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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 6 giugno 2014, n. 12834. In materia di tutela dell'immagine, la pubblicazione su un quotidiano della foto di una persona in coincidenza cronologica con il suo arresto deve rispettare, ai fini della sua legittimita', non soltanto i limiti della essenzialita' per illustrare il contenuto della notizia e del legittimo esercito del diritto di cronaca (fissati dalla Legge n. 675 del 1996, articoli 20 e 25, applicabile pro' tempore alla fattispecie in esame e riprodotti nell'articolo 137 del codice della privacy) ma anche le particolari cautele imposte a tutela della dignita' della persona ritratta dall'articolo 8, comma 1, del codice deontologico dei giornalisti, che costituisce fonte normativa integrativa; l'indagine sul rispetto dei suddetti limiti nella pubblicazione della foto va condotta con maggior rigore rispetto a quella relativa alla semplice pubblicazione della notizia, tenuto conto della particolare potenzialita' lesiva della dignita' della persona connessa alla enfatizzazione tipica dello strumento visivo, e della maggiore idoneita' di esso ad una diffusione decontestualizzata e insuscettibile di controllo da parte della persona ritratta

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 6 giugno 2014, n. 12834 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. AMATUCCI Alfonso – Presidente Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere Dott....

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Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 5 giugno 2014, n. 23579. Condannato a € 400 di multa per aver offeso la reputazione del direttore di una filiale di banca con una missiva inviata a più persone, tra cui l’amministratore delegato del gruppo bancario nella quale rappresentava "comportamenti meschini di qualche direttore di agenzia”. Annullata la condanna dalla Cassazione: il fatto non costituisce reato.

Suprema Corte di Cassazione sezione V sentenza 5 giugno 2014, n. 23579 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 29.1.2013 il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, confermava la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Roma in data 11.5.2011, con la quale M.G. era stato condannato, con concessione delle attenuanti generiche, alla pena di...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 29 maggio 2014, n. 12056. In tema di risarcimento del danno da diffamazione a mezzo stampa, nel caso in cui l'articolo giornalistico riporti il contenuto di una denuncia anonima inviata al Procuratore della Repubblica ed offensiva dell'altrui reputazione, l'applicazione dell'esimente del diritto di cronaca (articolo 51 c.p.) presuppone la prova, da parte dell'autore dell'articolo, della verita' reale o putativa dei fatti riportati nello scritto stesso (non della mera verita' dell'esistenza della fonte anonima); con la conseguenza che, laddove siffatta prova non possa essere fornita, la menzionata esimente non puo' essere applicata. Ne' a diversa conclusione puo' pervenirsi per il fatto che la concreta individuabilita' dei soggetti diffamati non sia derivata dal contenuto della denuncia anonima, ma dalla diffusione di ulteriori atti conseguenti alla medesima (nella specie, lettera di chiarimenti fornita dal Provveditore agli studi al Procuratore della Repubblica)".

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 29 maggio 2014, n. 12056 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. AMATUCCI Alfonso – Presidente Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere Dott. CIRILLO Francesco...

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Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 29 aprile 2014, n. 17968. Il G.I.P., disponeva l'archiviazione del procedimento instaurato contro ignoti per il reato di diffamazione, ritenendo che era stato legittimamente esercitato il diritto di cronaca. Il denunciante si doleva di alcuni articoli apparsi su siti INTERNET, in cui si dava notizia del suo arresto e lo si definiva "tombarolo". Confermata in Cassazione

Suprema Corte di Cassazione sezione V sentenza 29 aprile 2014, n. 17968 Ritenuto in fatto 1. Il Giudice delle indagini preliminari di Vibo Valentia, con decreto del 4 aprile 2013, ha disposto, su conforme richiesta del Pubblico Ministero, l’archiviazione del procedimento N. 125/12/44 R.G.N.R. instaurato contro ignoti per il reato di diffamazione, ritenendo che sia...

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Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 25 marzo 2014, n. 14067. Al fine di accertare se l'espressione utilizzata sia idonea a ledere il bene protetto dalla fattispecie incriminatrice di cui all'art. 594 cod. pen., occorre fare riferimento ad un criterio di media convenzionale in rapporto alle personalità dell'offeso e dell'offensore nonché al contesto nel quale detta espressione sia stata pronunciata ed alla coscienza sociale. Infatti il significato delle parole dipende dall'uso che se ne fa e dal contesto comunicativo in cui si inseriscono: se è vero infatti che in linea di principio l'uso abituale di espressioni volgari non può togliere alle stesse l'obiettiva capacità di ledere l'altrui prestigio, ve ne sono alcune che in relazione proprio al contesto comunicativo perdono la loro potenzialità lesiva. l'utilizzo di un linguaggio più disinvolto, più aggressivo, meno corretto di quello in uso in precedenza caratterizza oggigiorno anche il settore dei rapporti tra i cittadini, derivandone un mutamento della sensibilità e della coscienza sociale: siffatto modo di esprimersi e di rapportarsi all'altro, infatti, se è certamente censurabile sul piano del costume, è ormai accettato (se non sopportato) dalla maggioranza dei cittadini. L'indubbia volgarità dell'espressione "scopare", non determina automaticamente la lesione del bene protetto dalla fattispecie di cui all'art. 594, cod. pen., proprio perché la frase incriminata non si è tradotta in un oggettivo giudizio di disvalore sulle qualità personali

  Suprema Corte di Cassazione sezione V sentenza  25 marzo 2014, n. 14067 Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza impugnata, il Giudice di pace di M. condannava C.L. alla pena di € 1800 di multa per i reati di ingiuria e diffamazione in danno di S.M. e D.F.M., in relazione ad uno scritto anonimo...

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Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 25 marzo 2014, n. 14032. Condannata per diffamazione col mezzo televisivo perchè pur mettendo insieme più notizie vere l'accostamento di alcune di esse aveva dei particolari non rispondenti al vero

  Suprema Corte di Cassazione sezione V sentenza 25 marzo 2014, n. 14032 Fatto e diritto C.A. – mediante due distinti atti di impugnazione, rispettivamente sottoscritti dagli avvocati Salvatore Pino e Daria Pesce – ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli, in data 10 luglio 2012, con la quale è stata...