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Suprema Corte di Cassazione

sezione II

sentenza 10 marzo 2014, n. 5529

REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GOLDONI Umberto – Presidente
Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere
Dott. NUZZO Laurenza – Consigliere
Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere
Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso (iscritto al N.R.G. 2330/08) proposto da:
(OMISSIS) s.n.c. (ora Impresa Individuale (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale a margine del ricorso, dagli Avv.ti (OMISSIS) e (OMISSIS) del foro di (OMISSIS) e dall’Avv.to (OMISSIS) del foro di (OMISSIS) ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) e (OMISSIS), rappresentati e difesi dagli Avv.ti (OMISSIS) e (OMISSIS) del foro di (OMISSIS) e dall’Avv.to (OMISSIS) del foro di (OMISSIS), in virtu’ di procura speciale apposta a margine del controricorso, ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest’ultimo in (OMISSIS);
– controricorrenti –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 2622 depositata il 4 ottobre 2007;
Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 19 novembre 2013 dal Consigliere relatore Dott.ssa Milena Falaschi;
udito l’Avv.to (OMISSIS), per parte resistente;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 16 luglio 1993 (OMISSIS) e (OMISSIS) ottenevano dal Presidente del Tribunale di Varese decreto ingiuntivo nei confronti della (OMISSIS) s.n.c. per complessive lire 38.000.500, oltre interessi, sulla base di scrittura privata del 29.7.1992, denominata “mandato unico di vendita” con il quale, avendo raggiunto con la societa’ ingiunta accordo risolutivo del preliminare di vendita del 25.2.1991, relativo ad immobile sito in (OMISSIS), avevano autorizzato la societa’ alla vendita del bene a terzi per il prezzo di lire 100.000.000, con versamento a loro di lire 88.500.000, di cui pero’ solo lire 50.000.000 erano state corrisposte.
Con atto di citazione notificato il 24 settembre 1993 l’ingiunta societa’ proponeva opposizione avverso il d.i. eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione e l’incompetenza territoriale del Tribunale adito, nel merito, contestando di dovere la maggiore somma, per cui chiedeva la revoca dell’ingiunzione e comunque chiedeva venisse compensata con il suo credito dovuto al risarcimento dei danni, preteso con domanda riconvenzionale, per intervenuto recesso dal contratto preliminare.
Instaurato il contraddittorio, nella resistenza degli opposti, il giudice adito, concessa la provvisoria esecuzione del provvedimento monitorio, espletata prova testimoniale, accoglieva l’opposizione e per l’effetto revocava il d.i., con rigetto della riconvenzionale.
In virtu’ di rituale appello interposto dai (OMISSIS) – (OMISSIS), con il quale lamentavano che il giudice di prime cure non avesse ritenuto provato che la scrittura di mutua risoluzione del preliminare fosse frutto di concorde volonta’ delle parti, la Corte di appello di Milano, nella resistenza della societa’ appellata (divenuta nelle more ditta individuale), accoglieva il gravame, con conseguente rigetto dell’opposizione e riviviscenza del d.i., rigettata l’eccezione di incompetenza territoriale, riproposta dalla appellata.
A sostegno della decisione adottata la corte distrettuale premetteva che la sottoscrizione apposta dal geom. (OMISSIS) sulla scrittura in contestazione non comportava alcuna obbligazione a carico della (OMISSIS), essendo pacifico anche agli appellanti che lo stesso era un mero dipendente della societa’, ne’ a carico del (OMISSIS), che con detta sottoscrizione si era limitato a ricevere l’atto, in assenza del legale rappresentante della societa’. Tanto precisato, la corte di merito evidenziava che dal tenore letterale della scrittura de qua, denominata mandato unico di vendita, risultava conferito dagli appellanti un mandato alla vendita che implicitamente, ma necessariamente, presupponeva la risoluzione consensuale del contratto preliminare di compravendita intervenuto fra le parti, che era stata accettata dalla (OMISSIS) sia perche’ la stessa lo aveva ammesso in corso di causa (v. pagg. 2 e 3 atto di citazione in opposizione) sia perche’ vi aveva dato esecuzione, sia pure parziale, per quanto riguardava l’obbligazione economica che a suo carico scaturiva. Aggiungeva che andava riconosciuto valore confessorio all’affermazione contenuta nell’atto di citazione del 15.9.1993 laddove con l’espressione la parte mandataria, che pure costituiva un refuso essendo incontestato che si trattasse della parte mandante, era previsto che la (OMISSIS) dovesse rimborsare alla parte mandataria lire 88.500.000, accordo che era stato ratificato dalla societa’ con i successivi versamenti effettuati in favore di (OMISSIS) e (OMISSIS) di lire 50.000.000 nel periodo 29.10.1992/26.1.1993, per cui la societa’ andava riconosciuta debitrice della residua somma richiesta in sede monitoria. Del resto nell’atto introduttivo la (OMISSIS) non aveva negato la sua esposizione, ma aveva sostenuto che ad ella spettasse un risarcimento, indicato in lire 20.000.000, per recesso unilaterale dal contratto preliminare da parte dei promissari acquirenti, per cui aveva formulato domanda riconvenzionale, non riproposta in appello.
Per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Milano ha proposto ricorso (OMISSIS) s.n.c. (ora Impresa Individuale (OMISSIS)), affidato a quattro motivi, al quale hanno resistito i (OMISSIS) – (OMISSIS) con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo parte ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli articoli 1703, 1710, 1351, 1418, 1422 e 1346 c.c., per avere erroneamente la corte di merito qualificato come “mandato a vendere” la scrittura privata del 29.7.1992, in primo luogo per non essere i resistenti proprietari dell’appartamento sito nello stabile di via (OMISSIS) avendo stipulato solo un preliminare di vendita in data 25.3.1991; in secondo luogo, imprecisa la dizione “mandato unico di vendita”, in quanto il mandato sarebbe stato conferito dal non proprietario al proprietario, per essere il mandato nullo ex articolo 1418 c.c., per contrarieta’ a norme imperative e/o in relazione all’articolo 1346 c.c., per impossibilita’, illiceita’ e indeterminatezza del suo oggetto. A conclusione del motivo viene formulato il seguente quesito di diritto: “e’ possibile nonche’ giuridicamente e validamente configurabile un mandato a vendere conferito al proprietario di un bene immobile da parte di un promissario acquirente di tale immobile che abbia gia’ rinunziato agli effetti meramente obbligatori scaturenti dal precedente preliminare di vendita?”.
Con il secondo motivo viene dedotta omessa e/o insufficiente motivazione su fatto decisivo dal momento che il presunto, anomalo contratto di mandato non sarebbe mai stato eseguito e cio’ nonostante si pretenderebbe una somma ipotizzando una responsabilita’ della mandataria ex articolo 1710 c.c., ritenendosi colposa la mancata vendita per lire 100.000.000 di un appartamento che l’anno prima era stato valutato dalle medesime parti lire 70.500.000. Ai sensi dell’articolo 366 bis c.p.c., viene evidenziato come il fatto controverso sia la presunta “responsabilita’” della (OMISSIS) (che presuppone una qualche “colpa”) e come manchi al riguardo una sufficiente motivazione, idonea cioe’ a giustificare la decisione assunta al riguardo dalla corte milanese.
Con il terzo motivo e’ lamentata la violazione e falsa applicazione degli articoli 1703, 1399 e 2730 c.c., oltre ad insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia, per non essere stato il “mandato” sottoscritto da alcun legale rappresentante della (OMISSIS), per cui non si sarebbe realizzata la fattispecie di cui all’articolo 1703 c.c., che presuppone il concorso di volonta’ dei due contraenti, non essendo pacificamente parte il (OMISSIS), come ammesso dallo stesso giudice del gravame, e l’uso della forma scritta, in considerazione dell’oggetto considerato. E’, altresi’, erroneo parlare di “ratifica” da parte di (OMISSIS), come fanno i giudici milanesi, e cio’ per vari motivi: in primo luogo, perche’ non ricorre la figura del falsus procurator, tale non essendo il (OMISSIS); in secondo luogo, perche’ anche l’eventuale ratifica avrebbe dovuto avvenire ex articolo 1399 c.c., comma 1, con l’osservanza delle forme prescritte per la conclusione del contratto. Prosegue parte ricorrente che sotto il profilo motivazionale sarebbe evidente l’arbitrarieta’ ed illogicita’ dell’asserzione secondo cui la prova della conclusione del mandato sarebbe costituita anche dai versamenti effettuati in favore dei resistenti per lire 50.000.000.
A corollario del motivo vengono posti i seguenti quesiti di diritto: “puo’ ritenersi integrata la figura contrattuale del mandato a vendere un immobile laddove non ci sia un documento sottoscritto sia dal mandante che dal mandatario? Puo’ ammettersi una ratifica ex articolo 1399 c.c., laddove viene nel contempo escluso che ricorra un atto compiuto (per conto di un soggetto “rappresentato”) da un soggetto che non si qualifica come “rappresentante”? Puo’ ammettersi ex articolo 1399, comma 10, una ratifica “per facta concludentia” di un contratto che per la sua validita’ richiede ad substantiam la forma scritta?
A conclusione della denuncia di vizio motivazionale ai sensi dell’articolo 366 bis c.p.c., viene evidenziato come al riguardo la motivazione sia insufficiente (o addirittura omessa) in quanto non vengono esposte le ragioni in forza delle quali i predetti versamenti siano da imputarsi ad una supposta “esecuzione” del “mandato” (come detto, non giuridicamente configurabile per vari e concorrenti motivi) piuttosto che agli effetti restitutori scaturenti dalla pacifica (riconosciuta dalla Corte d’Appello) risoluzione consensuale del preliminare del 25.3.1991.
Con il quarto motivo e’ lamentata la violazione e falsa applicazione dell’articolo 2730 c.c., nonche’ omessa o insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia, in quanto ad avviso dei giudici milanesi il “mandato” per cui e’ causa sarebbe stato oggetto di “confessione” da parte della (OMISSIS) che aveva sottoscritto la “procura” apposta all’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo del 15.9.1993, senza tenere conto ne’ della forma solenne necessaria per il mandato a vendere immobili, oltre a non essere specificamente conosciuto dall’opponente il contenuto dell’atto di opposizione. Come vizio motivazionale e’ dedotto il mancato esame da parte del giudice del gravame di numerosi altri elementi di giudizio di segno contrario, elencati con le lettere a-b-c-d-e-f-.
Al riguardo parte ricorrente formula i seguenti quesiti di diritto: “e’ ammissibile una confessione riguardante un atto che esige la forma scritta ad substantiam (quale un mandato a vendere immobili)? Possono ravvisarsi dichiarazioni confessorie (in senso stretto) della parte in un atto difensivo sottoscritto dal legale, nel quale la firma della parte compare solo in calce alla procura rilasciata a favore dell’avvocato?”.
I quattro motivi del ricorso – concernenti la qualificazione della scrittura privata del 29.7.1992, in ordine alla esistenza o meno di un mandato a vendere – esprimono censure strettamente connesse e, pertanto, ne e’ opportuno l’esame congiunto.
Orbene, essi sono fondati soltanto nel senso e nei limiti delle considerazioni che seguono. E’ senz’altro pacifico in causa, per stessa ammissione dell’odierna ricorrente, che il contratto inter partes e’ stato oggetto di risoluzione per mutuo consenso, anteriormente al giudizio. E’ evidente, pertanto, che deve trovare applicazione il principio di diritto – assolutamente incontrastato presso una giurisprudenza piu’ che consolidata di questa Corte di legittimita’ – secondo cui in tema di risoluzione consensuale del contratto, il mutuo dissenso, realizzando per concorde volonta’ delle parti la ritrattazione bilaterale del negozio, da vita a un nuovo contratto, di natura solutoria e liberatoria, con contenuto eguale e contrario a quello del contratto originario; pertanto, dopo lo scioglimento, le parti non possono invocare posizioni soggettive relative al contratto risolto giacche’ ogni pretesa od eccezione puo’ essere fondata esclusivamente sul contratto solutorio e non su quello estinto (in tema di risoluzione, cfr Cass. 30 agosto 2005 n. 17503).
In altri termini, lo scioglimento del contratto a seguito dell’esercizio legittimo della relativa facolta’ dei contraenti produce la caducazione delle obbligazioni scaturenti dal contratto risolto relative alla prosecuzione del rapporto, anche se nessun effetto liberatorio esplica in ordine ad eventuali aspetti di responsabilita’ per un corretto adempimento relativo a prestazioni gia’ eseguite (Cass. 6 agosto 1997 n. 7270).
In altri termini, lo scioglimento del contratto elimina tutti quei diritti e quegli obblighi cui le parti erano tenuti prima dell’esercizio della facolta’ di sciogliersi dal contratto e che nella permanenza del vincolo negoziale non hanno avuto esecuzione: essi difatti sono correlati comunque alla realizzazione del risultato finale del contratto, per cui non rivestono una loro autonomia, che li fa incidere “ex se” su specifici interessi (dei contraenti) diversi da quello cui tende lo scopo finale del contratto.
A questa stregua, nella specie, il preteso obbligo a vendere l’immobile oggetto del preliminare che si postula a carico della (OMISSIS), stante l’esercizio della facolta’ di sciogliere il contratto esercitata dai contraenti con la scrittura privata del 29.7.1992 (qualificato quale mandato a vendere), non poteva sorgere, non avendo i ricorrenti alcun diritto a disporre del bene medesimo, caducato ogni legame con l’esercitato recesso dal preliminare.
Dunque la Corte del merito non ha fatto buon governo dei principi in relazione a quanto detto, per cui sussistono sia gli estremi del vizio di cui all’articolo 360 c.p.c., n. 3, sia quelli del vizio di cui al n. 5, dello stesso articolo.
Nel senso sopra esposto riceve cassazione la denunziata sentenza ed il giudice del rinvio, che viene indicato in altre sezione della stessa Corte di Milano, dovra’ valutare, alla luce dei principi enunciati, le rispettive posizioni di dare ed avere delle parti conseguenti allo scioglimento del vincolo negoziale. Allo stesso giudice viene riservata la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra Sezione della Corte di Appello di Milano, la quale provvedera’ anche in ordine alle spese del presente giudizio.

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