Incidente stradale

Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza 11 settembre 2014, n. 19176

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMATUCCI Alfonso – Presidente
Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere
Dott. SESTINI Danilo – Consigliere
Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 6391-2011 proposto da:
(OMISSIS) SAS (OMISSIS), in persona del socio accomandatario e legale rappresentante sig. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 543/2010 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI, depositata il 15/12/2010 R.G.N. 581/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/07/2014 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. BASILE Tommaso che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d’appello di Cagliari, riformando la prima sentenza, ha condannato la (OMISSIS) s.a.s. a risarcire il danno alla persona subito dalla (OMISSIS) ed ha, altresi’, condannato la (OMISSIS), assicuratrice della (OMISSIS), a tenere indenne quest’ultima dagli effetti pregiudizievoli della sentenza, anche con riferimento alle spese del giudizio.
Propone ricorso per cassazione la (OMISSIS) attraverso tre motivi. Non si difendono gli intimati.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo (violazione articolo 1917 c.c., articolo 91 c.p.c.) la ricorrente – dopo aver trascritto brani degli atti processuali dei giudizi di merito nei quali, chiamata in garanzia la propria assicuratrice, chiedeva che le spese di causa fossero poste “a carico di chi ritenuto soccombente” – critica la sentenza impugnata per avere accolto la propria domanda di garanzia senza, pero’, porre a carico della compagnia le spese di entrambi i gradi di giudizio anche nel rapporto tra quest’ultima e se stessa. Precisa, infatti, che dal dispositivo della sentenza risulta accolta soltanto la propria domanda principale di essere tenuta indenne dagli effetti pregiudizievoli della sentenza, anche per le sole spese liquidate in favore della danneggiata/appellante, ma non anche quella relativa alle spese da se’ sostenute per resistere all’azione risarcitoria.
Il secondo motivo ed il terzo motivo lamentano la medesima circostanza sotto il profilo dell’omessa pronunzia e del vizio della motivazione.
I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, sono fondati.
A norma dell’articolo 1917 c.c., comma 3 le spese per resistere all’azione del danneggiato sono a carico dell’assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata.
La sentenza impugnata: ha dichiarato la responsabilita’ della (OMISSIS) relativamente all’incidente nel quale e’ rimasta danneggiata la (OMISSIS); ha liquidato il danno; ha condannato la (OMISSIS) alla rifusione delle spese di entrambi i gradi del giudizio in favore della danneggiata; ha condannato la (OMISSIS) ha tenere indenne la (OMISSIS) “dagli effetti pregiudizievoli della sentenza, anche con riferimento alle spese del giudizio”. Ha del tutto omesso, invece, di provvedere, nel rapporto assicurata/assicuratrice, sulle spese sostenute dalla prima per resistere all’azione risarcitoria.
Spiega in proposito la giurisprudenza che nell’assicurazione per la responsabilita’ civile, la costituzione e difesa dell’assicurato, giustificata dall’instaurazione del giudizio da parte di chi assume di aver subito un danno, e’ svolta anche nell’interesse dell’assicuratore, ritualmente chiamato in causa, in quanto finalizzata all’obbiettivo ed imparziale accertamento dell’esistenza dell’obbligo di indennizzo. Pertanto, anche nel caso in cui nessun danno venga riconosciuto al terzo che ha promosso l’azione, l’assicuratore e’ tenuto a sopportare le spese di lite dell’assicurato, nei limiti stabiliti dall’articolo 1917 c.c., comma 3 (Cass. n. 5300/08; n. 2227/77).
Il ricorso deve essere, pertanto, accolto, con conseguente cassazione sul punto della sentenza impugnata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti, la questione puo’ essere decisa nel merito, con la condanna della (OMISSIS) a rimborsare alla (OMISSIS) le spese sopportate nei due gradi del giudizio di merito, nonche’ nel giudizio di cassazione, cosi’ come liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa nel punto di cui in motivazione la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, condanna la (OMISSIS) a rimborsare alla (OMISSIS) s.a.s. le spese dell’intero giudizio, che liquida: in euro 3160,00, di cui euro 160,00 per esborsi, per il primo grado; in euro 2585,00, di cui euro 85,00 per esborsi, per il grado d’appello; in euro 2700,00, di cui euro 200,00 per spese, per il giudizio di cassazione, oltre spese generali ed accessori di legge.

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