Cassazione toga nera

Suprema Corte di Cassazione

sezione V

sentenza 5 giugno 2014, n. 23579

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 29.1.2013 il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, confermava la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Roma in data 11.5.2011, con la quale M.G. era stato condannato, con concessione delle attenuanti generiche, alla pena di Euro 400,00 di multa, oltre al risarcimento dei danni liquidati in Euro 2000,00 in favore della parte civile, per il reato di cui di cui all’art. 595/1 c.p., per aver offeso la reputazione di Ma.Ca. , con una missiva del 18.10.2005, inviata a più persone – e segnatamente all’Unicredit Banca s.p.a., ag. 31 Poste, all’Unicredit Banca s.p.a., dip. Roma (…), e all’amministratore delegato dell’Unicredit Banca s.p.a. – nella quale affermava “la presente viene indirizzata anche all’amministratore delegato nella convinzione che non sia a conoscenza dei meschini comportamenti di qualche suo direttore di agenzia, che comunque gettano discredito su tutto il Gruppo Bancario e che voglia quindi prendere i necessari provvedimenti per ripristinare comportamenti corretti ed onesti nella sua organizzazione”.
2. Avverso tale sentenza, l’imputato, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per Cassazione affidato a cinque motivi, lamentando:
– con il primo motivo, l’erronea applicazione della legge e l’inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità o di decadenza ai sensi dell’art. 606, primo comma, lett. b) e c) c.p.p., nonché la mancata assunzione di una prova decisiva ai sensi dell’art. 606, primo comma, lett. d) c.p.p., atteso che era stata chiesta in primo grado l’escussione di due testimoni a discarico, ingiustamente pretermessi, dei quali, il primo non ammesso ed il secondo oggetto di ordinanza di decadenza dalla prova, con la motivazione dell’assenza del difensore e della conseguente impossibilità di verificare la ritualità della citazione del teste, laddove l’omessa citazione del testimone non ha incidenza sui criteri di ammissione, prevedendo l’art. 468, primo comma, c.p.p. l’inammissibilità del mezzo di prova solo per il mancato, o intempestivo, deposito della lista testimoniale; in ogni caso, la sentenza impugnata è stata resa in violazione dell’art. 173/1 e 495/4 c.p.p., in quanto il tribunale ha ritenuto che la parte fosse decaduta dalla prova, adducendo, quale unica argomentazione, l’assenza del difensore, senza motivare in ordine alla superfluità della prova già ammessa;
– con il secondo motivo, la mancanza di motivazione, ai sensi dell’art. 606, primo comma, lett. e) c.p.p., in ordine alle deduzioni difensive, atteso che nella missiva oggetto di imputazione era stato manifestato ai destinatari il disappunto rispetto alle procedure adottate con riferimento alla richiesta di chiusura del conto e contestuale disdetta del contratto di locazione della cassetta di sicurezza; tale lettera, dal cui contesto sono state estrapolate le espressioni ritenute diffamatorie, conteneva una serie di rimostranze rispetto ad una situazione incomprensibile ingiustamente lesiva dei propri diritti (mancata chiusura del conto corrente, pagamento anticipato del canone relativo alla cassetta di sicurezza, addebito della somma di Euro 102,25), sicché andavano approfondite le tematiche inerenti la correttezza del comportamento della banca ed i testi avrebbero dovuto deporre su ciò e sull’addebito di Euro 102,25;
– con il terzo motivo, la manifesta illogicità della motivazione della sentenza, in relazione alla testimonianza della parte civile, non risultando, comunque, spiegato, neppure nel corso del giudizio, a quale titolo gli fossero state addebitate le predette spese; le dichiarazioni del Ma. sono state utilizzate come prova, nonostante l’assenza di adeguato riscontro di credibilità oggettiva e soggettiva e pur risultando la ricostruzione dei fatti dallo stesso operata fatta propria dal Tribunale estremamente irragionevole, anche con riguardo alla posta fittizia attiva per assecondare la richiesta dell’imputato di chiudere il conto;
– con il quarto motivo, la violazione degli artt. 51 e 595 c.p. in relazione all’art. 606, primo comma, lett. b) c.p.p., atteso che il Tribunale si è limitato ad assumere acriticamente come diffamatorio il contenuto dello scritto inviato, senza considerare che l’imputato agiva per tutelare situazioni costituzionalmente rilevanti, quali il diritto di critica e di manifestazione del pensiero, essendo caratterizzata la sua condotta dalla volontà di verificare la correttezza del servizio ricevuto dal proprio istituto bancario, mediante sollecitazione dei suoi dirigenti affinché provvedessero ad effettuare i necessari controlli; all’uopo si presenta rilevante e significativa la circostanza documentata in atti, secondo cui la banca, ricevuta la missiva, avrebbe stornato la somma di Euro 140,00 a favore del correntista, provvedendo a chiudere il conto come da lui richiesto; nella sentenza impugnata non risulta accertata la non rispondenza al vero di quanto lamentato dal ricorrente, non risulta considerata la circostanza che l’imputato riteneva di aver subito un sopruso e non considera che la critica non è vietata, anche se astrattamente idonea ad offendere; in concreto, nella sentenza impugnata non risulta adeguatamente affrontata la questione della ricorrenza della scriminante del diritto di critica o dell’esercizio del diritto, anche nella forma putativa, considerando il contesto in cui era stata pronunciata l’espressione ritenuta diffamatoria e l’interesse perseguito dall’imputato nell’inoltrare la missiva incriminata;
– con il quinto motivo, la violazione degli artt. 42, 43, 395 c.p., in relazione all’art. 606, primo comma, lett. b) c.p.p., essendo insussistente, nel caso di specie, l’elemento psicologico del reato intendendo l’imputato richiedere un controllo sull’operato della filiale di riferimento per tutelare le proprie ragioni e non offendere gratuitamente il Ma. e verificare la correttezza del servizio ricevuto, mediante sollecitazione dei suoi dirigenti all’effettuazione dei necessari controlli; inoltre, la missiva di chiarimenti era stata rivolta necessariamente a più soggetti non essendo l’imputato a conoscenza di quale organismo potesse svolgere i controlli richiesti.
3. La parte civile in data 27.1.2014 ha depositato memoria, con la quale ha concluso per il rigetto del ricorso.

Considerato in diritto

Il ricorso è meritevole di accoglimento.
1. Va, innanzitutto, evidenziato che, successivamente alla sentenza di secondo grado, alla data odierna, è maturato il termine di prescrizione del reato, pari ad anni sette e mesi sei, a decorrere dal 7.11.2005, ma l’obbligo dell’immediata declaratoria di tale causa di estinzione, sancito dal primo comma dell’art. 129 c.p.p., implica, nel contempo, la valutazione della sussistenza, in modo evidente, di una ragione di proscioglimento dell’imputato, alla luce della regola di giudizio, posta dal secondo comma del medesimo art. 129 c.p.p., ragione che, nel caso in esame, deve senz’altro ravvisarsi, per quanto si dirà innanzi.
2. Fondato si presenta il quarto motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta la violazione nella fattispecie in esame degli artt. 51 e 595 c.p., ben potendo le espressioni oggetto di giudizio ricondursi all’esercizio di un diritto e, specificamente, all’esercizio del diritto di critica, e tale valutazione assorbe l’esame degli ulteriori vizi della sentenza impugnata denunciati con il ricorso.
2.1. La vicenda oggetto di giudizio viene ricostruita nella sentenza impugnata, sulla base delle dichiarazioni rese dalla stessa persona offesa, Ma.Ca. , all’epoca dei fatti Direttore dell’Agenzia n. XX dell’Unicredit Banca s.p.a., nei seguenti termini: il M. era titolare di un conto corrente aperto presso detta Agenzia ed aveva in locazione una cassetta di sicurezza presso l’Agenzia XXX del medesimo Istituto; che, con raccomandata del marzo 2005, l’imputato chiedeva l’estinzione del conto corrente acceso presso l’Agenzia XX, ma, con lettera datata 30.3.2005, gli veniva comunicato che non era possibile effettuare l’estinzione del conto, in quanto il saldo disponibile in quel momento, di circa Euro 40,00, non era sufficiente a coprire le spese di estinzione; inoltre, la procedura interna dell’Unicredit non consentiva l’estinzione dei conti correnti sui quali veniva addebitato il canone di locazione delle cassette di sicurezza, se prima non veniva restituita la chiave della cassetta di sicurezza locata; in risposta a tale diniego l’imputato aveva inoltrato la missiva in contestazione del 18 ottobre 2005. La parte offesa precisava, altresì, che il conto corrente intestato al M. era stato, poi, chiuso per ragioni di economia aziendale e su decisione della Direzione Generale della Banca, che aveva creato una posta attiva fittizia di circa Euro 140,00 per bilanciare la posizione debitoria dell’imputato; tale decisione era stata comunque assunta dalla Direzione della banca e non da lui che, quale direttore di Agenzia, non aveva il potere di assumere una siffatta decisione.
2.2. Alla stregua della descrizione dei fatti effettuata nella sentenza impugnata, deve innanzitutto evidenziarsi come la vicenda oggetto di giudizio si collochi, innanzitutto, in un contesto “conflittuale” tra istituto di credito e correntista, nel quale il M. riteneva di aver diritto alla chiusura del conto, mentre l’agenzia dell’Unicredit, presso la quale l’imputato intratteneva il rapporto di c/c, non provvedeva a tanto sulla base di argomentazioni non condivise dal predetto. Pertanto, l’imputato si decideva a scrivere la missiva oggetto di contestazione, indirizzandola a tutti gli enti indicati e all’amministratore delegato dell’Unicredit al fine di descrivere l’accaduto, offrire la sua versione dei fatti, chiedendo chiarimenti in merito all’esatto importo delle spese di chiusura e a sollecitare un intervento – per riparare a quanto si era ingiustamente verificato – anche dell’Amministratore delegato, ritenuto competente “a prendere i necessari provvedimenti per ripristinare comportamenti corretti ed onesti nella sua organizzazione”. La circostanza, dunque, indicata in ricorso, secondo la quale la missiva oggetto di contestazione era tesa a stimolare la verifica della correttezza del servizio ricevuto dall’istituto bancario, mediante sollecitazione dei suoi dirigenti, affinché provvedessero ad effettuare i necessari controlli, trova conforto nel contenuto della medesima missiva del 18 ottobre 2005 e nella risposta “di fatto” ottenuta con la chiusura del conto, mediante lo storno della somma di Euro 140,00.
2.3. Ora, può convenirsi con il giudice di appello sul fatto che i termini “meschini comportamenti” utilizzati nella missiva, sebbene non indirizzati per nome e cognome al Ma. , lascino chiaramente intendere che fossero a lui destinati, in quanto Direttore dell’Agenzia XX dell’Unicredit, presso la quale era acceso il conto correte dell’imputato, e ciò in linea con i principi più volte affermati da questa Corte, secondo i quali, in tema di diffamazione, ai fini dell’individuabilità dell’offeso, non occorre che l’offensore ne indichi espressamente il nome, ma è sufficiente che l’offeso possa venire individuato per esclusione in via deduttiva, tra una categoria di persone, a nulla rilevando che in concreto l’offeso venga individuato da un ristretto gruppo di persone (Sez. V, 10/04/2012, n. 30369).
Inoltre, può convenirsi sul fatto che il riferimento a “comportamenti meschini” e l’invito a ristabilire “comportamenti corretti ed onesti” possano avere portata lesiva dell’onore e del decoro della persona offesa, costituendo espressione di giudizi negativi, secondo il comune sentire, implicando il primo “disprezzo” ed il secondo “qualità negative”, sotto il profilo etico e professionale.
2.4. Ciò posto, tuttavia, il giudice d’appello avrebbe dovuto dettagliatamente verificare, se nella fattispecie in esame, alla luce del contesto fattuale sopra riportato e del contenuto complessivo della missiva, fosse configurabile la scriminante dell’esercizio del diritto di critica, di cui all’art. 51 c.p., invocata dal ricorrente. Ciò in quanto, la scansione del procedimento logico – giuridico da seguire in tema di accertamento della punibilità dell’imputato a titolo di diffamazione implica in primo luogo la valutazione diretta a stabilire se il contenuto della comunicazione rivolta a più persone rechi in sé la portata lesiva della reputazione altrui, che costituisce il proprium del reato contestato e, una volta stabilito il concorso degli elementi costitutivi del delitto di diffamazione, l’attenzione del giudicante può spostarsi sull’apprezzamento della linea difensiva volta a giustificare il fatto sotto il profilo della scriminante di cui all’art. 51 cod. pen., e, quindi, sulla verifica di sussistenza dei noti requisiti di verità, interesse alla notizia e continenza (Sez. V, n. 41661 del 17/09/2012).
La laconica motivazione, con la quale il giudice di appello ha ritenuto non applicabile la scriminante in esame, posto “che il M. non si è limitato ad esprimere valutazioni, ma ha formulato una vera e propria richiesta ai vertici dell’istituto bancario affinché fossero adottati i provvedimenti necessari per ripristinare la trasparenza e l’onestà all’interno dell’organizzazione”, si presenta in violazione alla legge, siccome non tiene conto dei criteri e dei principi in base ai quali è doveroso compiere la verifica della ricorrenza appunto della generale causa di giustificazione di cui all’art. 51 c.p..
2.5. Giova innanzitutto richiamare il principio affermato da questa Corte (Sez. V, n. 13549 del 20.2.2008), secondo cui nella presentazione di un esposto, con il quale si richieda l’intervento della autorità amministrativa su fatto del dipendente “ritenuto” contrario alla deontologia, anche se nel comunicato vengono usate espressioni oggettivamente aspre e polemiche, non è configurabile il delitto di diffamazione. Infatti, nel bilanciamento tra due beni costituzionalmente protetti, il diritto di critica (art. 21 Cost.) e quello alla dignità personale (artt. 2 e 3 Cost.), occorre dare la prevalenza alla libertà di parola, senza la quale la dialettica democratica non potrebbe realizzarsi. (Sez. 6, n. 11842 del 24/04/1978). Va altresì richiamato il principio secondo cui sussiste l’esimente del diritto di critica quando il fatto riportato sia conforme allo stato accertato della realtà al momento della propalazione, sempre che sia rispettato il canone della continenza e della rilevanza sociale dell’informazione (Sez. V, n. 13549 del 20.2.2008).
2.6. Tanto precisato occorre, dunque, valutare se nella fattispecie in esame risultino rispettati i due elementi della conformità dei fatti riportati nella missiva oggetto di contestazione allo stato accertato della realtà al momento della propalazione e della continenza e tale indagine è positiva.
Il primo elemento deve ritenersi ricorrente in considerazione del contenuto della missiva, che puntualizza in sostanza la situazione, rimasta incontestata, secondo la quale l’Agenzia 31 non provvedeva, contrariamente a quanto richiesto dal correntista M. , alla chiusura del conto, adducendo varie ragioni, tra cui l’incapienza della somma presente sul conto a coprire le spese di chiusura ed il collegamento del conto con la locazione della cassetta di sicurezza. Tale stato di fatto al momento della propalazione, risulta confermato, come detto, dallo stesso Ma. in dibattimento, che ha riferito della “conflittualità” con il correntista in merito alla chiusura del conto, nonché dalla circostanza, a posteriori, secondo cui successivamente all’inoltro della missiva il conto fu effettivamente chiuso per ritenute “ragioni di economia aziendale e su decisione della Direzione Generale della Banca, che aveva creato una posta attiva fittizia di circa Euro 140,00”.
Per quanto concerne, poi, il requisito della continenza, va premesso che esso deve consistere nell’argumentum ad hominem ossia nella condotta dell’agente che trasmodi in aggressioni gratuite, non pertinenti ai temi in discussione e solo intesi a screditare l’avversario mediante la evocazione di una sua presunta indegnità od inadeguatezza personale, piuttosto che a criticarne i programmi e le azioni (Sez. V, n. 13549 del 20.2.2008).
Orbene, nel caso in esame, tale situazione non si è verificata, posto che i riferimenti ai “comportamenti meschini” ed al ripristino di comportamenti “corretti ed onesti”, che in sé possono avere, come detto, portata lesiva, non appaiono senz’altro gratuiti, siccome utilizzati nella prospettiva di argomentare e sollecitare una richiesta di intervento per porre rimedio alla ritenuta ingiustificata mancata chiusura del conto corrente. Tali espressioni, infatti, non miravano a censurare la persona del Ma. , in sé e per sé considerata, quanto piuttosto la sua condotta quale Direttore dell’Agenzia XX dell’Unicredit e, quindi eventuali prassi operative, della banca Unicredit in generale (come comprovato anche dalla destinazione della missiva alla Unicredi Banca s.pa. oltre che all’amministratore delegato di Unicredit Banca s.p.a.), ostative alla chiusura del conto. Ben possono, dunque, tali espressioni farsi rientrare nel diritto del cliente – parte del rapporto contrattuale di conto corrente – di censurare, ancorché, nella specie in maniera aspra, il mancato rispetto da parte della banca della regola dell’”affidamento” contrattuale, in ordine al mancato espletamento delle operazioni di chiusura del conto e di chiedere pertanto un intervento degli organi sovraordinati al fine di rimediare alla situazione di “stallo” venutasi a creare. Tale critica, dunque, originata da una “contrapposizione” in merito al rispetto dei principi contrattuali e delle regole che più specificamente riguardavano il rapporto di conto corrente dell’imputato, non ha comportato uno sconfinamento dai limiti della continenza.
3. Il ricorso per le ragioni esposte va, dunque, accolto e la sentenza impugnata va annullata senza rinvio perché il fatto non costituisce reato.

P.Q.M.

annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato.

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