Cassazione logo

Suprema CORTE DI CASSAZIONE

sezione III

sentenza 27 giugno 2014, n.14635

Ritenuto in fatto

Con citazione notificata in data 12 e 16 marzo 1996 F.F. conveniva in giudizio P.G. e la Fincom Leasing Spa esponendo che in data (…) intorno alle ore 23, mentre attraversava a piedi viale della (omissis) , era stato investito dall’auto Suzuki tg. (omissis), priva di copertura assicurativa per r.c.a., condotta dalla P. e di proprietà della Fincom, riportando lesioni personali. In esito al giudizio, in cui si costituivano le convenute resistendo alla domanda, il Tribunale di Messina rigettava le domande attrici sul presupposto che l’attore non avesse dato adeguata prova della dinamica dell’incidente. Avverso tale decisione il soccombente proponeva appello ed in esito al giudizio, in cui si costituivano la P. e la Fincom, la quale riproponeva in via subordinata la domanda di garanzia proposta verso il chiamato L.A. , unico soggetto che aveva la disponibilità dell’auto investitrice proponeva impugnazione incidentale, la Corte di Appello di Messina con sentenza depositata in data 3 marzo 2008 accoglieva in parte l’appello principale; rigettava quello incidentale; condannava la P. , il L. e la Fincom a corrispondere in solido al F. la somma di Euro 51.657,05 oltre interessi legali a titolo di danno biologico, morale e patrimoniale,nonché la somma di Euro 2.582,28 oltre interessi legali a titolo di rimborso spese mediche; condannava il Leone a tenere indenne la Fincom delle somme che la stessa dovesse corrispondere al F. ; provvedeva al governo delle spese.
Avverso la detta sentenza hanno proposto separati ricorsi per cassazione la P. e la Fincom, articolandoli rispettivamente in due motivi ed in unico motivo. Resiste con separati controricorsi il F. , proponendo a sua volta ricorsi incidentali, affidati a due motivi. La Fincom ed il F. hanno depositato altresì memorie illustrative

Motivi della decisione

In via preliminare, deve rilevarsi che i ricorsi principali e quelli incidentali vanno riuniti, in quanto proposti avverso la stessa sentenza.

Procedendo all’esame del ricorso principale proposto dalla P. , va rilevato che, con la prima doglianza, deducendo la violazione e la falsa applicazione degli artt.2054 cc, 190 e 191 codice della strada, la ricorrente ha censurato la sentenza impugnata per aver la Corte di Appello omesso di statuire che ‘il comportamento del pedone, contrario alle norme di legge, era stato il fattore causale esclusivo dell’incidente per cui è causa, senza sottacere il fatto che l’automobilista aveva comunque tenuto un comportamento conforme alle regole dell’ordinaria diligenza e non contrario alle norme di legge’ (così, a pag.20 del ricorso, in conclusione del primo motivo).

Con la seconda doglianza, per motivazione insufficiente e contraddittoria, la ricorrente lamenta che la Corte di appello non avrebbe chiarito adeguatamente la dinamica del sinistro e sarebbe incorsa nel vizio denunciato omettendo qualsiasi valutazione sulle modalità di attraversamento della strada, da parte del pedone, non riuscendo ad esplicitare il ragionamento che l’ha portata ad affermare la responsabilità della P. , affermando l’attendibilità di un teste ma omettendo di tener conto della sua deposizione.

I motivi in questione, che vanno esaminati congiuntamente in quanto sia pure sotto diversi ed articolati profili, prospettano ragioni di censura intimamente connesse tra loro, non colgono nel segno, essendo il primo inammissibile, l’altro altresì infondato.

Ed invero, le ragioni di doglianza formulate come risulta di ovvia evidenza dal loro stesso contenuto e dalle espressioni usate, non concernono violazioni o false applicazioni del dettato normativo bensì la valutazione della realtà fattuale, come è stata operata dalla Corte di merito; né evidenziano effettive carenze o contraddizioni nel percorso motivazionale della sentenza impugnata ma, riproponendo l’esame degli elementi fattuali già sottoposti ai giudici di seconde cure e da questi disattesi, mirano ad un’ulteriore valutazione delle risultanze processuali, che non è consentita in sede di legittimità. Infatti, premesso che la valutazione degli elementi di prova e l’apprezzamento dei fatti attengono al libero convincimento del giudice di merito, deve ritenersi preclusa ogni possibilità’ per la Corte di cassazione di procedere ad un nuovo giudizio di merito attraverso l’autonoma valutazione delle risultanze di causa.

Con la conseguenza che deve ritenersi inammissibile la doglianza mediante la quale la parte ricorrente avanza, nella sostanza delle cose, un’ulteriore istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, diretta all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, sicuramente estranea alla natura e alle finalità del giudizio di cassazione.

Senza considerare che il percorso argomentativo della Corte di merito appare esente dalle censure denunciate nella misura in cui i giudici di appello, al di là delle divergenti versioni fornite dai testi M. e L. , hanno a ben vedere, conclusivamente, fondato la loro decisione sulle ammissioni rese dalla stessa P. all’udienza del 19.10.1998, evidenziando come la presunzione di colpa, posta dalla legge a carico del conducente dell’auto investitrice, non fosse stata superata dalla prova positiva di una condotta imprudente del pedone capace di costituire l’unica causa efficiente del sinistro.

Ciò, in quanto la conducente dell’auto, che per sua ammissione stava attraversando un tratto rettilineo del viale particolarmente trafficato per la duplice, contemporanea presenza di veicoli, che uscivano dalla nave, e di persone, provenienti dal teatro, aveva il preciso dovere di adeguare la velocità alle circostanze del caso, quasi fino ad arrestare la marcia, e di prevedere il rischio di pedoni che attraversassero la strada, anche fuori delle strisce pedonali, soprattutto se la visuale era coperta, come nella specie, da un camion che la affiancava ed aveva arrestato la sua marcia.

Ed è appena il caso di sottolineare a riguardo che, secondo il costante orientamento giurisprudenziale, per superare la presunzione di cui all’art. 2054, comma primo, cod. civ., non è sufficiente che il conducente provi che l’investimento del pedone sia avvenuto mentre il veicolo procedeva alla velocità consentita nel centro abitato in condizioni ottimali, dovendo la stessa velocità essere costantemente adeguata alle circostanze del caso concreto, onde prevenire un’eventuale situazione di pericolo (ex multis, di recente, Cass. n. 3542/2013).

Ne deriva che non sussiste il vizio motivazionale dedotto ove si consideri che la motivazione può ritenersi illogica o contraddittoria, per costantissima giurisprudenza di questa Corte, solo se intrinsecamente incomprensibile; ovvero se pervenga a conseguenze incompatibili con le premesse da cui sviluppò il ragionamento: profili, che non sono riscontrabili nella specie. Il ricorso della P. deve essere pertanto rigettato.

Passando all’esame del ricorso principale proposto dalla Fincom, va osservato che, deducendo la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2054 co. 3 cc, come integrato dall’art. 91 n. 2 del d.lgs. 285/1992, la ricorrente lamenta che la corte di appello avrebbe dovuto affermare la sola responsabilità del locatario Leone Attilio, in concorso con quella del conducente l’autoveicolo concesso in leasing, escludendo quella del proprietario-concedente.

La doglianza è fondata e merita accoglimento. Come ha già avuto modo di statuire questa Corte, in caso di violazione delle norme sulla circolazione commesse dal conducente di un veicolo concesso in locazione finanziaria, obbligato in solido con il trasgressore per il pagamento della sanzione pecuniaria nonché responsabile in solido con il conducente ai sensi dell’art. 2054 terzo comma, cod.civ. è esclusivamente l’utilizzatore del veicolo e non anche il proprietario concedente, vertendosi, ai sensi dell’art. 91, comma secondo, nuovo cod. strad. e 196 C.d.S., in ipotesi di responsabilità alternativa e non concorrente, poiché solo l’utilizzatore ha la disponibilità giuridica del godimento del bene e quindi la possibilità di vietarne la circolazione. Ne consegue che questi, al pari dell’usufruttuario e dell’acquirente con patto di riservato dominio risponde in tali casi di un debito proprio per fatto altrui, cosicché in caso di danni da circolazione di un veicolo concesso in leasing, ai sensi dell’art. 23 legge 990 del 1969, il responsabile, litisconsorte necessario nell’azione diretta contro l’assicuratore è esclusivamente il lesse (utilizzatore) e non il lessor (concedente), contrariamente a quanto avviene in ogni altra forma di locazione (Cass. n. 10034/2004, Cass. n. 947/2012).

Pertanto, l’espressa previsione della sussistenza della responsabilità solidale del locatario con il conducente ai sensi dell’art.2054, terzo comma, del codice civile, contenuta nell’art.91 del d.lgs. n.283/1992, esclude quella del proprietario concedente, essendo alternativa ad essa in quanto si verte in materia di responsabilità per fatto altrui (del conducente, cioè) e la ratio della responsabilità in solido con quest’ultimo si fonda sulla relazione qualificata tra il soggetto da ritenersi responsabile e la cosa, relazione che, in caso di locazione finanziaria, concerne esclusivamente l’utilizzatore, e non anche il proprietario concedente, il quale non ha più il possesso del veicolo né la disponibilità giuridica e non è in grado di controllarne la circolazione.

Né elementi di segno contrario possono trarsi dalla circostanza che nella specie il locatario – utilizzatore sarebbe stato moroso nel pagamento dei canoni, dal che sarebbe derivato a carico della concedente l’onere di chiedere la restituzione dell’autoveicolo e di verificarne la copertura assicurativa. Ed invero, la valutazione dell’opportunità sul se e sul quando agire in giudizio per la risoluzione del contratto nei confronti del contraente moroso attiene alla sfera dei rapporti personali delle parti e costituisce una scelta rimessa alla valutazione discrezionale dell’altro contraente, che non è suscettibile di alcun sindacato da parte di terzi. Né esiste alcuna norma giuridica che imponga al proprietario – locatore di un autoveicolo, concesso in leasing, di verificare che l’utilizzatore provveda ad assicurare il mezzo, rispondendone in proprio in caso di mancata copertura assicurativa. Ne deriva per queste ragioni l’accoglimento del ricorso.

Resta da esaminare il ricorso incidentale, di contenuto analogo, proposto in entrambi i giudizi riuniti, da F.F. ed affidato a due motivi, con il primo dei quali deducendo la violazione dell’art. 1224 co. 1 cc, il ricorrente lamenta che la Corte avrebbe errato per aver corrisposto gli interessi legali sulle somme liquidate, a titolo di danno morale e biologico (obbligazioni di valore), a far data dalla decisione (3 marzo 2008) piuttosto che dalla data dell’illecito (giugno 1995). Tale motivo è concluso dal seguente quesito di diritto: ‘dica la Corte, alla luce dell’art.1224 cc se nel caso in cui sia liquidata a titolo di danno morale alla vittima di un illecito una somma determinata in base ai valori monetari propri del tempo della decisione, se gli interessi legali dovuti vanno calcolati, alternativamente, o con riferimento all’ammontare del danno (biologico e morale) espresso nei valori monetari dell’epoca del fatto e periodicamente rivalutato, in relazione ai prescelti indici di svalutazione, oppure facendo riferimento ad un indice medio nel periodo compreso tra la data dell’illecito e quello della liquidazione’.

La doglianza è inammissibile in quanto il quesito, posto a corredo, non soddisfa le prescrizioni richieste dall’art. 366 bis cpc sotto il profilo della necessaria congruenza alla violazione dedotta. Ed invero costituisce orientamento consolidato di questa Corte quello secondo cui il quesito non può essere astratto ed avulso dalla fattispecie concreta, così come è avvenuto invece nella specie, ma deve, imprescindibilmente, attenere al decisum ed essere specificamente riferito al motivo cui accede contrapponendosi direttamente alla regola di diritto, che si ritiene erroneamente applicata – regola che sia pure in sintesi deve essere riportata – ed indicando altresì il principio di diritto che dovrebbe essere applicato nella fattispecie, in luogo dell’altro.

Passando al secondo motivo, va osservato che, deducendo la violazione dell’art. 1224 co. 1 e 2 cc, il ricorrente lamenta che il danno patrimoniale sarebbe stato determinato dai giudici di merito avendo come parametro il reddito documentato degli anni 1993-1994, senza riportarlo ai valori monetari attuali. E ciò, contrariamente a quanto ritenuto ed espressamente statuito dalla Corte territoriale a causa di una svista di carattere aritmetico ovvero di un errore di calcolo.

Anche tale motivo è inammissibile ove si consideri che il riferimento alla svista di carattere aritmetico ovvero all’errore di calcolo, espressamente contenuto nell’esplicazione della ragione di doglianza, non consente di stabilire con assoluta certezza se il ricorrente lamenti: 1) un effettivo errore di calcolo in cui sarebbe incorsa la Corte di merito; 2) un’erronea percezione del contenuto del documento posto a base del ragionamento, avendo la Corte di merito ritenuto che esso si riferisse ad un reddito prodotto ‘attualmente’, ad onta ed in contrasto con quanto risultava dal documento stesso; 3) un errore, consistito nella consapevolezza che si trattasse di un reddito degli anni 1993-1994, accompagnato però dal mancato adeguamento della somma ai valori monetari del tempo della decisione.

Ed invero, nella prima delle tre ipotesi, l’inammissibilità deriverebbe dal rilievo che,in sede di legittimità, non può procedersi alla correzione di errori materiali contenuti nella sentenza del giudice di merito, dovendo alla stessa provvedere il giudice a quo (Cass. n. 28712/2013, n. 490/99, n.12004/06); nella seconda ipotesi, l’inammissibilità deriverebbe dalla considerazione che, qualora, l’erronea valutazione dipenda da una falsa percezione della realta1, nel senso che il giudice ritiene per una svista, obiettivamente ed immediatamente rilevabile, esatto un dato documentale, la cui inesattezza risulti invece incontestabilmente accertata dal medesimo documento, è configurabile un errore di fatto deducibile esclusivamente con l’impugnazione per revocazione ai sensi dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ. (tra le tantissime cfr Cass. n. 15672/05, 3024/02, 10027/04, 21870/04, 11276/05); nell’ultima ipotesi, infine, l’inammissibilità deriverebbe dalla considerazione che, non avendo il ricorrente riportato in ricorso il brano del documento, in cui è indicato l’anno di riferimento – ciò, in osservanza dell’onere di autosufficienza del ricorso per cassazione – non è dato di accertare se effettivamente il danno patrimoniale sia stato determinato dai giudici di merito, avendo come parametro il reddito documentato degli anni 1993-1994, così come assume il F. .

Ed invero, nella sentenza impugnata, la Corte territoriale accenna genericamente ‘ad un documentato reddito netto di Euro 55.000,00’ (v. pag. 11), senza indicare l’anno in cui era stato prodotto tale reddito, con la conseguenza che, in difetto di assolvimento dell’onere di autosufficienza da parte del ricorrente, a questa Corte non è consentito di verificare l’assunto del ricorrente stesso, essendole precluso di accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e ad elementi od atti attinenti al pregresso giudizio di merito.

Ciò, senza considerare che il ricorrente non ha neppure assolto l’onere di specifica indicazione, a pena di inammissibilità ex art. 366, n. 6, cod. proc. civ., del documento in questione e dei dati necessari al suo reperimento. (cfr. Sez. Un. n. 22726/2011).

Alla stregua di tutte le pregresse considerazioni, va disatteso il ricorso principale della P. e vanno dichiarati inammissibili quelli incidentali proposti dal F. . Deve essere invece accolto il ricorso della Fincom Spa per cui la sentenza impugnata va cassata in relazione a tale ricorso. Con l’ulteriore conseguenza che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa deve essere decisa nel merito con il rigetto della domanda risarcitoria proposta da F.F. nei confronti della Fincom Finanziaria Commerciale Spa.

Con riferimento al rapporto tra il F. e la Fincom, le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, alla stregua dei soli parametri di cui al D.M. n.140/2012 sopravvenuto a disciplinare i compensi professionali. Attesa la reciproca soccombenza sussistono giusti motivi per compensare fra le altre parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte decidendo sui ricorsi riuniti rigetta il ricorso principale, proposto da P.G. , dichiara inammissibili i ricorsi incidentali, proposti da F.F. ; accoglie il ricorso principale, proposto da Fincom Finanziaria Commerciale Spa, cassa la sentenza impugnata in relazione e, decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, rigetta la domanda di risarcimento proposta dal F. nei confronti della Fincom. Condanna il F. al pagamento, in favore della Fincom, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in complessivi Euro 2.700,00 di cui Euro 2.500,00 per compensi, oltre accessori di legge, ed Euro 200,00 per esborsi, oltre il contributo unificato. Compensa fra le altre parti le spese del giudizio.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *