Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 3 dicembre 2015, n. 24622 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PETTI Giovanni B. – Presidente Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere...
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Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza 4 dicembre 2015, n. 24707. In materia di chiamata in garanzia, l’impugnazione del garante riguardo al rapporto principale, tanto nel caso in cui la chiamata si sia esaurita nella sola richiesta di estensione soggettiva dell’accertamento sul rapporto principale al garante, quanto nel caso in cui ad essa sia stata cumulata la domanda di garanzia, è idonea ad investire il giudice dell’impugnazione anche a favore del garantito, attesa la struttura necessaria del litisconsorzio sul piano processuale e considerato che è stato lo stesso garantito a realizzare l’estensione soggettiva della legittimazione sul rapporto principale
Suprema Corte di Cassazione sezioni Unite sentenza 4 dicembre 2015, n. 24707 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Primo Presidente f.f. Dott. ODDO Massimo – Presidente di Sez. Dott. RORDORF Renato – Presidente di Sez. Dott....
Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 2 novembre 2015, n. 22316. L’assicuratore della responsabilità civile, il quale abbia pagato direttamente al danneggiato la somma che in base a sentenza di condanna avrebbe dovuto pagargli l’assicurato, può esercitare l’azione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., nei confronti dell’ accipiens, qualora la sentenza di condanna sia riformata nel senso della non debenza (anche parziale) della somma, di tal che il pagamento rimanga privo di causa
Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 2 novembre 2015, n. 22316 Fatto e diritto E.L. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi avverso la sentenza del 20.5.2013 della Corte d’Appello di Roma che – in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo azionato nei suoi confronti della Compagnia Tirrena di Assicurazioni spa...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 24 settembre 2014, n. 18879. Nell’affrontare il problema interpretativo circa la sussistenza o meno della volontà abdicativa del creditore insita nel riconoscimento dell’altrui diritto, ai sensi dell’art. 2944 cod. civ., il giudice deve tenere conto che: a) il riconoscimento del diritto altrui può essere anche meramente parziale; b) il silenzio sulla sussistenza o meno della responsabilità può essere significativo dell’avvenuto riconoscimento, ove si riferisca a fattispecie in cui la responsabilità del debitore derivi da una presunzione di legge, in mancanza di prova contraria; c) l’indagine sui comportamenti delle parti durante le trattative deve essere accurata e completa: anche per quanto concerne le ragioni per le quali le trattative sono state interrotte, sì da evitare di dare corso ad interpretazioni che ratifichino l’eventuale mala fede di una delle parti in danno dell’altra; sì da evitare, soprattutto, che un’interpretazione ingiustificatamente rigorosa e formalistica dei requisiti del “riconoscimento” di cui all’art. 2944 cod. civ. sì traduca nell’ingiustificato diniego al creditore dell’esercizio dei suoi diritti: soprattutto nei casi in cui il termine di prescrizione sia particolarmente breve – qual è quello della prescrizione biennale – e l’illecito da cui deriva il diritto al risarcimento dei danni sia particolarmente grave, come nel caso di specie, ove si è trattato di omicidio colposo, dichiarato estinto per morte del reo pochi giorni dopo il compimento del fatto
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 24 settembre 2014, n. 18879 Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il 5 ottobre 1993 M.E., D. e R.R., tutti fratelli del defunto M.G., nonché la madre dello stesso, S.A.T. , hanno convenuto davanti al Tribunale di Napoli la s.p.a. Citroen e la s.p.a. Intercontinentale Assicurazioni,...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 29 maggio 2015, n. 11154. Il danneggiato ha facoltà, in ragione del suo diritto di difesa, costituzionalmente garantito, di farsi assistere da un legale di fiducia e, in ipotesi di composizione bonaria della vertenza, di farsi riconoscere il rimborso delle relative spese legali; se invece la pretesa risarcitoria sfocia in un giudizio nel quale il richiedente sia vittorioso, le spese legali sostenute nella fase precedente all’instaurazione del giudizio divengono una componente del danno da liquidare e, come tali devono essere chieste e liquidate sotto forma di spese vive o spese giudiziali.
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 29 maggio 2015, n. 11154 Svolgimento del processo In data (omissis) V.V. , assicurato per i rischi della circolazione della propria autovettura Fiat Brava, faceva pervenire al proprio assicuratore, la HDI Assicurazioni Spa, richiesta di risarcimento diretto dei danni subiti dalla propria vettura in un incidente, verificatosi l'(omissis),...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 17 marzo 2015, n. 5218. L' accordo tra compagnie assicurative in virtù del quale ogni società aderente si impegna a liquidare e pagare il debito delle consorelle salva rivalsa, non è qualificabile come contratto a favore del terzo, non attribuendo al terzo danneggiato vantaggi diretti e giuridici, di conseguenza il danneggiato non ha azione diretta nei confronti del proprio assicuratore
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE III SENTENZA 17 marzo 2015, n. 5218 Svolgimento del processo 1. Il (omissis) sulla strada provinciale tra (…) e (omissis) si verificò un c.d. tamponamento a catena, che coinvolse molti veicoli. Il proprietario di uno dei veicoli danneggiati, A.L. , per ottenere il risarcimento del danno nel 2006 convenne dinanzi...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 9 dicembre 2014, n. 25848. L'appello col quale la vittima di un fatto illecito chieda un più cospicuo risarcimento del danno espone il responsabile, che sia anche assicurato contro i rischi della responsabilità civile, all'eventualità che in caso di accoglimento del gravame il massimale assicurato risulti incapiente. Ne consegue che quell'appello, facendo sorgere un interesse altrimenti insussistente, legittima l'assicurato-danneggiante a proporre appello incidentale tardivo autonomo, anche nei confronti di capi della sentenza non impugnati con l'appello principale, ovvero nei confronti di parti diverse dall'appellante principale
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE III SENTENZA 9 dicembre 2014, n. 25848 Ritenuto in fatto Nel 2000 i sigg.ri G.L. e P.C.M. , sia in proprio che quali rappresentanti ex art. 320 c.c. dei figli minori G.V. e G.F. , convennero dinanzi al Tribunale di Roma il Comune di Roma, allegando che: (-) la propria...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 18 novembre 2014, n. 24471. A carico della compagnia di assicurazione deve essere indennizzato in favore dei mariti anche il loro mancato aiuto domestico, dovuto dalle lesioni riportate nel sinistro.,
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 18 novembre 2014, n.24471 Svolgimento del processo 1. L'(omissis) il sig. P.A. patì gravi lesioni personali in conseguenza d’un sinistro stradale, causato dal sig. D.L.L. . In conseguenza di ciò sia il sig. P.A. , sia la moglie sig.a B.C. , convennero dinanzi al Tribunale di Venezia il...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 4 novembre 2014, n. 23426. Il risarcimento del danno – patrimoniale e non – patito jure proprio dai congiunti di persona deceduta per colpa altrui deve essere ridotto in misura corrispondente alla percentuale di colpa ascrivibile alla stessa vittima. Accolto il ricorso di una assicurazione condannata dalla Corte d'Appello a risarcire integralmente la moglie ed i figli di un uomo deceduto in un incidente stradale nonostante fosse stato ritenuto corresponsabile del sinistro al 50%.
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 4 novembre 2014, n. 23426 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. RUSSO Libertino Alberto – Presidente Dott. SESTINI Danilo – Consigliere Dott. SCARANO Luigi A. – Consigliere Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere Dott....
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 25 settembre 2014, n. 20190. In tema di assicurazione della responsabilita' civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore, la previsione di una clausola di esclusione della garanzia assicurativa per i danni cagionati dal conducente non abilitato alla guida non e' idonea ad escludere l'operativita' della polizza ed il conseguente obbligo risarcitorio dell'assicuratore, se detto conducente, legittimamente abilitato alla guida, abbia omesso di rispettare prescrizioni e cautele imposte dal codice della strada. Infatti, per mancanza di abilitazione alla guida deve intendersi l'assoluto difetto di patente, ovvero la mancanza, originaria o sopravvenuta, delle condizioni di validita' e di efficacia della stessa (sospensione, revoca, decorso del termine per la conferma, sopravvenienza di condizioni ostative), onde, ove esista un'abilitazione alla guida, l'inosservanza di prescrizioni o limitazioni, eventualmente imposte dal legislatore, non si traduce in una limitazione della validita' od efficacia del titolo abilitativo, ma integra una ipotesi di mera illiceita' della guida
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 25 settembre 2014, n. 20190 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. AMATUCCI Alfonso – Presidente Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere ha...