Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 13 novembre 2014, n. 24187 Svolgimento del processo e motivi della decisione È stata depositata in cancelleria la seguente relazione: “1. Con sentenza in data 20.06.2012 il Tribunale di L’Aquila – decidendo sull’appello proposto da P.C. nei confronti di Pa.An. , di Aquilav 2 s.n.c. e dell’Aurora Assicurazioni...
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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 31 ottobre 2014, n. 23149. In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, per le scadenze successive al pagamento del primo premio (o della relativa prima rata) di cui all'articolo 1901, secondo comma, cod. civ., l'effetto sospensivo dell'assicurazione per l'ipotesi di pagamento effettuato dopo il quindicesimo giorno dalla scadenza della rata precedente cessa a partire dalle ore 24.00 della data del pagamento, e non comporta l'immediata riattivazione del rapporto assicurativo dal momento in cui il pagamento è stato effettuato, trovando applicazione analogica la disposizione del primo comma del medesimo articolo – dettata per l'ipotesi del mancato pagamento del primo premio o della prima rata, e secondo cui l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto. Ne consegue che ove il premio successivo al primo sia stato pagato dopo la scadenza del periodo di tolleranza di giorni quindici di cui all'articolo 1901 cod. civ. (espressamente richiamato nell'articolo 7 della legge 24 dicembre 1969 n.990), per il sinistro verificatosi il giorno stesso del pagamento la garanzia assicurativa non è operante
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 31 ottobre 2014, n. 23149 Svolgimento del processo Il 25.1.2002, si verificava -in Gela- un sinistro stradale che vedeva coinvolti l’autovettura Fiat Uno -di proprietà di C.P.- condotta da C.F. ed un ciclomotore -di proprietà di B.C.- condotto da B.V.. Quest’ultimo adiva il Tribunale di Gela per ottenere...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 25 settembre 2014, n. 20190. In tema di assicurazione della responsabilita' civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore, la previsione di una clausola di esclusione della garanzia assicurativa per i danni cagionati dal conducente non abilitato alla guida non e' idonea ad escludere l'operativita' della polizza ed il conseguente obbligo risarcitorio dell'assicuratore, se detto conducente, legittimamente abilitato alla guida, abbia omesso di rispettare prescrizioni e cautele imposte dal codice della strada. Infatti, per mancanza di abilitazione alla guida deve intendersi l'assoluto difetto di patente, ovvero la mancanza, originaria o sopravvenuta, delle condizioni di validita' e di efficacia della stessa (sospensione, revoca, decorso del termine per la conferma, sopravvenienza di condizioni ostative), onde, ove esista un'abilitazione alla guida, l'inosservanza di prescrizioni o limitazioni, eventualmente imposte dal legislatore, non si traduce in una limitazione della validita' od efficacia del titolo abilitativo, ma integra una ipotesi di mera illiceita' della guida
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 25 settembre 2014, n. 20190 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. AMATUCCI Alfonso – Presidente Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere ha...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 11 settembre 2014, n. 19176. In un procedimento per risarcimento del danno, l'assicurazione deve sobbarcarsi anche le spese di lite sostenute per la costituzione e difesa dell'assicurato in quanto volte ad accertare la sussistenza o meno del diritto del terzo all'indennizzo
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 11 settembre 2014, n. 19176 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. AMATUCCI Alfonso – Presidente Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere Dott. SESTINI Danilo – Consigliere Dott. D’AMICO...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 3 luglio 2014, n.15229. Se, nei confronti del danneggiato, l'assicuratore è tenuto responsabile del ritardo nella messa a disposizione del massimale non appena acclarata la responsabilità dell'assicurato, così da risultare a debito, anche oltre il massimale, solo a titolo di interessi ed, eventualmente, di maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c., nei confronti del danneggiante assicurato, la misura della sua responsabilità non è vincolata ai meri oneri finanziari della mora, concretandosi nell'importo (ultramassimale) corrispondente alla differenza tra quanto il responsabile avrebbe dovuto pagare al danneggiato se l'assicuratore avesse tempestivamente adempiuto le proprie obbligazioni, e quanto invece egli sarà costretto a pagare in conseguenza del ritardato adempimento. Anche quando il danneggiante-assicurato fondi la propria domanda di mala gestio non già su fatti pregiudizievoli specifici (riconducibili, ad esempio, alla trascuratezza delle difese processuali ovvero al fallimento di convenienti opportunità transattive), ma sul mero ritardo nel pagamento del massimale, la misura della responsabilità dell'assicuratore nei suoi confronti non trova limite nel massimale; il quale integra in realtà un “tetto” risarcitorio valevole solo nei confronti del terzo danneggiato. In altri termini, nei riguardi dell'assicurato, la responsabilità dell'assicuratore per la mora – pur muovendo necessariamente anch'essa dalla capienza o incapienza iniziale del massimale rispetto al danno cagionato, nonché dal ritardo con il quale esso sia stato liquidato a favore del danneggiato – può sussistere (oltre i suddetti pesi finanziari da ritardo) per l'intero danno risarcibile posto a carico del danneggiante; del quale quest'ultimo dovrà essere tenuto indenne.
Suprema CORTE DI CASSAZIONE sezione III SENTENZA 3 luglio 2014, n.15229 Ritenuto in fatto Nel (omissis) V.O. ed i genitori S.G. e V.C. (anche nella loro qualità di esercenti la potestà sul minore V.E. ) convenivano in giudizio, avanti al tribunale di Ascoli Piceno, T.R. e la compagnia assicuratrice Lavoro & Sicurtà spa, chiedendone la...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 27 giugno 2014, n.14635. Qualora in un sinistro stradale sia coinvolto un veicolo, privo di copertura assicurativa, concesso in locazione finanziaria, è esclusa la responsabilità solidale del proprietario/concedente, con quella del locatario e del conducente, trattandosi, ai sensi dell’art. 91, comma 2, e 196 C.d.S., di ipotesi di responsabilità alternativa e non concorrente poiché solo l’utilizzatore ha la disponibilità giuridica del godimento del bene e quindi la possibilità di vietarne la circolazione
Suprema CORTE DI CASSAZIONE sezione III sentenza 27 giugno 2014, n.14635 Ritenuto in fatto Con citazione notificata in data 12 e 16 marzo 1996 F.F. conveniva in giudizio P.G. e la Fincom Leasing Spa esponendo che in data (…) intorno alle ore 23, mentre attraversava a piedi viale della (omissis) , era stato investito dall’auto...
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 28 maggio 2014, n. 11904. L'assicurato che proponga azione risarcitoria, ai sensi dell'art. 33, comma secondo, della legge n. 287/1990, nei confronti dell'impresa di assicurazione sanzionata dall'Autorità garante per aver partecipato ad un'intesa anticoncorrenziale, assolve l'onere della prova a suo carico allegando la polizza assicurativa contratta (quale condotta finale del preteso danneggiante) e l'accertamento, in sede amministrativa, dell'intesa anticoncorrenziale (quale condotta preparatoria). Sulla base di tali elementi si può, infatti, fondare la presunzione dell'indebito aumento del premio causato dal comportamento collusivo. Il problema del rapporto tra l'intesa illecita ed i contratti a valle va risolto, secondo la citata giurisprudenza, nel senso dell'inscindibilità di questi ultimi rispetto alla volontà anticoncorrenziale residente a monte, la quale trova il suo momento di realizzazione appunto nella necessitata ed inconsapevole adesione del consumatore finale, cioè di colui che, acquistando il prodotto, chiude la catena che inizia con la produzione del bene. In altri termini, “il contratto finale tra imprenditore e consumatore costituisce il compimento stesso dell'intesa anticompetitiva tra imprenditori, la sua realizzazione finale, il suo senso pregnante”
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 28 maggio 2014, n. 11904 Svolgimento del processo Con provvedimento n. 8546 del 28 luglio 2000, impugnato senza successo innanzi al giudice amministrativo (sentt. n. 6139/2001 TAR Lazio e n. 2199/2002 Cons. Stato), l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (d’ora innanzi AGCM) sanzionava un largo numero di...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 8 aprile 2014, n. 8136. E' ammissibile che una società assicuratrice partecipi al giudizio sia in proprio che quale impresa designata dal F.G.V.S., in quanto fra le due posizioni vi è autonomia patrimoniale e autonomia di scopo,in quanto quando l'impresa agisce quale impresa designata opera per conto e con le finalità proprie della Consap-Gestione autonoma del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, sulla quale ricadono le conseguenza economiche del risarcimento
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE III CIVILE sentenza 8 aprile 2014, n. 8136 Svolgimento del processo D.N.P. ha convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Chieti Z.F. , la Sipea Assicurazioni e la Fondiaria SAI, quale impresa designata del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, chiedendo il risarcimento dei danni subiti a...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 2 aprile 2014, n. 7697. Nei contratti di assicurazione contro i danni, e, dunque, anche nelle polizze vita e contro gli infortuni, l'indennizzo dovuto dall'assicuratore, ancorché convenzionalmente contenuto, nella sua espressione monetaria, nei limiti di un massimale, configura comunque un debito di valore, e non di valuta. Esso, infatti, assolve una funzione reintegrativa della perdita subita dal patrimonio dell'assicurato, e, pertanto, è suscettibile di automatico adeguamento alla stregua della sopravvenuta svalutazione
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 2 aprile 2014, n. 7697 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PETTI Giovanni B. – Presidente Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Consigliere Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere Dott. SCARANO Luigi A. – Consigliere...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 1 aprile 2014, n. 7531. Se è indubbio che, nella clausola di un contratto di assicurazione, che preveda una perizia contrattuale (con il deferimento, ad un collegio di esperti, degli accertamenti da espletare in base a regole tecniche) è insita la temporanea rinunzia alla tutela giurisdizionale dei diritti nascenti dal rapporto contrattuale, nel senso che, prima e durante il corso della procedura contrattualmente prevista, le parti stesse non possono proporre davanti al giudice le azioni derivanti dal suddetto rapporto, è altrettanto vero che l'obbligo della rinunzia alla tutela giurisdizionale non può non ritenersi cessato quando l'espletamento della perizia non sia più oggettivamente possibile per essere venuto meno, definitivamente, l'oggetto, indispensabile, ai fini dell'accertamento peritale da espletare
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 1 aprile 2014, n. 7531 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. RUSSO Libertino Alberto – Presidente Dott. CARLEO Giovanni – rel. Consigliere Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere...