Cassazione 14

Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza 24 settembre 2014, n. 18879

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 5 ottobre 1993 M.E., D. e R.R., tutti fratelli del defunto M.G., nonché la madre dello stesso, S.A.T. , hanno convenuto davanti al Tribunale di Napoli la s.p.a. Citroen e la s.p.a. Intercontinentale Assicurazioni, rispettivamente proprietaria e assicuratrice dell’autovettura condotta da D.S. , che il (OMISSIS) ha investito M.G. , causandone la morte. Anche la D. , colpita da malore dopo il sinistro, è deceduta il (OMISSIS).
Gli attori hanno chiesto la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni.
Si è costituita in giudizio la sola compagnia assicuratrice, che ha preliminarmente eccepito la prescrizione di ogni diritto, essendo decorsi più di due anni fra la data di estinzione del reato per morte dell’indagata e l’ultima richiesta di risarcimento (avanzata il 31.2.1992), nonché tra l’ultima richiesta e quella precedente del 20.12.1989.
Gli attori hanno replicato che erano nel frattempo intervenute trattative con la compagnia assicuratrice, aventi ad oggetto esclusivamente la quantificazione dei danni, e che ad esse si doveva attribuire la valenza di riconoscimento del loro buon diritto, idoneo a dimostrare l’interruzione della prescrizione. Con sentenza n. 8122/2004 il Tribunale ha accolto l’eccezione di prescrizione e ha respinto le domande attrici.
Proposto appello principale dai danneggiati e incidentale dalla s.p.a. Aurora Assicurazioni, subentrata alla Intercontinentale, restando contumace la D.C. , erede della responsabile dell’investimento, con sentenza 15 novembre 2010 n. 3732 la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza di primo grado. I danneggiati propongono tre motivi di ricorso per cassazione. Resiste con controricorso la s.p.a. Unipol Ass.ni, subentrata alla Aurora Ass.ni.

Motivi della decisione

1.- Il primo motivo di ricorso denuncia violazione dell’art. 2944 cod. civ., richiamando il principio giurisprudenziale per cui anche le trattative di amichevole composizione possono avere effetto interruttivo della prescrizione quando il comportamento di una delle parti manifesti il riconoscimento del contrapposto diritto di credito, e le trattative non si siano concluse per questioni attinenti alla liquidazione dei danni e non all’inesistenza del diritto (Cass. n. 9539/1992; n. 1642/2000, n. 17016/2010).
Assumono i ricorrenti che la Corte di appello ha disatteso tale principio, trascurando di prendere in esame le risultanze istruttorie, fra cui le dichiarazioni rese dal liquidatore della compagnia assicuratrice dell’epoca (Intercontinentale), C.A. , secondo cui nel corso degli incontri per l’amichevole composizione si era discusso solo della liquidazione dei danni; tanto che egli aveva ricevuto dalla società l’autorizzazione ad offrire ai danneggiati una somma di denaro superiore ai limiti normalmente inerenti alla sua competenza.
2.- Il motivo è fondato.
2.1.- La Corte di appello ha richiamato il principio più volte affermato da questa Corte, per cui il solo fatto che fra le parti siano intercorse trattative di amichevole composizione non è sufficiente a dimostrare che vi sia stato riconoscimento del diritto altrui, poiché la trattativa non ha quale suo presupposto l’ammissione totale o parziale della pretesa avversaria (Cass. civ. 19 dicembre 2006 n. 27169; Cass. civ. 6 marzo 2008 n. 6034, ed altre).
La sentenza impugnata ha però trascurato di applicare correttamente il principio consequenziale, parimenti richiamato dalla citata giurisprudenza, per cui occorre concretamente accertare se, nel singolo caso oggetto di esame, vi sia stata o meno ammissione dell’altrui diritto, nel corso delle trattative, ammissione che può essere totale o anche solo parziale. Anche le trattative di amichevole composizione possono cioè comportare l’interruzione della prescrizione ai sensi dell’art. 2944 cod. civ. quando dal comportamento di una delle parti risulti il riconoscimento del contrapposto diritto di credito e la transazione sia venuta a mancare solo per questioni attinenti alla liquidazione, e non anche all’esistenza, del diritto controverso (Cass. civ. Sez. 3, 1 marzo 2007 n. 4804); ed – ancor più specificamente – quando le trattative intercorse fra le parti, anziché presupporre la contestazione del diritto della parte debitrice, si svolgano in circostanze e con modalità tali da implicare ammissione del diritto stesso e siano rivolte solo ad ottenere un componimento sulla liquidazione del “quantum” (Cass. civ. Sez. 3, 14 luglio 2009 n. 16379. Conf. Cass. civ. Sez. 3, 29 settembre 2011 n. 19872).
La Corte di appello avrebbe dovuto accertare, pertanto, se effettivamente la trattativa abbia avuto per oggetto esclusivamente la liquidazione dei danni – come affermano i ricorrenti – o se vi sia stata specifica contestazione della responsabilità.
La valutazione circa la sussistenza o meno del riconoscimento dell’altrui diritto è frutto di una scelta interpretativa che non va compiuta in astratto ed in termini aprioristici (nel senso che traspare dalla sentenza impugnata, secondo cui il fatto della trattativa non ha mai efficacia interruttiva), ma che va effettuata e motivata in concreto, con specifico riferimento alla fattispecie.
E così, qualora l’illecito del cui risarcimento si tratta sia consistito, come nel caso in esame, nell’investimento di un pedone da parte di un automobilista, l’offerta risarcitoria e la trattativa sul quantum non valgono di per sé sole a far presumere la contestazione della responsabilità ad opera del debitore, essendovi ben poco da contestare, a fronte della presunzione di colpa di cui all’art. 2054, 1 comma, cod. civ.
In questi casi, ove il creditore alleghi che la trattativa si è svolta esclusivamente sul quantum, occorre che il debitore dimostri di avere contestato anche l’an, deducendo in ipotesi il concorso di colpa del danneggiato; contestando le modalità o la stessa sussistenza del fatto; adducendo e dimostrando che l’offerta di una somma minore era stata fatta in considerazione delle incertezze sull’an; e così via.
Quando per contro non vi sia stata alcuna discussione sulle modalità del sinistro e sull’altrui concorso di colpa, e la prospettazione dei fatti sia tale da escludere – anche alla luce delle presunzioni di legge – che possa essere messa in dubbio la responsabilità del danneggiato, la trattativa sul quantum assume tutt’altra valenza e può manifestare il riconoscimento da parte del debitore del buon diritto altrui, quanto alla sussistenza del credito.
Vale a dire, essendo rilevante anche l’ammissione parziale dell’altrui pretesa – come più volte specificato dalla citata giurisprudenza – la mancata contestazione della responsabilità può integrare la fattispecie del riconoscimento dell’altrui diritto, ove la fattispecie concreta da cui il diritto deriva sia tale da giustificare che al comportamento del debitore sia attribuito un tale significato.
2.2.- Il giudice quindi, nel procedere all’interpretazione degli atti e dei comportamenti delle parti al fine di stabilire se le trattative di amichevole composizione abbiano o meno comportato il riconoscimento del diritto, agli effetti di cui all’art. 2944 cod. civ., deve attribuire a detti atti e comportamenti il significato conforme alle effettive intenzioni delle parti stesse ed, in caso di dubbio, il significato più consono e congruente con la natura della fattispecie su cui si è svolta la trattativa e con la relativa regolamentazione giuridica (arg., rispettivamente, dagli art. 1362 e 1369 cod. civ.: norme applicabili anche all’interpretazione degli atti unilaterali: art. 1324 cod. civ.). Il comportamento del debitore che conduca le trattative senza contestare espressamente la sua responsabilità in relazione ad una fattispecie in cui la legge una tale responsabilità presume, non può essere valutato con gli stessi criteri applicabili ai casi in cui la ripartizione delle colpe sia in linea di principio dubbia e discutibile.
Nel primo caso e non nel secondo il silenzio può ritenersi significativo del riconoscimento del diritto altrui e, soprattutto, può ritenersi tale da ingenerare il conseguente affidamento nel creditore, sì da indurlo a soprassedere, durante le trattative, dall’invio di altro, specifico atto di costituzione in mora, ove il termine di prescrizione sia maturato nel corso delle trattative di amichevole composizione. La motivazione della sentenza impugnata è insufficiente e inidonea a giustificare la decisione, in quanto si è discostata dai principi sopra enunciati e non ha compiuto alcuna indagine sull’effettiva volontà delle parti nel caso in esame. Ha ritenuto ininfluente la circostanza, che ha dato per dimostrata (sentenza, pag. 3-4), che nel corso della trattativa si ebbe a discutere esclusivamente del quantum, discostandosi così dal principio giurisprudenziale sopra richiamato, pur trattandosi di fattispecie in cui la responsabilità della parte convenuta è presunta per legge fino a prova contraria.
Ha disatteso le concordi testimonianze (richiamate nel ricorso proposto in questa sede) secondo cui la responsabilità dell’automobilista non è stata mai contestata, ed in particolare la testimonianza resa dallo stesso liquidatore della compagnia assicuratrice, senza prenderne in esame l’intero contenuto e con motivazione insufficiente e non congruente con la questione controversa.
Ha rilevato che le dichiarazioni del C. non avrebbero manifestato una specifica intenzione ricognitiva, così come sarebbe richiesto dalla giurisprudenza, citando erroneamente a supporto una pronuncia attinente ad un caso diverso, cioè al riconoscimento del debito (Cass. civ. 11 maggio 2009 n. 10755). Ha escluso che il teste C. avesse il potere di disporre del diritto, richiamando solo la dichiarazione dello stesso circa il limite di L. 50.000.000 al suo potere di transigere, trascurando la rimanente deposizione, secondo cui nel caso di specie egli era stato espressamente autorizzato dalla Direzione Generale ad offrire ai danneggiati una somma superiore a quella di sua competenza ed era stato appoggiato dalla Direzione in tutto il corso delle trattative (“……a mio avviso e confortato in tal senso dai superiori della Direzione generale….sussisteva la responsabilità prevalente della conducente del veicolo assicurato dalla Intercontinentale…”: testimonianza riportata nel Ricorso, a pag. 5 e 6 e confermata da altri due testimoni, le cui concordi deposizioni sono state disattese).
2.3.- Va soggiunto che la sentenza impugnata ha trattato congiuntamente e in termini indifferenziati il problema del riconoscimento del diritto quale atto interruttivo della prescrizione (art. 2944), e quale effetto conseguente ad atti negoziali ben più significativi e pregnanti, quali la rinuncia alla prescrizione di cui all’art. 2937 cod. civ. ed il riconoscimento di debito, senza considerare che la funzione e gli effetti del primo non coincidono necessariamente con la funzione e con gli effetti degli altri, sì che non è detto che i presupposti del riconoscimento di cui all’art. 2944 cod. civ. debbano essere individuati sulla base dei medesimi principi che la giurisprudenza ritiene applicabili alla rinuncia alla prescrizione od al riconoscimento di debito (richiedendo cioè “una specifica intenzione ricognitiva,……… desunta da una dichiarazione univoca, tale da escludere che la dichiarazione possa avere finalità diverse o che lo stesso riconoscimento resti condizionato da elementi estranei alla volontà del debitore”: Cass. 11 maggio 2009 n. 10755 cit., relativa per l’appunto al riconoscimento di debito).
La rinuncia alla prescrizione e il riconoscimento di debito, quali atti in certa misura dispositivi di un proprio diritto -quello di eccepire una prescrizione, pur se maturata in tutti i suoi aspetti; quello di eccepire l’inesistenza del debito, sollevando la controparte dall’onere di darne la prova – hanno effetti più ampi e pregnanti che non il mero riconoscimento dell’altrui pretesa come fatto idoneo ad interrompere la prescrizione: fattispecie in cui è quanto meno dubbio se il comportamento ricognitivo debba farsi necessariamente consistere in una dichiarazione di volontà, o se non possa ritenersi sufficiente una dichiarazione di scienza.
Ed invero, i requisiti che integrano la fattispecie di cui all’art. 2944 cod. civ. vanno individuati con riferimento alle specifiche finalità delle norme in tema di prescrizione, che sono quelle di far sì che il creditore manifesti tempestivamente ed in termini inequivoci l’intento di esercitare il suo diritto, evitando il protrarsi oltre misura di una situazione di incertezza.
Qualora ad un formale ed inequivoco atto di costituzione in mora faccia seguito una trattativa seria, articolata e specifica, diretta a risolvere stragiudizialmente la controversia, non vi è dubbio che il creditore persista nell’esercizio del suo diritto e che il debitore sia altrettanto inequivocabilmente avvertito della serietà dell’avversaria pretesa.
La res litigiosa viene cioè concretamente trattata e gestita dalle parti – pur se al di fuori del processo – in termini tali da rendere inaccettabile l’idea che vi sia un’inerzia del creditore, tale da giustificare la perenzione del suo diritto per….”non uso”, e da rendere parimenti insostenibile che il debitore non ne sia avvertito durante il protrarsi della trattativa, si da poter invocare un legittimo interesse a che l’atto di costituzione in mora gli sia rinnovato, nonostante i contatti in corso per la soluzione amichevole.
Gli estremi a cui è subordinato l’effetto interruttivo di cui all’art. 2944 cod. civ. vanno quindi individuati in termini elastici, tenendo conto di quanto sopra ed anche dell’affidamento che la trattativa in corso può ingenerare nel creditore circa la non necessità di ulteriori atti di costituzione in mora; tenendo conto altresì dei possibili abusi del debitore, il quale protragga deliberatamente nel tempo la discussione, inducendo un affidamento sulla soluzione amichevole, per poi abbandonarla ingiustificatamente, una volta maturata la prescrizione. L’interpretazione del comportamento del debitore va quindi condotta tenendo anche conto del principio di cui all’art. 1366 cod. civ., circa l’obbligo dell’interprete di evitare soluzioni che assecondino comportamenti di mala fede.
Anche sotto questi aspetti la motivazione della sentenza impugnata non appare sufficiente né congrua e deve essere cassata, con rinvio della causa alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, affinchè decida la controversia sulla base dei principi, ed eseguiti gli accertamenti, di cui sopra si è detto e che si possono così sintetizzare:
“Nell’affrontare il problema interpretativo circa la sussistenza o meno della volontà abdicativa del creditore insita nel riconoscimento dell’altrui diritto, ai sensi dell’art. 2944 cod. civ., il giudice deve tenere conto che:
a) il riconoscimento del diritto altrui può essere anche meramente parziale;
b) il silenzio sulla sussistenza o meno della responsabilità può essere significativo dell’avvenuto riconoscimento, ove si riferisca a fattispecie in cui la responsabilità del debitore derivi da una presunzione di legge, in mancanza di prova contraria;
c) l’indagine sui comportamenti delle parti durante le trattative deve essere accurata e completa: anche per quanto concerne le ragioni per le quali le trattative sono state interrotte, sì da evitare di dare corso ad interpretazioni che ratifichino l’eventuale mala fede di una delle parti in danno dell’altra; sì da evitare, soprattutto, che un’interpretazione ingiustificatamente rigorosa e formalistica dei requisiti del “riconoscimento” di cui all’art. 2944 cod. civ. sì traduca nell’ingiustificato diniego al creditore dell’esercizio dei suoi diritti: soprattutto nei casi in cui il termine di prescrizione sia particolarmente breve – qual è quello della prescrizione biennale – e l’illecito da cui deriva il diritto al risarcimento dei danni sia particolarmente grave, come nel caso di specie, ove si è trattato di omicidio colposo, dichiarato estinto per morte del reo pochi giorni dopo il compimento del fatto”.
A.- Il secondo motivo, che denuncia violazione dell’art. 2937, 3 comma, cod. civ., nel capo in cui non sono stati ravvisati gli estremi della rinuncia alla prescrizione, ed il terzo motivo – che lamenta omessa motivazione sulla domanda di ammissione di altre prove testimoniali – sono assorbiti.
5.- La Corte di rinvio deciderà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte di cassazione accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli altri motivi.
Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, che provvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione.

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