telegiornale

Suprema Corte di Cassazione

sezione V

sentenza 25 marzo 2014, n. 14032

Fatto e diritto

C.A. – mediante due distinti atti di impugnazione, rispettivamente sottoscritti dagli avvocati Salvatore Pino e Daria Pesce – ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli, in data 10 luglio 2012, con la quale è stata confermata, agli effetti civili, la pronuncia di primo grado,che era stata di affermazione della responsabilità in ordine al reato di diffamazione, col mezzo televisivo, in danno di A.F. .
Il reato invece, è stato dichiarato prescritto, in appello.
Era accaduto che, durante il telegiornale di (…), delle ore 20 del (omissis) , fosse mandato in onda un servizio della imputata, giornalista del suddetto telegiornale.
Tale servizio, secondo l’assunto accusatorio, nel contesto della descrizione di una ampia operazione compiuta, su tutto il territorio italiano, dai NAS dei Carabinieri, e relativa ai “centri estetici con falsi medici”, aveva richiamato l’attenzione dei telespettatori su alcuni casi particolari.
Era stato citato, tra gli altri, quello di una donna deceduta a (…), in un istituto di bellezza, dopo una seduta di ozonoterapia.
Era poi stato ricordato il caso “di Livorno”, luogo ove erano state accertate pratiche di ozonoterapia, cioè iniezioni di ossigeno anticellulite, di cui si diceva che erano “vietatissime” negli istituti di bellezza.
Di seguito, era stato ricordato il caso della morte di P.F. , di cui si diceva essere “morta, così, in un centro della provincia di (…), ove operava un egiziano che, da quel giorno, è tornato nel suo Paese”.
Tale essendo la frase principalmente incriminata, la Corte d’appello osservava, conformemente al giudizio del primo giudice, che la stessa aveva, unitamente alle immagini contestualmente mandate in onda, portata diffamatoria, non scriminata dal diritto di cronaca, dal momento che si trattava della comunicazione di una notizia non vera.
I giudici affermavano, infatti, che, al contrario, era emerso che la P. era, sì, deceduta ma non in un centro di bellezza e non a seguito di esercizio abusivo della professione medica, bensì in uno studio medico ove operava, del tutto legittimamente, la persona offesa: uno specialista in cardiologia.
In sostanza, ad avviso della Corte, la notizia penalmente rilevante era da individuare nell’accostamento malizioso e suggestivo, che la giornalista aveva effettuato, tra i fatti illeciti, di interesse pubblico, sui quali verteva il servizio giornalistico e la vicenda di cui era stato co-protagonista il querelante che, sebbene avesse visto effettivamente decedere una propria paziente, sottopostasi, presso il suo studio, ad ozonoterapia, tuttavia aveva svolto del tutto lecitamente la propria professione medica e dunque risultava obiettivamente estraneo all’oggetto del servizio giornalistico medesimo.
La Corte, inoltre, osservava essere falsa anche la notizia che il medico si fosse ritirato nel suo Paese dopo il decesso della paziente; aggiungeva che non era dubbia la individuabilità della persona offesa, per quanto non espressamente nominata; che difettavano, quanto allo specifico oggetto del processo, anche i requisiti dell’interesse pubblico e della continenza, necessari per la configurabilità della scriminante del diritto di cronaca o critica; che non ricorrevano i presupposti per il riconoscimento della scriminante nella forma putativa.
Hanno proposto ricorso i difensori deducendo il vizio della motivazione sul mancato riconoscimento della causa di giustificazione del diritto di cronaca o critica.
Nel ricorso dell’avvocato Pino, si pone l’accento e si denuncia:
1) il vizio della motivazione nella forma del travisamento della prova.
Ad illustrazione di questo, il difensore ripercorre il contenuto del servizio giornalistico che, a suo parere, sarebbe stato frainteso.
La tesi difensiva è che tale servizio fosse volto a denunciare, presso l’opinione pubblica, non tanto i falsi medici, quanto i pericoli per la salute che derivano o possono derivare da pratiche o terapie “non ortodosse”.
Invero, le parole del servizio evidenziavano che nel mirino della giornalista e, prima ancora, dei Carabinieri, erano le terapie improprie e gli interventi estetici che promettono di essere miracolosi. Non già, la presenza nei centri stessi, di personale abusivo, posto che, al contrario, è notorio che, proprio nei centri estetici, è oggi in uso la presenza del personale medico.
Ciò che la giornalista contestava era, semmai, il ricorso a terapie estetiche pericolose, quando e se non praticate da medici o, comunque, praticate in strutture inadeguate.
La citazione dei falsi medici copriva soltanto una parte dell’oggetto del servizio.
Per tale ragione, ad avviso della difesa, si sarebbe dovuto rilevare, presso questa Corte, il travisamento del contenuto del servizio giornalistico: in questo, parlando del caso della P. , non si era affermato che il querelante avesse esercitato abusivamente la professione medica, né che agisse presso un centro estetico.
I detti presupposti di illegalità avevano riguardato, semmai, il caso di un centro di Isernia e il caso di Livorno, in ordine al quale si era detto che vi si praticava l’ozonoterapia, vitatissima negli istituti di bellezza.
Il caso del querelante era stato citato di seguito, ma solo come relativo al decesso di una paziente in un centro della provincia di Napoli, ove operava un egiziano, con la precisazione che questo era, poi, tornato nel suo Paese.
La tesi del giornalista era, cioè, incentrata sulla inappropriatezza del luogo ove era stata praticata la pericolosa terapia, come si desumeva dalla intervista del marito della vittima, mandata in onda di seguito, chiaramente riferita alla necessità che tali pratiche siano realizzate “in ospedale, da gente specializzata”. Era estranea al servizio, ed eventualmente frutto di un travisamento della prova – o meglio della sintassi – l’affermazione che la P. potesse essere morta a causa di cure somministratele da un “non medico”;
2-3) l’inosservanza dell’articolo 51 codice penale.
Tale scriminante non avrebbe potuto essere esclusa sia perché la giornalista – contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale – non aveva attribuito al querelante la qualità di falso medico sia perché, in secondo luogo, non poteva acquisire rilevanza penale il fatto che essa potesse avere indotto l’ascoltatore a ritenere che l’ambulatorio del querelante fosse un centro estetico invece che un centro medico.
Sul punto, si sarebbe dovuta, quantomeno, riconoscere la scriminante putativa.
Ed infatti, per quanto il senso complessivo dell’articolo potesse indurre alla suggestione apprezzata dalla Corte d’appello, tuttavia questa non avrebbe dovuto ignorare che, nel procedimento penale avviato a carico del querelante per la morte della paziente, i consulenti del pubblico ministero avevano affermato che lo studio del medesimo era un “centro di estetica” ove, secondo quanto sostenuto dal consulente della parte civile, si praticavano addirittura terapie in forma sperimentale.
Anche la testimonianza del marito della vittima aveva fatto emergere che la donna si era rivolta al querelante per cure puramente estetiche, volte cioè a combattere la cellulite.
In conclusione, la Corte d’appello, a prescindere dalle valutazioni del querelante, avrebbe dovuto riconoscere che vi era il dubbio sulla ricostruzione del fatto, quanto meno nel senso che l’ambulatorio del querelante avrebbe potuto essere anche considerato, da taluni, come centro per cure estetiche.
Anche la circostanza dell’allontanamento del querelante dall’Italia, sia pur temporaneo e finalizzato a incontrare la propria famiglia d’origine, aveva trovato riscontro.
In ordine all’affermato carattere improprio delle terapie praticate dal querelante, poi, erano state segnalate al giudice le circolari del ministero della salute, una delle quali precedente e l’altra coeva al servizio giornalistico, che avevano evidenziato il carattere eccezionale della ozonoterapia con il correlato divieto di praticarla per finalità puramente estetiche. Si tratterebbe di una pratica che, quanto meno all’epoca, veniva presentata un carattere sperimentale e, perciò, da somministrare in strutture ospedaliere pubbliche o private accreditate ma non in ambulatori privati, per gli effetti collaterali e potenzialmente letali che, dalla stessa, potevano derivare. Era in tale prospettiva che la giornalista, trasmettendo anche l’intervista del marito della vittima, aveva inteso sostenere la estrema pericolosità e, per quel che si è detto, anche la incompatibilità con le circolari ministeriali, del trattamento cui era stata sottoposta la paziente del querelante, poi deceduta.
La citazione nel caso della P. , in altri termini, non era affatto eccentrica ed anzi rientrava perfettamente nello scopo del servizio giornalistico, volendosi sostenere che l’ozonoterapia praticata dal querelante aveva portato a un decesso che, in una struttura adeguata, avrebbe potuto essere evitato.
Nel ricorso dell’avvocato Pesce si deducono ugualmente il vizio della motivazione e la violazione di legge.
Si riprende l’argomento dell’essere, la citazione dell’esercizio abusivo della professione medica, solo uno degli argomenti del servizio giornalistico, piuttosto incentrato sulla denuncia della pericolosità della pratica del ozonoterapia, che era l’elemento che accomunava il caso della P. a quello della altra donna morta a (…), pure citata nel servizio.
Secondo il difensore, la giornalista non avrebbe inteso attribuire responsabilità al querelante, nella determinazione dell’evento occorso alla P. , ma si era limitata a rappresentare decessi avvenuti non a causa, ma in occasione di un trattamento di ozonoterapia.
Aveva, inoltre, detto la verità, la ricorrente, quando aveva affermato che il querelante era tornato in Patria, avendolo, essa, inutilmente cercato per ottenere spiegazioni e non avendo mai affermato che tale allontanamento fosse stato definitivo.
Riprende, la difesa, anche l’argomento della (non) individuabilità della persona offesa, negato dalla Corte territoriale in base ad evidenze (una ripresa della targa dello studio del querelante presente nel fascicolo) da riferirsi alla successiva attività di indagine della polizia giudiziaria e non anche al servizio giornalistico: perciò errate.
Reitera la questione della illiceità dell’ozonoterapia praticata negli ambulatori privati, alla luce delle circolari ministeriali sopra menzionate e tenuto conto della ammissione, in tal senso, effettuata dallo stesso imputato all’udienza del 22 gennaio 2007, quando aveva riferito di praticare iniezioni di ozonoterapia, come medicina estetica, nel proprio ambulatorio privato.
Contesta l’affermazione della Corte a proposito del non ricorrere dei requisiti dell’interesse sociale e della continenza.
Denuncia il mancato approfondimento della condotta incriminata alla luce non solo del diritto di cronaca ma anche di quello di critica, con valenza dunque anche e soprattutto valutativa.
Contesta l’esatta valutazione del dolo del reato in contestazione.
Contesta infine la sussistenza di argomenti utili a fondamento della conferma delle statuizioni civili e della condanna al pagamento della provvisionale.
Entrambi i ricorsi proposti nell’interesse di C. sono infondati e debbono essere rigettati. Tale infondatezza e gli argomenti che si illustreranno a sostegno della decisione rilevano agli effetti civili della sentenza, posto che, agli effetti penali, la già dichiarata prescrizione è ostativa all’apprezzamento del denunciato vizio della motivazione, in assenza di una causa di proscioglimento nel merito che possa dirsi rilevabile con il connotato della “evidenza”, come richiesto dall’art. 129 comma 2 cpp.
Occorre, invero, prendere le mosse dal preliminare rilievo che, all’imputata, è stato addebitato un servizio giornalistico reputato diffamatorio nei confronti del querelante, medico, risultato, in seguito, esente da responsabilità penali per quanto avvenuto, riguardo alla paziente P. , nel suo studio: evento del quale, invece, la giornalista aveva parlato, in coda ad una serie di citazioni di pratiche illecite, scoperte dai Carabinieri e a vario titolo perseguite perché, in taluni casi, anche risultate essere causa di decessi di altrettanti pazienti.
I giudici hanno ritenuto che l’accostamento delle notizie è stato,in sé, suggestivo perché ha lasciato intendere, al fruitore del servizio, che anche il querelante sarebbe stato coinvolto nelle indagini sulle pratiche illecite e comunque sarebbe stato responsabile di abusivo esercizio della professione in un centro estetico.
Tali conclusioni sono state basate sull’analisi del servizio giornalistico nel suo complesso, comprensivo cioè della trama argomentativa e delle immagini mandate in onda, posto che, la frase della giornalista, riferita all’obiettivo comportamento del querelante, è stata soltanto quella che ne menzionava il rientro in Patria, dopo il decesso della P. , sottopostasi alle sue cure: una frase, com’è evidente, che, di per sé, risultava insufficiente a sostanziare l’accusa.
In altri termini, la responsabilità della giornalista è stata affermata, dai giudici del merito, per avere creato e diffuso – come effetto dell’accostamento di due notizie diverse ma apparentemente omogenee, e in sé vere – una terza notizia falsa: quella, cioè, derivata dalla prevedibile induzione in errore dell’ascoltatore, e che concerneva – in termini di illiceità – l’operato del querelante, avendo, la C. , omesso di effettuare, sul suo conto, le precisazioni che avrebbero dovuto distinguerne, appunto, l’operato, rispetto alle situazioni illecite descritte nella prima parte del servizio.
Siffatto rilievo costituisce il presupposto che vale a rendere ammissibile la denuncia di vizio della motivazione nella forma della sua “mancanza”, piuttosto che in quella- evocata, in principalità, dalla difesa – del c.d. travisamento della prova.
Invero, pur riconosciuta la particolarità del caso di specie nel quale il travisamento della prova finisce per coincidere con il travisamento del fatto, dal momento che la prova principale del processo è data, né più né meno, dal servizio giornalistico più volte citato nella sentenza, ossia dallo stesso fatto incriminato, v’è da rilevare che, nel caso che ci occupa, non può farsi riferimento alla categoria del travisamento della prova, la sola ammessa, dalla costante giurisprudenza (a differenza del travisamento del fatto), alla denuncia con ricorso per cassazione, per “contraddittorietà” della motivazione con altro atto del processo.
Infatti, non può dirsi che la Corte territoriale sia incorsa nella affermazione della sussistenza della prova di un fatto, invece inesistente, ovvero nella affermazione della inesistenza della prova di un fatto, invece rifluita nel processo.
Non si è, cioè, verificato un errore percettivo del contenuto essenziale della prova fondante del processo, tale da avere determinato lo stravolgimento delle conclusioni raggiungibili.
La Corte territoriale ha semplicemente affermato le ragioni per le quali ha ritenuto che, nel comportamento dell’imputata, fosse ravvisabile la divulgazione di una notizia falsa e diffamatoria a carico di un soggetto terzo.
In tale ottica va del tutto esente da censure della Cassazione, la affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, del non costituire, l’ambulatorio del querelante, un centro di estetica, diversamente da quanto desumibile – per il telespettatore -, ancora una volta, dall’improprio accostamento operato nel servizio, tra i centri di estetica nel quali erano stati operati i controlli dei Nas e il centro presso il quale il medico egiziano aveva prestato servizio.
A ciò è da aggiungere che, in tale prospettiva, la difesa ha denunciato il travisamento delle conclusioni espresse dai consulenti della accusa nel processo penale iscritto, a carico del querelante, per il decesso della P. (avrebbero affermato che l’ambulatorio del querelante era equiparabile ad un centro estetico): un travisamento della prova segnalato, comunque, in maniera del tutto inammissibile e in violazione del principio della autosufficienza del ricorso.
A causa della mancata allegazione dei verbali integrali delle deposizioni e della omessa menzione della esatta collocazione degli stessi nel processo qui in discussione, questa Corte non è stata, infatti, posta in grado di apprezzare la rilevanza della questione e la sua effettiva ricevibilità.
Ciò posto, e riprendendo l’argomento della diffusione di una notizia suggestiva e perciò falsa, il Collegio ha ritenuto che l’argomentare del giudice del merito risulti del tutto completo e logico e non si esponga ad alcuna delle censure articolate nei ricorsi.
La sentenza impugnata, infatti, come già anticipato, si fonda sul centrale rilievo che la giornalista avrebbe operato una volontaria o comunque inescusabile confusione di fatti, accostando ovvero non distinguendo adeguatamente la posizione del querelante e del suo centro medico da quelle di soggetti diversi, divenuti oggetto di indagine perché autori di comportamenti illeciti per l’abusivo esercizio della professione medica, in centri “bellezza”. Ed è noto che, secondo la costante giurisprudenza, è consentito al giornalista operare accostamenti tra notizie vere a condizione che essi non producano ulteriore significato che trascenda la notizia stessa, acquisendo autonoma valenza lesiva. Occorre dunque fare riferimento al risultato che il detto accostamento determina: se esso consiste in un mero dato logico, in un corollario, per quanto insinuante e suggestivo, l’effetto denigratorio è da escludere. Viceversa, se l’effetto consiste, sostanzialmente in una notizia nuova, ovvero in una specificazione di notizia già fornita, sarà onere del giornalista accertarne la rispondenza al vero, la cui mancata sussistenza darà luogo all’effetto denigratorio (Sez. 5, Sentenza n. 2842 del 27/01/1999 Ud. (dep. 02/03/1999) Rv. 212698; analogamente Sez. 5, Sentenza n. 15176 del 15/03/2002 Ud. (dep. 23/04/2002) Rv. 221864).
Nel caso di specie, la Corte territoriale ha motivatamente ritenuto che proprio la seconda ipotesi – quella della notizia nuova- si fosse verificata.
Hanno posto in evidenza, i giudici di entrambi i gradi di giudizio, che il fondamentale diritto a formare ed informare la opinione pubblica anche con notizie denigratorie della altrui reputazione, purché vere, non potesse essere invocato nel caso di specie, nel quale il querelante era stato diffamato attraverso una informazione mancante di dati essenziali per la sua completezza e quindi destinata a lederne la immagine, presso i consociati, senza che, al sacrificio del diritto alla riservatezza, corrispondesse e facesse da ragionevole contrappeso un comportamento, completo di tutti i requisiti che lo rendessero riconducibile all’alveo del diritto garantito dall’art. 21 della Costituzione.
Chi avesse ascoltato il servizio – queste sono le plausibili conclusioni della Corte territoriale – sarebbe stato indotto a ritenere – contrariamente al vero – che il querelante aveva esercitato abusivamente la professione medica, che aveva operato in un centro estetico anziché in un ambulatorio e, infine, si era eclissato dopo il decesso della paziente così tenendo un comportamento asseverativo delle mancanze che si erano ventilate.
Risulta anche motivatamente chiarita la ragione per la quale è stata ritenuta inattendibile la tesi della non individuabilità dell’offeso.
Al riguardo, la Corte ha citato il particolare delle immagini mandate in onda contestualmente alla voce narrante della giornalista, e riproducenti, senza ombra di dubbio, il portone di ingresso e la targa dello studio del professionista.
Sul punto, le difese si sono prodotte in considerazioni di puro fatto, a proposito della natura dei fotogrammi (asseritamente estranei al servizio giornalistico), non sottoponibili al giudice della legittimità.
Ancora, risulta adeguatamente valutata, dai giudici dell’appello, la affermazione, contenuta nel servizio, secondo cui il querelante era partito per il suo Paese, dopo il decesso della paziente:
una rilevazione convergente col complessivo senso denigratorio del pezzo, riferito al comportamento del querelante, e contrastata, nei motivi di ricorso, con considerazioni fattuali (si era parlato di una partenza non definitiva), che non trovano adeguata sede di disamina dinanzi alla Corte di legittimità.
Non può affermarsi, d’altra parte, che, nella sentenza impugnata, sia stata omessa la valutazione della possibile alternativa ricostruzione della vicenda, offerta dalla difesa. Sul punto, non appare ammissibile la doglianza dei ricorrenti secondo i quali la Corte avrebbe omesso del tutto di valutare se e in quali termini, la pacifica pratica dell’ozonoterapia, per combattere la cellulite, nell’ambulatorio del querelante (vedi la affermazione contenuta a pag. 5 della sentenza: “P. è morta a seguito di terapia praticata nello studio medico dello specialista cardiologo A.F. “), potesse giustificare, da parte della giornalista – senza cadere in una vietata suggestione di notizia falsa – l’accostamento della attività stessa del querelante, a quella, in tutto omologa, che si era accertata in taluni centri di estetica, eventualmente ad opera anche di medici: se, cioè, la notizia che il fruitore del servizio giornalistico avrebbe potuto ricavare dal complesso del servizio medesimo, dovesse necessariamente consistere nella attribuzione, al querelante, di una attività abusiva, assolutamente diversa da quella, medica, effettivamente praticata.
Oppure se, viceversa, la pratica della ozonoterapia con finalità meramente estetiche, ad opera del medico egiziano, nel proprio ambulatorio privato – sprovvisto delle attrezzature necessarie per intervenire in caso di complicanze,ed in contrasto apparente col contenuto di specifiche circolari ministeriali, come sostenuto nei motivi di appello rievocati a pag. 10 del ricorso dell’avv. Pesce e come sostenuto dal marito della vittima, secondo quanto riportato a pag. 6 della sentenza – non potesse, piuttosto, giustificarne una analisi congiunta agli esiti degli accertamenti dei Carabinieri a carico di altri centri estetici e unificata a questi, dal rilievo della inappropriatezza del luogo (non ospedaliero e non specializzato) della pratica, tenuto conto della estrema pericolosità della pratica stessa per gli effetti anche letali ad essa riconducibili.
Invero, occorre evidenziare al riguardo, in primo luogo, che nei motivi di appello erano state evocate circolari ministeriali, in tema di ozonoterapia, soltanto coeve o addirittura successive al servizio giornalistico (2003 e 2005) con la conseguenza che si trattava di atti che, neppure nelle prospettazioni difensive, potevano presentarsi come fonte ispiratrice del servizio e delle affermazioni della imputata a proposito della vicenda del querelante.
Per tale ragione non può censurarsi la motivazione esibita dal giudice del merito, in relazione alla mancata disamina degli atti in questione, neppure evocati dalla ricorrente a pretesa dimostrazione di un atteggiamento psicologico che avrebbe potuto comportare la applicazione della causa di giustificazione nella forma putativa.
In secondo luogo va considerato che la intera rappresentazione del vizio di omessa motivazione, come sopra ricordato, costituisce null’altro che la proiezione di una interpretazione del servizio, offerta, a posteriori, essenzialmente come strategia difensiva.
Una alternativa interpretazione del servizio giornalistico che, però non è agganciata, nel ricorso, ad alcun dato obiettivo presente o ricavabile dalla condotta incriminata e che, viceversa, si contrappone alla più piana e letterale analisi del “pezzo”, offerta dalla Corte di merito, in termini tali da non consentire di evocare fondatamente la violazione del principio del “dubbio”, rilevante ai fini che ci occupano.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

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