borsone da tennis

Suprema Corte di Cassazione

sezione V

sentenza  25 marzo 2014, n. 14022

Fatto e diritto

1. In via preliminare va rilevato che non osta alla celebrazione dell’odierna udienza la circostanza che il difensore del ricorrente, avv. Carlo Raffaglio, ha comunicato via fax alla cancelleria di questa Corte, in data 7.1.2014, di essere stato nominato solo per la fase di merito dal F. , dichiarando, inoltre, di rinunciare al mandato professionale a suo tempo ricevuto e di avere già informato l’imputato di tale rinunzia. Una volta intervenuta ed accettata la nomina del difensore di fiducia da parte dell’imputato, infatti, essa conserva la sua efficacia in ogni stato e grado del giudizio, sino a quando non intervenga uno degli eventi previsti dagli artt. 105 e 107, c.p.p. a porre fine al rapporto fiduciario (abbandono e rifiuto della difesa; rinuncia o revoca del difensore). Nel caso in esame l’avv. Raffaglio, avendo già assunto la qualità di cassazionista (non ancora posseduta all’atto della nomina) quando gli è stato notificato l’avviso per l’odierna udienza di trattazione del ricorso, presentato personalmente dal F. , era ancora legato al suo assistito dal rapporto fiduciario sorto con il mandato difensivo, tanto che lo stesso difensore ha avvertito la necessità di farlo espressamente venir meno con la rinunzia inviata via fax il giorno prima dell’udienza. Ma tale rinunzia, come è noto, giusto il disposto dell’art. 107, co. 3, c.p.p., non ha effetto finché la parte non risulti assistita da un nuovo difensore di fiducia (che il ricorrente non ha inteso nominare) o da un difensore di ufficio, per la cui nomina, al momento della notifica dell’avviso di fissazione dell’odierna udienza non sussistevano i presupposti.
Ne consegue che non partecipando all’odierna udienza l’avv. Raffaglio ha esercitato una facoltà che l’ordinamento gli attribuisce, ma che non costituisce ostacolo alla trattazione del ricorso del F. .
2. Passando al merito dell’impugnazione, va rilevato che con sentenza pronunciata il 14.12.2012 la corte di appello di Milano confermava la sentenza con cui il tribunale di Milano, in data 20.5.2008, aveva condannato F.M. , imputato del reato di cui agli artt. 624, 625, n. 7, c.p., per essersi impossessato di una borsa sportiva contenente sei racchette da tennis ed alcuni capi di abbigliamento, oltre ad effetti personali, sottraendola a M.E. , che l’aveva appoggiata, come consuetudine, all’interno dei locali di un centro sportivo, ubicato in (OMISSIS) .
3. Avverso la sentenza della corte territoriale, ha proposto ricorso per Cassazione, personalmente, l’imputato, lamentando violazione di legge in relazione all’art. 625, n. 7, c.p., in quanto, da un lato il luogo in cui stato commesso il furto non appartiene alla categoria degli “uffici o stabilimenti pubblici”, cui fa riferimento la menzionata disposizione normativa, trattandosi di un circolo sportivo privato; dall’altro la sussistenza all’interno dei locali del circolo di un impianto di videosorveglianza a circuito chiuso (che ha consentito l’identificazione del colpevole), assicurava una stabile e permanente custodia sulle cose, che, non rendendo facile la sottrazione delle stesse, non consente di configurare la menzionata circostanza aggravante.
Si impone, dunque, ad avviso del ricorrente l’annullamento senza rinvio dell’impugnata sentenza, per difetto di querela, una volta qualificata la condotta dell’imputato come furto semplice e non aggravato.
4. Il ricorso non può essere accolto, essendo infondate le ragioni che lo sostengono.
5. Con riferimento alla prima questione prospettata dal ricorrente (che, peraltro, non avendo formato oggetto di specifica doglianza nell’atto di appello, non poteva essere proposta per la prima volta in questa sede), va ribadito l’orientamento affermatosi nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui in tema di furto, la ratio dell’aggravamento della pena, previsto dall’art. 625, n. 7, terza ipotesi, c.p., non è correlata alla natura – pubblica o privata – del luogo ove si trova la “cosa”, ma alla condizione di esposizione di essa alla “pubblica fede”, trovando così protezione solo nel senso di rispetto per l’altrui bene da parte di ciascun consociato.
Ne consegue che tale condizione può sussistere anche se la cosa si trovi in luogo privato in cui, per mancanza di recinzioni o sorveglianza, si possa liberamente accedere (cfr. Cass., sez. V, 08/02/2006, n. 9022, G.; Cass., sez. V, 16/09/2008, n. 41375, B., rv. 242593; Cass., sez. V, 18/01/2008, n. 6355, C, rv. 239119; Cass., sez. IV, 08/05/2009, n. 21285, rv. 243513).
5.1 Se, dunque, tale è la ratio dell’aggravamento della pena, previsto dall’art. 625 n. 7, terza ipotesi, c.p., vale a dire punire più gravemente chi sia stato facilitato nell’appropriazione dell’altrui res dalla circostanza che essa si trova in un luogo facilmente raggiungibile, cui si possa liberamente accedere, se ne deduce che la predisposizione di un sistema di videosorveglianza a circuito chiuso, pur assicurando la sorveglianza del luogo in cui la res è collocata, non è di per sé un ostacolo al libero accesso del pubblico al luogo medesimo (come, ad esempio, potrebbe essere una recinzione), dovendosi avere riguardo alle modalità con cui in concreto viene assicurata la sorveglianza stessa, che, nel caso in esame, non essendo costante, non ha impedito il libero accesso ai locali in cui è stato consumato il furto da parte dell’imputato, individuato solo in un secondo momento, grazie alle riprese filmate, rendendo pertanto configurabile la menzionata circostanza aggravante. 6. Sulla base delle svolte considerazioni il ricorso proposto nell’interesse del F. va, dunque, rigettato, con condanna di quest’ultimo, ai sensi dell’art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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