Corte di Cassazione bis

Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza 25 settembre 2014, n. 20190

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMATUCCI Alfonso – Presidente
Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4071/2011 proposto da:

(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) SPA GIA’ (OMISSIS) SPA (OMISSIS), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1627/2010 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 16/08/2010 R.G.N. 2490/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/06/2014 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI;

udito l’Avvocato (OMISSIS);

udito l’Avvocato (OMISSIS);

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio, che ha concluso per l’accoglimento.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(OMISSIS) conveniva in giudizio (OMISSIS) e (OMISSIS) e la (OMISSIS) s.p.a. per ottenere il risarcimento dei danni riportati a seguito dello scontro – avvenuto il (OMISSIS) – fra il ciclomotore condotto da (OMISSIS), a bordo del quale l’attore era trasportato, e la vettura Fiat 127 di proprieta’ di (OMISSIS) (assicurata presso (OMISSIS)) e condotta da (OMISSIS).
A seguito di chiamata in causa da parte dei (OMISSIS), si costituiva in giudizio il (OMISSIS), che contestava qualsiasi responsabilita’ e chiamava in giudizio la propria assicuratrice – (OMISSIS) s.p.a. – per l’eventuale manleva.
La (OMISSIS) si costituiva eccependo, fra l’altro, l’inoperativita’ della polizza (in quanto il conducente – sedicenne – non era abilitato a trasportare passeggeri sul sellino posteriore), e – comunque – la prescrizione di ogni diritto nei suoi confronti.
Il Tribunale accertava la responsabilita’ paritaria dei due conducenti e li condannava al risarcimento dei danni, rigettando tuttavia la domanda di manleva proposta dal (OMISSIS).
La Corte di Appello confermava la decisione, con sentenza n. 1627/2010, avverso la quale ricorre per cassazione il (OMISSIS), affidandosi ad un unico motivo; resiste la (OMISSIS) s.p.a. (gia’ (OMISSIS)) a mezzo di controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo di ricorso, il (OMISSIS) deduce “violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, articolo 79, lettera d) C.d.S. vigente alla data del sinistro ((OMISSIS)) e articolo 1917 c.c., con riferimento all’articolo 360 c.p.c., n. 3”: si duole che la Corte abbia ritenuto che il conducente non fosse abilitato alla guida, pur essendo pacifico che lo stesso era titolare di patente di categoria A, ed assume che la circostanza che sul ciclomotore fosse trasportato un passeggero non privava il conducente dell’abilitazione, ma “lo rendeva solo responsabile della violazione amministrativa contemplata dall’articolo 79 C.d.S., comma 4”.
2. Al riguardo, la Corte territoriale ha osservato che “e’ pacifico … che (OMISSIS) non era abilitato a trasportare un passeggero sul sellino posteriore del suo motoveicolo, sicche’ nessuna azione di manleva potra’ il predetto svolgere nei confronti della sua assicurazione”.
3. Il ricorso e’ fondato.
E’ noto, infatti, che secondo il consolidato orientamento di questa Corte, “in tema di assicurazione della responsabilita’ civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore, la previsione di una clausola di esclusione della garanzia assicurativa per i danni cagionati dal conducente non abilitato alla guida non e’ idonea ad escludere l’operativita’ della polizza ed il conseguente obbligo risarcitorio dell’assicuratore, se detto conducente, legittimamente abilitato alla guida, abbia omesso di rispettare prescrizioni e cautele imposte dal codice della strada. Infatti, per mancanza di abilitazione alla guida deve intendersi l’assoluto difetto di patente, ovvero la mancanza, originaria o sopravvenuta, delle condizioni di validita’ e di efficacia della stessa (sospensione, revoca, decorso del termine per la conferma, sopravvenienza di condizioni ostative), onde, ove esista un’abilitazione alla guida, l’inosservanza di prescrizioni o limitazioni, eventualmente imposte dal legislatore, non si traduce in una limitazione della validita’ od efficacia del titolo abilitativo, ma integra una ipotesi di mera illiceita’ della guida” (Cass. n. 12728/2010, conforme a Cass. n. 19657/2005).
4. Atteso che, nel caso di specie, non risulta contestato che il (OMISSIS) fosse in possesso di valida patente di guida, deve ritenersi che la sola circostanza che trasportasse un passeggero – in violazione dell’articolo 79 C.d.S. – non valga a rendere inoperante la garanzia, ove la specifica ipotesi di esclusione non fosse espressamente prevista dalle condizioni di polizza (cfr. Cass. n. 12270/2009, relativa proprio ad un’ipotesi di inosservanza del divieto di trasportare passeggeri su un ciclomotore).
5. La sentenza va dunque cassata, con rinvio alla Corte territoriale che dovra’ attenersi ai principi sopra richiamati e provvedera’ anche in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia, anche per le spese del giudizio, alla Corte di Appello di Venezia, in diversa composizione.

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