qualificata contestata e con l’aumento per la continuazione ed applicata la riduzione per il rito, ha ridotto l’aumento di pena per l’applicazione della recidiva.
2. Ricorre tempestivamente per la cassazione della sentenza (OMISSIS), tramite difensore di fiducia, che si affida a piu’ motivi, con i quali denunzia promiscuamente violazione di legge e difetto motivazionale.
2.1. Una prima serie di motivi (nn. 1, 2 e 3) del ricorso sono protesi a censurare, sotto vari profili, le ritenute illegittimita’ ed ingiustizia del mancato accoglimento (nell’apposita ordinanza del Tribunale del 21 settembre 2016 e nella motivazione delle sentenza di primo e di secondo grado, rispettivamente, alle pp. 7-9 e 13-14) della eccezione di incompetenza territoriale, che era stata avanzata dalla difesa, tra l’altro evidenziando che il ricorso alla S.C. proposto contro l’ordinanza del Tribunale in questione e’ stato fissato al 7 giugno 2017.
2.2. Gli altri motivi (nn. 4 e 5) denunziano ulteriori – ritenute – illegittimita’ ed ingiustizia nel diniego delle circostanze attenuanti generiche, di cui l’imputato sarebbe stato meritevole in virtu’ dello stato di tossicodipendenza, che avrebbe determinato i furti seriali, e della resipiscenza poi mostrata mediante un versamento di denaro effettuato dall’imputato ad un’associazione di volontariato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso, che in larga parte non si confronta puntualmente con la sentenza impugnata, e’ infondato per le ragioni che ci si accinge ad illustrare.
1.1. Entrambe le decisioni di merito (v. pp. 13-14 di quella di appello e p. 7, nota n. 2, di quella del Tribunale) hanno preso atto che la difesa contesto’ l’incompetenza territoriale, che la questione fu disattesa con ordinanza del 21 settembre 2016, che la stessa questione non fu posta nuovamente in limine al giudizio abbreviato e, in conseguenza, hanno fatto – corretta – applicazione del principio secondo il quale “La mancata riproposizione “in limine” al giudizio abbreviato dell’eccezione di incompetenza territoriale rigettata in udienza preliminare preclude la deducibilita’ della stessa mediante atto di appello” (Sez. 6, n. 2326 del 07/01/2015, Frumenzio e altro, Rv. 262063; nello stesso senso cfr. Sez. 2, n. 22366 del 23/04/2013, Pisu, Rv. 255931), in linea, peraltro, con la puntualizzazione a suo tempo operata da Sez. U, n. 27996 del 29/03/2012, Forcelli, Rv. 252612, secondo cui “L’eccezione di incompetenza territoriale e’ proponibile “in limine” al giudizio abbreviato non preceduto dall’udienza preliminare, mentre, qualora il rito alternativo venga instaurato nella stessa udienza, l’incidente di competenza puo’ essere sollevato, sempre “in limine” a tale giudizio, solo se gia’ proposto e rigettato in sede di udienza preliminare (In motivazione la Corte ha precisato che, pur in assenza nel giudizio speciale di una fase dedicata alla soluzione delle questioni preliminari, l’eccezione puo’ essere proposta in quella dedicata alla verifica della costituzione delle parti)”.
Inoltre, il ricorso cui si fa cenno nell’impugnazione e’ stato dichiarato inammissibile con sentenza della Sez. 2, n. 34491 del 07/06/2017, non mass..
1.2. Anche sotto il profilo delle circostanze attenuanti generiche, il ricorso non si misura con la sentenza impugnata, che, non illogicamente, ha definito strumentale e tardivo (pp. 14-15) il versamento di duecento Euro ad un’associazione di vittime dalla strada a fronte del furto consumato di ben cinque auto, di cui quattro Audi ed una Range Rover; mentre la tossicodipendenza, ipoteticamente causativa di una “contingente necessita’ di soddisfare un bisogno personale di stupefacente”, e’ stata – non incongruamente – ritenuta inconciliabile con “Il fine di lucro perseguito dal (OMISSIS) con le condotte criminose in esame”, i.e. furti seriali assai organizzati di automobili di prestigio e, soprattutto, di importante valore (p. 14 della sentenza impugnata).
Ne’ si sono trascurati i precedenti penali, anche specifici, e la confessione resa in presenza di un quadro indiziario gia’ solido e, comunque, senza fornire informazioni utili al rintraccio delle auto rubate (v. p. 14 della sentenza impugnata e p. 5 di quella del Tribunale): si tratta anche in questo caso di motivazione congrua, logica ed immune da vizi censurabili in sede di legittimita’.
2. Consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente (articolo 616 cod. proc. pen.) al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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