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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 31 ottobre 2014, n. 23149. In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, per le scadenze successive al pagamento del primo premio (o della relativa prima rata) di cui all'articolo 1901, secondo comma, cod. civ., l'effetto sospensivo dell'assicurazione per l'ipotesi di pagamento effettuato dopo il quindicesimo giorno dalla scadenza della rata precedente cessa a partire dalle ore 24.00 della data del pagamento, e non comporta l'immediata riattivazione del rapporto assicurativo dal momento in cui il pagamento è stato effettuato, trovando applicazione analogica la disposizione del primo comma del medesimo articolo – dettata per l'ipotesi del mancato pagamento del primo premio o della prima rata, e secondo cui l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto. Ne consegue che ove il premio successivo al primo sia stato pagato dopo la scadenza del periodo di tolleranza di giorni quindici di cui all'articolo 1901 cod. civ. (espressamente richiamato nell'articolo 7 della legge 24 dicembre 1969 n.990), per il sinistro verificatosi il giorno stesso del pagamento la garanzia assicurativa non è operante

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 31 ottobre 2014, n. 23149 Svolgimento del processo Il 25.1.2002, si verificava -in Gela- un sinistro stradale che vedeva coinvolti l’autovettura Fiat Uno -di proprietà di C.P.- condotta da C.F. ed un ciclomotore -di proprietà di B.C.- condotto da B.V.. Quest’ultimo adiva il Tribunale di Gela per ottenere...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 25 settembre 2014, n. 20190. In tema di assicurazione della responsabilita' civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore, la previsione di una clausola di esclusione della garanzia assicurativa per i danni cagionati dal conducente non abilitato alla guida non e' idonea ad escludere l'operativita' della polizza ed il conseguente obbligo risarcitorio dell'assicuratore, se detto conducente, legittimamente abilitato alla guida, abbia omesso di rispettare prescrizioni e cautele imposte dal codice della strada. Infatti, per mancanza di abilitazione alla guida deve intendersi l'assoluto difetto di patente, ovvero la mancanza, originaria o sopravvenuta, delle condizioni di validita' e di efficacia della stessa (sospensione, revoca, decorso del termine per la conferma, sopravvenienza di condizioni ostative), onde, ove esista un'abilitazione alla guida, l'inosservanza di prescrizioni o limitazioni, eventualmente imposte dal legislatore, non si traduce in una limitazione della validita' od efficacia del titolo abilitativo, ma integra una ipotesi di mera illiceita' della guida

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 25 settembre 2014, n. 20190   REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. AMATUCCI Alfonso – Presidente Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere ha...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 11 settembre 2014, n. 19176. In un procedimento per risarcimento del danno, l'assicurazione deve sobbarcarsi anche le spese di lite sostenute per la costituzione e difesa dell'assicurato in quanto volte ad accertare la sussistenza o meno del diritto del terzo all'indennizzo

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 11 settembre 2014, n. 19176 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. AMATUCCI Alfonso – Presidente Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere Dott. SESTINI Danilo – Consigliere Dott. D’AMICO...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 3 luglio 2014, n.15229. Se, nei confronti del danneggiato, l'assicuratore è tenuto responsabile del ritardo nella messa a disposizione del massimale non appena acclarata la responsabilità dell'assicurato, così da risultare a debito, anche oltre il massimale, solo a titolo di interessi ed, eventualmente, di maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c., nei confronti del danneggiante assicurato, la misura della sua responsabilità non è vincolata ai meri oneri finanziari della mora, concretandosi nell'importo (ultramassimale) corrispondente alla differenza tra quanto il responsabile avrebbe dovuto pagare al danneggiato se l'assicuratore avesse tempestivamente adempiuto le proprie obbligazioni, e quanto invece egli sarà costretto a pagare in conseguenza del ritardato adempimento. Anche quando il danneggiante-assicurato fondi la propria domanda di mala gestio non già su fatti pregiudizievoli specifici (riconducibili, ad esempio, alla trascuratezza delle difese processuali ovvero al fallimento di convenienti opportunità transattive), ma sul mero ritardo nel pagamento del massimale, la misura della responsabilità dell'assicuratore nei suoi confronti non trova limite nel massimale; il quale integra in realtà un “tetto” risarcitorio valevole solo nei confronti del terzo danneggiato. In altri termini, nei riguardi dell'assicurato, la responsabilità dell'assicuratore per la mora – pur muovendo necessariamente anch'essa dalla capienza o incapienza iniziale del massimale rispetto al danno cagionato, nonché dal ritardo con il quale esso sia stato liquidato a favore del danneggiato – può sussistere (oltre i suddetti pesi finanziari da ritardo) per l'intero danno risarcibile posto a carico del danneggiante; del quale quest'ultimo dovrà essere tenuto indenne.

Suprema CORTE DI CASSAZIONE sezione III SENTENZA 3 luglio 2014, n.15229 Ritenuto in fatto Nel (omissis) V.O. ed i genitori S.G. e V.C. (anche nella loro qualità di esercenti la potestà sul minore V.E. ) convenivano in giudizio, avanti al tribunale di Ascoli Piceno, T.R. e la compagnia assicuratrice Lavoro & Sicurtà spa, chiedendone la...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 28 maggio 2014, n. 11904. L'assicurato che proponga azione risarcitoria, ai sensi dell'art. 33, comma secondo, della legge n. 287/1990, nei confronti dell'impresa di assicurazione sanzionata dall'Autorità garante per aver partecipato ad un'intesa anticoncorrenziale, assolve l'onere della prova a suo carico allegando la polizza assicurativa contratta (quale condotta finale del preteso danneggiante) e l'accertamento, in sede amministrativa, dell'intesa anticoncorrenziale (quale condotta preparatoria). Sulla base di tali elementi si può, infatti, fondare la presunzione dell'indebito aumento del premio causato dal comportamento collusivo. Il problema del rapporto tra l'intesa illecita ed i contratti a valle va risolto, secondo la citata giurisprudenza, nel senso dell'inscindibilità di questi ultimi rispetto alla volontà anticoncorrenziale residente a monte, la quale trova il suo momento di realizzazione appunto nella necessitata ed inconsapevole adesione del consumatore finale, cioè di colui che, acquistando il prodotto, chiude la catena che inizia con la produzione del bene. In altri termini, “il contratto finale tra imprenditore e consumatore costituisce il compimento stesso dell'intesa anticompetitiva tra imprenditori, la sua realizzazione finale, il suo senso pregnante”

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 28 maggio 2014, n. 11904 Svolgimento del processo Con provvedimento n. 8546 del 28 luglio 2000, impugnato senza successo innanzi al giudice amministrativo (sentt. n. 6139/2001 TAR Lazio e n. 2199/2002 Cons. Stato), l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (d’ora innanzi AGCM) sanzionava un largo numero di...