Cassazione 3

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

ordinanza 13 novembre 2014, n. 24187

Svolgimento del processo e motivi della decisione

È stata depositata in cancelleria la seguente relazione: “1. Con sentenza in data 20.06.2012 il Tribunale di L’Aquila – decidendo sull’appello proposto da P.C. nei confronti di Pa.An. , di Aquilav 2 s.n.c. e dell’Aurora Assicurazioni (già Winterthur Assicurazioni s.p.a. e poi Unipol Assicurazioni) — ha confermato la sentenza n. 518/2007 del Giudice di pace di L’Aquila di rigetto della domanda di risarcimento danni da incidente stradale, ritenendo che le dichiarazioni confessorie rese dal convenuto contumace Pa.An. (conducente dell’automezzo antagonista rispetto a quello del P. ) dovessero essere liberamente apprezzate in applicazione dell’art. 2733 cod. civ. in tema di confessione resa solo da alcuni litisconsorti.
In particolare la Corte territoriale ha ritenuto che le dichiarazioni dell’interrogando, valutate unitamente alle altre risultanze probatorie, non consentissero di ritenere acquisita la prova dell’effettivo accadimento dei fatti esposti a fondamento della domanda.
2. Avverso detta decisione ha proposto ricorso per cassazione P.C. formulando due motivi.
La Unipolsai Assicurazioni s.p.a. (nuova denominazione di Fondiaria SAI incorporante per fusione di Unipol Assicurazioni) ha resistito con controricorso.
Nessuna attività difensiva è stata, invece, svolta da parte degli altri due intimati.
3. Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 cod. proc. civ., in quanto il primo motivo appare destinato ad essere accolto nei soli riguardi di Pa.An. , assorbito l’altro motivo, apparendo, invece, nei confronti delle altre parti manifestamente infondato.
4. Con i motivi di ricorso si denuncia: I) ai sensi dell’art. 360 n.3 cod. proc. civ. violazione o falsa applicazione degli artt. 2697 e 2733 cod. civ.; II) ai sensi dell’art. 360 n.5 cod. proc. civ. omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.
4.1. Relativamente al primo motivo va premesso che è incontroverso che il veicolo asseritamente antagonista del P. era di proprietà della Aquilav 2 di Pa. A. & C, mentre le dichiarazioni confessorie della cui valenza si controverte sono state rese dal conducente Pa.An. (cfr. in particolare pag. 6 del ricorso, laddove si riporta la risposta al primo capitolo di interrogatorio indirizzato al Pa.An. , quale conducente del furgone Nissan “di proprietà della S.n.c. Aquilav di Pa.Al. & C”).
Orbene il conducente del veicolo assicurato non è litisconsorte necessario della c.ia di assicurazioni e/o del proprietario-assicurato. Infatti, il litisconsorzio necessario, di cui all’art. 144 d. Lgs. n. 209 del 2005 (Codice delle assicurazioni) sussiste solo tra il responsabile (il proprietario del veicolo) e l’assicuratore, mentre non sussiste, a norma dell’art. 2054 cod. civ. comma 3, tra il conducente e tale assicuratore, ovvero tra il primo ed il proprietario, in tal caso derivando soltanto un’ipotesi di obbligazione solidale e quindi di litisconsorzio facoltativo. Ciò comporta che nei confronti dell’assicuratore e del proprietario del veicolo le affermazioni confessorie rese dal conducente vanno liberamente apprezzate dal giudice di merito, come è avvenuto nella fattispecie, mentre esse fanno piena prova a norma degli artt. 2733-2755 c.c. nei confronti del conducente confitente (Cass. 07 maggio 2007, n. 10304).
Invero – tenuto conto che secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, conforme all’indirizzo segnato dalle Sezioni Unite con sentenza 5 maggio 2006 n. 10311, in ipotesi di litisconsorzio necessario, la confessione resa da uno dei litisconsorti è liberamente apprezzata dal Giudice in relazione a tutti i litisconsorti e, quindi, anche nei confronti del confitente ai sensi dell’art. 2733 co. 3 cod. civ.— a fortiori deve ritenersi che la confessione proveniente da un soggetto che non è litisconsorte necessario, quale il conducente – non proprietario, debba essere liberamente apprezzata, nei riguardi dell’assicuratore e del proprietario (diverso dal conducente-confitente).
In tal caso, peraltro, come rileva parte ricorrente (cfr. pag. 12 del ricorso) proprio perché ricorre un’ipotesi di litisconsorzio facoltativo, le dichiarazioni avranno valore di prova legale nei confronti del (solo) confitente.
Valga considerare che la soluzione individuata da Sezioni unite n. 10311 del 2006 muove dalla considerazione del coinvolgimento inscindibile tra il rapporto di danno, originato dal fatto illecito dell’assicurato e il rapporto assicurativo, con conseguente necessità di una decisione uniforme per i relativi soggetti; laddove tale esigenza non è ravvisabile con riguardo agli obbligati solidali, in relazione ai quali ricorre un’ipotesi di litisconsorzio facoltativo.
4.2. Detto ciò, mentre il secondo motivo di ricorso risulta assorbito con riguardo ad Pa.An. , occorre rilevare — per quanto riguarda la posizione delle altre due parti originarie convenute — che il Giudice di appello, nell’esercizio del potere discrezionale di apprezzamento delle risultanze probatorie, ha adeguatamente motivato sulle ragioni per cui la ricostruzione del sinistro, quale rappresentata dal confitente, non appariva convincente, segnatamente evidenziando non solo e non tanto come fosse assolutamente neutra la deposizione del teste C. , ma anche come le dichiarazioni del teste I. (peraltro, neanche lui presente al momento del sinistro) fossero contraddette dalla testimonianza Co. (che in definitiva smentiva la ricostruzione del fatto, operata dal conducente) e come la prospettazione attorea non trovasse conforto neppure nella relazione del c.t.u..
4.3. Si rammenta che il giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico – formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta in via esclusiva il compito di individuare le fonti del proprio convincimento e di dare adeguata contezza dell’iter logico – argomentativo seguito per giungere ad una determinata conclusione. Ne consegue che il preteso vizio della motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della stessa, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato o insufficiente esame di punti “decisivi” della controversia, ovvero quando esista insanabile contrasto fra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico – giuridico posto a base della decisione (ex plurimis Cass. 26 gennaio 2007 n. 17.2007 n. 1754; Cass. 21 agosto 2006 n. 18214; Cass. 20 aprile 2006 n. 9234); il che non è dato ravvisare nella specie.
5. In definitiva si propone il rigetto di entrambi i motivi nei confronti della Unipolsai s.p.a. e della Aquilav 2 s.n.c. e l’accoglimento del primo motivo, assorbito l’altro, nei confronti di Pa.An. ”.
A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il Collegio – esaminati i rilievi contenuti nella memoria che non hanno evidenziato profili tali da condurre ad una decisione diversa da quella prospettata nella relazione – ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione stessa.
È appena il caso di aggiungere che — a tacere dell’inammissibilità della documentazione nuova allegata alla memoria — nessun rilievo può ascriversi alla circostanza che Pa.An. abbia assunto (successivamente alla resa confessione) la carica di liquidatore della società, atteso che l’interrogatorio venne reso dal predetto in proprio.
In conclusione il primo motivo di ricorso va accolto nei confronti del solo Pa.An. , assorbito il secondo; il ricorso va, invece, rigettato nei confronti delle altre parti. Ciò comporta la cassazione della sentenza impugnata limitatamente alla posizione del predetto Pa.An. e il rinvio alla Corte di appello di L’Aquila in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione nei rapporti tra l’odierno ricorrente e il medesimo Pa.An. .
Il rapporto processuale è, invece, definito con riguardo alle altre parti, per cui vanno regolate le spese del giudizio di cassazione: queste seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo alla stregua dei parametri di cui al D.M. n.55/2014 in favore della Unipolsai; mentre nulla deve disporsi con riguardo all’altra intimata, la s.n.c. Aquilav 2 di Pa. A. & C, che non ha svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo ricorso, assorbito il secondo, nei confronti del solo Pa.An. ; cassa la sentenza impugnata in relazione e rinvia anche per le spese del giudizio di cassazione alla Corte di appello di L’Aquila in diversa composizione; rigetta il ricorso nei confronti delle altre parti e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione in favore della resistente Unipolsai Assicurazioni s.p.a., liquidate in Euro 2.600,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi) oltre accessori come per legge e contributo spese generali.

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