Cassazione 14

Suprema Corte di Cassazione

sezione I

sentenza 10 settembre 2015, n. 17907

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CECCHERINI Aldo – Presidente

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Prof. avv. (OMISSIS) e avv. (OMISSIS), domiciliati in (OMISSIS), presso il proprio studio professionale e presenti in giudizio a norma dell’articolo 86 c.p.c.;

– ricorrente –

contro

Fallimento (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione, domiciliato in (OMISSIS), presso il prof. avv. (OMISSIS), che lo rappresenta e difende, come da mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 1961/2014 del Tribunale di Napoli, depositato il 20 ottobre 2014;

Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Aniello Nappi;

udito il difensore avv. (OMISSIS) delegato per il resistente;

Udite le conclusioni del P.M., Dott. DEL CORE Sergio, che ha chiesto il rigetto del primo motivo, l’accoglimento del secondo per quanto di ragione.

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

 

Con il decreto impugnato il Tribunale di Napoli ha rigettato l’opposizione proposta dai professionisti prof. avv. (OMISSIS) e avv. (OMISSIS) avverso lo stato passivo del fallimento della (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione, nel quale erano stati ammessi senza la richiesta prededuzione per euro 500,000, anziche’ per il credito di euro 4.888.283,73 vantato in applicazione della tariffa professionale di cui al Decreto Ministeriale n. 127 del 2004.

Hanno ritenuto i giudici del merito che il credito professionale vantato dagli opponenti debba essere determinato in applicazione del Decreto Ministeriale n. 140 del 2012, vigente all’epoca della dichiarazione del fallimento ((OMISSIS)), in quanto era generico il rinvio ai minimi della tariffa contenuto nell’accordo stipulato il 18 dicembre 2009; e che l’invocata prededuzione non possa essere riconosciuta ne’ per i crediti relativi a prestazioni professionali svolte prima dell’ammissione della (OMISSIS) s.r.l. al concordato preventivo, perche’ certamente non funzionali alla procedura, ne’ per i crediti relativi all’attivita’ svolta nel corso della procedura, perche’ non dissimile dalle precedenti.

Contro il decreto hanno proposto ricorso per cassazione i professionisti creditori sulla base di due motivi d’impugnazione, illustrati anche da memoria, cui resiste con controricorso il Fallimento (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione.

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

 

1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1362 e 1321 c.c. e ss., quanto all’interpretazione dell’accordo del 19 dicembre 2009, dei Decreto Ministeriale n. 127 del 2004, e Decreto Ministeriale n. 140 del 2012, quanto alla liquidazione dei compensi professionali, della L.F., articolo 111, comma 2, quanto al mancato riconoscimento della prededuzione.

Sostengono che il Decreto Ministeriale n. 140 del 2012, nel sostituire i parametri alle tariffe precedentemente in vigore, fa salvo, quanto ai criteri applicabili al momento della liquidazione, il diverso espresso accordo delle parti. Sicche’ il tribunale ha omesso di verificare se l’effettiva intenzione manifestata dalle parti nell’accordo del 19 dicembre 2009 fosse appunto quello di determinare la liquidazione con un rinvio fisso alla tariffa all’epoca vigente e percio’ nota. Altrimenti si dovrebbe ritenere che le parti avrebbero dovuto espressamente escludere la rilevanza di eventuali future variazioni della tariffa.

Del resto, deducono i ricorrenti, questo e’ l’orientamento della giurisprudenza circa l’interpretazione dei rinvii a elementi esterni al contratto, quali le norme regolatrici del prezzo. Quanto alla prededucibilita’ dei crediti professionali, la giurisprudenza la riconosce non solo quando si tratti di obbligazioni contratte direttamente dagli organi della procedura concorsuale, ma anche quando si tratti di crediti sorti anteriormente se finalizzati all’ammissione del concordato o per controversie proseguite in pendenza della procedura.

Con il secondo motivo i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione della L.F., articolo 111, comma 2, lamentando che non sia stato riconosciuto come prededucibile nemmeno il minor credito professionale di euro 500.000 ammesso al passivo.

2. Sono infondate le censure relative alla individuazione dei criteri per la liquidazione del compenso spettante ai professionisti ricorrenti. Non v’e’ dubbio che lo stesso Decreto Ministeriale n. 140 del 2012, ammetta la derogabilita’ dei criteri dettati. Ma cio’ che e’ qui in discussione e’ appunto l’esistenza dell’accordo sulla deroga. Sicche’ non v’e’ stata alcuna violazione ne’ del Decreto Ministeriale n. 127 del 2004, ne’ del Decreto Ministeriale n. 140 del 2012, ma si tratta di valutare la correttezza dell’interpretazione data dai giudici del merito all’accordo del 18 dicembre 2009.

Secondo la giurisprudenza di questa corte, quando le parti, nel concludere un contratto, abbiano inteso determinarne il contenuto con riferimento a una norma, anche secondaria, “e’ riservato al giudice del merito accertare, attraverso le regole legali di ermeneutica, se tale rinvio debba ritenersi fisso (nel qual caso le modifiche sopravvenute dell’atto normativo richiamato sono senza effetto sui patti contrattuali) ovvero mobile (nel qual caso le modifiche sopravvenute dell’atto normativo producono automaticamente effetti sui patti contrattuali)” (Cass., sez. 3 , 8 febbraio 2012, n. 1762, m. 621712). E nel caso in esame l’interpretazione proposta dai giudici del merito non risulta censurabile in questa sede di legittimita’.

E’ plausibile infatti che, come ritenuto dai giudici di merito, con l’accordo del 18 dicembre 2009 le parti abbiano inteso solo limitare al minimo tariffario la misura dei compensi spettanti ai professionisti, non ancorarne la liquidazione alla specifica tariffa all’epoca vigente. Sicche’ correttamente i giudici del merito hanno fatto riferimento alla tariffa vigente al momento della dichiarazione del fallimento.

3. Fondate sono invece le censure relative alla prededucibilita’ del credito riconosciuto ai professionisti.

Secondo la giurisprudenza di questa corte, infatti, “l’articolo 111, secondo comma, legge fall., allo scopo di incentivare il ricorso alle procedure concorsuali alternative al fallimento, attribuisce il carattere della prededucibilita’ a tutti i crediti per i quali sussiste il necessario collegamento occasionale o funzionale con la procedura concorsuale, da intendersi non soltanto con riferimento al nesso tra l’insorgere del credito e gli scopi della procedura, ma anche con riguardo alla circostanza che il pagamento del credito, ancorche’ avente natura concorsuale, risponda agli scopi della procedura stessa, per i vantaggi che reca in termini di accrescimento dell’attivo o di salvaguardia della sua integrita’, indipendentemente dalla presenza o meno di una preventiva autorizzazione degli organi della procedura” (Cass., sez. 1 , 17 aprile 2014, n. 8958, m. 630943).

Per questa ragione si riconosce la prededuzione non solo al “credito del professionista che abbia svolto attivita’ di assistenza, consulenza ed eventualmente redazione della proposta di concordato preventivo” (Cass., sez. 1 , 10 settembre 2014, n. 19013, m. 632086), ma anche al credito dei professionisti che abbiano prestato la loro opera per il risanamento dell’impresa ovvero per prevenirne la dissoluzione, purche’ “le relative prestazioni si pongano in rapporto di adeguatezza funzionale con le necessita’ risanatorie dell’impresa e siano state in concreto utili per i creditori, per aver loro consentito una sia pur contenuta realizzazione dei crediti” (Cass., sez. 1 , 8 aprile 2013, n. 8534, m. 626163). Sicche’ anche “il credito del professionista per prestazioni rese in giudizi gia’ pendenti al momento della domanda di ammissione al concordato preventivo in virtu’ di incarichi precedentemente conferiti e riguardante crediti poi fatti valere nei confronti della societa’ fallita va soddisfatto in prededuzione nel successivo fallimento, ove ne emerga, nell’ambito dell’accertamento previsto dalla L.F., articolo 111 bis, l’adeguatezza funzionale agli interessi della massa” (Cass., sez. 1 , 17 aprile 2014, n. 8958, m. 630943). Ne consegue che, quando si tratti di attivita’ giudiziaria svolta in favore dell’imprenditore ammesso al concordato, se ne deve presumere l’occasionale funzionalita’ alla procedura, a meno che non se ne dimostri la concreta dannosita’ per i creditori, o perche’ destinata a favorire un illecito interesse personale del debitore, in conflitto appunto con i creditori, o perche’ inadempiente ai doveri di diligenza nei confronti dello stesso debitore assistito (Cass., sez. 3 , 20 maggio 2015, n. 10289, m. 635467).

Analogamente deve ritenersi per l’attivita’ stragiudiziale, in particolare quando si tratti della stipulazione di contratti destinati alla lecita gestione dei beni del debitore concordatario. Nel caso in esame hanno certamente errato i giudici del merito, quando hanno escluso che siano prededucibili i crediti relativi all’attivita’ svolta dai professionisti in pendenza della procedura di concordato.

Quanto ai crediti relativi all’attivita’ svolta prima dell’ammissione al concordato, sarebbe stato necessario distinguere quantomeno le prestazioni eventualmente svolte per ottenere l’ammissione alla procedura e quelle strettamente connesse. Sicche’ il decreto impugnato va cassato con rinvio, perche’ i giudici del merito riconoscano la prededuzione per i crediti relativi alle prestazioni professionali svolte in pendenza del concordato e ve-rifichino analiticamente, per ciascuna delle prestazioni professionali precedenti, quali risultino funzionalmente destinate all’ammissione alla procedura di concordato.

 

P.Q.M.

 

La Corte rigetta il primo motivo del ricorso, accoglie il secondo, cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese al Tribunale di Napoli in diversa composizione.

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