Corte di Cassazione, sezione quinta penale, sentenza 2 novembre 2017, n. 50080. Nel reato di bancarotta documentale l’elemento psicologico del reato

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2.8. Sul trattamento sanzionatorio, il ricorso si risolve infine in difformi valutazioni di merito sulla significativita’ dell’intento dell’imputato di risanare la societa’, della regolare tenuta della contabilita’ e del comportamento processuale del (OMISSIS), elementi valutati nella sentenza impugnata e ritenuti irrilevanti a fronte della considerazione per la quale, pur in presenza di un iniziale programma risanatorio, l’imputato aveva cooperato con il (OMISSIS) nelle operazioni distrattive partecipando alla spoliazione della societa’.
3. I motivi dedotti dal ricorrente (OMISSIS) sono infondati.
3.1. Sull’affermazione di responsabilita’ per i fatti di bancarotta patrimoniale, le censure del ricorrente si incentrano nella critica alla ritenuta configurabilita’ del concorso dell’imputato nel reato, nella sua posizione di componente del consiglio di amministrazione privo di deleghe.
Sul punto, si osservava nella sentenza impugnata che il (OMISSIS) partecipava a tutte le riunioni del consiglio nelle quali si discuteva dell’operazione relativa all’erogazione della somma in favore della (OMISSIS) e disponeva direttamente il relativo bonifico, assumeva in proprio i poteri relativi alla gestione finanziaria della fallita e deteneva la carica di amministratore unico in diverse societa’ del gruppo riferibile al (OMISSIS); e si concludeva che dal complesso di questi elementi l’imputato appariva in grado di apprezzare la natura distrattiva dei trasferimenti di risorse verso le altre societa’.
Tanto appalesa in primo luogo l’infondatezza della doglianza di omessa motivazione sui dati indicativi della consapevolezza dell’imputato in ordine alle caratteristiche distrattive delle operazioni, per quanto detto invece
specificamente menzionati, ed al concorso del (OMISSIS) nelle stesse; concorso viceversa chiaramente delineato nella materiale partecipazione ad alcune delle condotte, quale il versamento in favore della (OMISSIS) mediante l’esecuzione del bonifico, e, in generale, nella mancata attivazione, a fronte di inequivocabili segnali di illiceita’ delle operazioni, dei poteri di controllo inerenti alla carica amministrativa rivestita dall’imputato.
Quanto in particolare ad uno degli elementi di cui si tratta, ovvero l’incarico del (OMISSIS) nella gestione finanziaria della societa’, e’ altresi’ infondata la censura per la quale l’esistenza di tale incarico sarebbe oggetto di un’affermazione immotivata. Il relativo passaggio della sentenza impugnata, nell’esame della posizione del (OMISSIS), richiama infatti implicitamente quanto precedentemente rilevato nella trattazione della posizione del (OMISSIS) in ordine alla circostanza per la quale il 4 dicembre 2002 il consiglio di amministrazione attribuiva fra l’altro al (OMISSIS) il predetto incarico.
Gli ulteriori rilievi del ricorrente sulla definizione delle linee strategiche della societa’ in epoca precedente all’ingresso del (OMISSIS) nella compagine amministrativa della (OMISSIS), e sull’attribuzione delle relative decisioni al (OMISSIS) secondo quanto affermato nella stessa sentenza impugnata, attengono a considerazioni in fatto e comunque ad aspetti irrilevanti rispetto all’impianto motivazionale della sentenza impugnata, nel quale la responsabilita’ dell’imputato era individuata per quanto detto nella partecipazione all’esecuzione di dette decisioni nella consapevolezza della loro illiceita’ e, comunque, nella mancata opposizione alle stesse, dolosa in quanto assistita da tale consapevolezza nella posizione amministrativa assunta dall’imputato.
3.2. Sull’affermazione di responsabilita’ per i fatti di bancarotta documentale, il dedotto vizio di omessa motivazione e’ insussistente nel momento in cui, a fronte di quanto osservato nella sentenza di primo grado in ordine all’attiva presenza dell’imputato nel consiglio di amministrazione della fallita ed all’astensione del (OMISSIS) dall’esercizio dei doveri di controllo sulla corretta contabilizzazione dei movimenti finanziari della societa’, nell’atto di appello era proposto un motivo generico, in quanto espresso in una contestazione della ravvisabilita’ del reato priva di precise deduzioni sulle argomentazioni dei giudici di merito, e pertanto inammissibile.
3.3. Considerazioni analoghe a quelle appena esposte valgono per il motivo relativo al diniego delle attenuanti generiche. Anche a questo proposito, infatti, il corrispondente motivo di appello era generico, e quindi inammissibile, laddove non si confrontava con la motivazione della sentenza di primo grado, articolata nel riferimento all’ingente importo delle distrazioni, alla capacita’ di ottenere i finanziamenti dai quali provenivano le somme distratte ed alla potenzialita’ criminale conseguentemente dimostrata, limitandosi a contrapporvi elementi diversi, quali il ruolo esecutivo, l’incensuratezza ed il comportamento processuale dell’imputato, all’evidenza ritenuti irrilevanti dai giudici di merito.
I ricorsi del (OMISSIS) e del (OMISSIS) devono pertanto essere rigettati, seguendone la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, nonche’ la sentenza di primo grado, limitatamente alla posizione del ricorrente (OMISSIS).
Dispone trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano per quanto di competenza.
Rigetta i ricorsi di (OMISSIS) e (OMISSIS), che condanna singolarmente al pagamento delle spese processuali.

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