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Suprema Corte di Cassazione

sezione V

sentenza  25 marzo 2014, n. 14067

Ritenuto in fatto

1. Con la sentenza impugnata, il Giudice di pace di M. condannava C.L. alla pena di € 1800 di multa per i reati di ingiuria e diffamazione in danno di S.M. e D.F.M., in relazione ad uno scritto anonimo dal contenuto “S.P…. Anche il nonno mio si chiama M.!!! Non è che la C. si può scopare pure lui?”, nella quale, secondo l’ipotesi accusatoria, si lasciava intendere l’esistenza di una relazione extraconiugale tra i due.
2. L’odierno ricorso, sottoscritto dal difensore dell’imputato, avv. R.L.C., è affidato a quattro motivi.
2.1 Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione dell’articolo 606, lettera C ed E, in relazione all’art. 125, comma 3, cod. proc. pen., per assenza totale di motivazione, poiché la sentenza si limita ad una laconica succinta elencazione degli elementi di fatto, senza alcuna valutazione critica degli stessi e senza alcuna considerazione delle articolate argomentazioni difensive contenute nella memoria depositata all’udienza del 29 gennaio 2013.
2.2 Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione dell’articolo 606, lettera B ed E, cod. proc. pen. in relazione agli artt. 594 e 595 cod. pen.; in primo luogo si osserva che la lettera contenente le espressioni ritenute offensive, diretta in busta chiusa al Dott. S.M. non può integrare il delitto di diffamazione, in difetto dell’elemento della comunicazione con più persone, a nulla rilevando la circostanza che la missiva sia stata aperta dalla segretaria e successivamente letta dal destinatario ad alta voce, in presenza di altre persone presenti nel suo studio medico.
Nei confronti della D.F.M., poi, non sussiste il delitto di ingiuria, poiché la nota non era a lei nemmeno indirizzata. Unico delitto astrattamente configurabile è quello di ingiuria in danno di S.M., destinatario dello scritto. La lettura del testo consente di escludere comunque anche l’esistenza di una offesa all’onore e al decoro dello S., poiché non ogni espressione che crea disappunto è per ciò solo offensiva, essendo necessaria una obiettiva capacità di vedere l’onore ed il decoro del destinatario (Sez. 5, n. 10188 del 16/02/2011, Vitalone, non massimata).
2.3 Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione dell’articolo 606, lettera B ed E, in relazione all’art. 192 cod. proc. pen., non essendo emersa la prova certa, al di là di ogni ragionevole dubbio, che autrice della missiva sia stata l’imputata. A fondamento dell’affermazione di responsabilità c’è solamente il risultato di una perizia calligrafica, smentita dalla consulenza tecnica di parte, e dunque non una prova certa, ma solamente un indizio, inevitabilmente affidato ad elementi allo stato non matematicamente ponderabili, e pertanto privo del carattere di certezza scientifica.

Considerato in diritto

1. Il ricorso va accolto.
1.1 In particolare risulta fondato il secondo motivo di ricorso, con conseguente assorbimento degli altri due.
2. Con riferimento al delitto di diffamazione è esatta la deduzione difensiva, per la quale essendo la missiva contenuta in busta chiusa e destinata personalmente al dott. M.S., deve escludersi l’elemento della “comunicazione con più persone“. In tema di diffamazione, si configura la condotta del reato solo qualora – nell’ipotesi in cui l’agente comunichi in via riservata con un’unica persona – vi sia la prova della volontà, da parte dell’agente medesimo, della diffusione del contenuto diffamatorio della comunicazione attraverso il destinatario e dunque qualora la propalazione dell’offesa sia dovuta alla esclusiva iniziativa del destinatario (Sez. 5, n. 7551 del 11/02/1999, De Martini, Rv. 213780; Sez. 5, n. 12709 del 12/02/2003, Gardani, Rv. 225354).
2.1 Nel capo di imputazione si dà atto che la lettera era indirizzata al solo S.; correttamente nei motivi si afferma che la “comunicazione con più persone” è dovuta ad una iniziativa del destinatario, che non può essere attribuita all’imputato nemmeno sotto il profilo di una condotta imprudente, non essendo prevista l’ipotesi colposa della diffamazione (Sez. 5, n. 19396 del 23/01/2009, Eshete, Rv. 243606). 2.2 La sentenza va quindi annullata sul punto senza rinvio, perché il fatto non sussiste.
3. Quanto al delitto di ingiuria, lo stesso deve essere escluso con riferimento alla persona offesa D.F.M., alla quale la frase oggetto di imputazione non era destinata nemmeno indirettamente, ma anche rispetto a S.M., poiché deve escludersi la portata offensiva dell’espressione incriminata.
3.1 Al fine di accertare se l’espressione utilizzata sia idonea a ledere il bene protetto dalla fattispecie incriminatrice di cui all’art. 594 cod. pen., occorre fare riferimento ad un criterio di media convenzionale in rapporto alle personalità dell’offeso e dell’offensore nonché al contesto nel quale detta espressione sia stata pronunciata ed alla coscienza sociale (Sez. 5, n. 39454 del 03/06/2005, Braconi, Rv. 232339; Sez. 5, n. 21264 del 19/02/2010, Saroli, Rv. 247473; Sez. 5, n. 32907 del 30/06/2011, Di Coste, Rv. 250941). Infatti il significato delle parole dipende dall’uso che se ne fa e dal contesto comunicativo in cui si inseriscono: se è vero infatti che in linea di principio l’uso abituale di espressioni volgari non può togliere alle stesse l’obiettiva capacità di ledere l’altrui prestigio, ve ne sono alcune che in relazione proprio al contesto comunicativo perdono la loro potenzialità lesiva.
3.2 Come rilevato dalla Suprema Corte anche recentemente (Sez. 5, n. 19223 del 14/12/2012 – dep. 03/05/2013, Fracasso, Rv. 256240), l’utilizzo di un linguaggio più disinvolto, più aggressivo, meno corretto di quello in uso in precedenza caratterizza oggigiorno anche il settore dei rapporti tra i cittadini, derivandone un mutamento della sensibilità e della coscienza sociale: siffatto modo di esprimersi e di rapportarsi all’altro, infatti, se è certamente censurabile sul piano del costume, è ormai accettato (se non sopportato) dalla maggioranza dei cittadini.
3.3 L’indubbia volgarità dell’espressione “scopare”, allora, non determina automaticamente la lesione del bene protetto dalla fattispecie di cui all’art. 594, cod. pen., proprio perché la frase incriminata non si è tradotta in un oggettivo giudizio di disvalore sulle qualità personali dello S. (ma casomai della “C.”, per il riferimento ad una volontà di intrattenere una relazione clandestina, a scopo meramente sessuale, che in un rapporto ormai paritario tra uomo – donna, non può costituire un elemento di privilegio o di conquista, ma un pregiudizio dei rapporti con la propria famiglia; Sez. 5, n. 19491 del 10/03/2010, Fichera, non massimata sul punto).
4. Poiché nei caso di specie si deve verificare il significato di una comunicazione testuale, al fine di accertare se un determinato enunciato sia effettivamente offensivo della reputazione altrui, viene in rilievo una questione di qualificazione giuridica, che può essere risolta direttamente anche dal giudice di legittimità (Sez. 5, n. 35548 del 19/09/2007, Grosso, Rv. 237729); di conseguenza, escluso il carattere offensivo della frase incriminata, la impugnata sentenza va annullata senza rinvio, perché il fatto non sussiste.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste.

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