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A fronte di cio’, e’ in primo luogo inconferente il richiamo del ricorrente alla riconducibilita’ dell’operazione alle dinamiche interne di un gruppo di societa’, con implicito riferimento alla ravvisabilita’ di vantaggi compensativi per la fallita.
La portata esimente di tali vantaggi compensativi, espressamente prevista per il reato di infedelta’ patrimoniale di cui all’articolo 2634 c.c., pur se estesa nella sua operativita’ ai reati di bancarotta dalla giurisprudenza di legittimita’ (Sez. 5, n. 49787 del 05/06/2013, Bellemans, Rv. 257562), presuppone, secondo gli stessi principi nell’occasione enunciati, non solo l’esistenza di un vantaggio complessivamente ricevuto dal gruppo a seguito delle operazioni, ma anche l’idoneita’ dello stesso a compensare efficacemente gli effetti immediatamente negativi cagionati alla societa’ fallita dalle operazioni, in modo che le stesse risultino non incidenti sulle ragioni dei creditori. Entrambe le condizioni sono, a ben vedere, espressione del particolare rigore che deve contraddistinguere le valutazioni sull’esistenza e la significativita’ di vantaggi compensativi in presenza dell’intervenuto fallimento della societa’; fallimento che inevitabilmente implica il pregiudizio per le posizioni creditorie. E’ in altre parole necessario, perche’ possa essere esclusa la rilevanza penale del fatto, che le operazioni contestate abbiano prodotto benefici indiretti tali da renderle in concreto ininfluenti sulla creazione di tale pregiudizio (Sez. 5, n. 30333 del 12/01/2016, Falciola, Rv. 267883).
Questa Corte Suprema ha peraltro avuto modo di precisare come l’allegazione di un siffatto vantaggio non sia sufficiente ad escludere la natura distrattiva dell’operazione; essendo altresi’ necessaria la dimostrazione non solo del compimento dell’operazione in una logica di gruppo, ma anche dell’esistenza di una saldo finale positivo che renda l’operazione stessa soltanto temporaneamente svantaggiosa, e quindi in conclusione non depauperativa, per la societa’ controllata (Sez. 5, n. 46689 del 30/06/2016, Coatti, Rv. 268675).
Nel caso di specie, oltre a non essere specificamente dedotto, nessun vantaggio compensativo e’ in concreto ravvisabile in un’operazione che, lungi dall’interessare nella sua interezza un gruppo di societa’, peraltro neppure definito compiutamente come tale dal ricorrente, intercorreva unicamente fra la (OMISSIS) e la (OMISSIS) e si traduceva soltanto nel ripianamento dell’esposizione
bancaria della seconda societa’, attribuendo alla fallita un debito, relativo alla restituzione della somma mutuata, di consistenza decisamente superiore a quello menzionato nel ricorso con riguardo alla fidejussione precedentemente prestata in favore della (OMISSIS), senza che alcuna contropartita a tale aggravio ne derivasse per la (OMISSIS).
Sono altresi’ irrilevanti le circostanze indicate dal ricorrente nell’essere stata l’operazione richiesta dall’istituto di credito, il che all’evidenza non incide sulla responsabilita’ degli amministratori della fallita in ordine alla disposizione della stessa, e inizialmente disposta dal coimputato (OMISSIS), tanto non escludendo la responsabilita’ del (OMISSIS) per averla seguita nell’ambito delle sue responsabilita’ amministrative; mentre si risolve anche in questo caso in una notazione in fatto, non consentita in questa sede, l’affermazione per la quale l’imputato sarebbe stato esautorato dalla carica prima della conclusione dell’operazione stessa.
2.5.2. Per i versamenti in favore della (OMISSIS), gli stessi erano ritenuti distrattivi in considerazione dell’insussistenza della causale dichiarata nelle fatture apparentemente emesse dalla beneficiaria, evidenziata dal mancato rinvenimento dei beni ivi indicati e delle relative bolle di consegna, di quanto riferito dal teste Serra sull’inoperativita’ della (OMISSIS) e dell’incompatibilita’ dell’oggetto sociale di quest’ultima con quello della (OMISSIS); osservando inoltre i giudici di merito che, pur essendo stati rilevati movimenti finanziari per un importo complessivo di Euro 694.551, inferiore a quello contestato, quest’ultimo corrispondeva comunque al credito indicato nella scheda contabile verso la (OMISSIS) e non posto in discussione dalla difesa.
A questa articolata ricostruzione, il ricorrente oppone genericamente la riproposizione della tesi dell’effettivita’ dei rapporti finanziari con la (OMISSIS), non confrontandosi con le argomentazioni della sentenza impugnata, e il richiamo al minore importo delle movimentazioni ricostruite rispetto al credito contestato, per quanto appena detto ritenuto irrilevante; e per il resto espone non consentiti rilievi in fatto sulla collocazione temporale dei versamenti rispetto al periodo di esercizio delle cariche amministrative da parte dell’imputato.
2.5.3. Per i versamenti in favore della (OMISSIS), la condotta distrattiva era individuata sia nella espressa qualificazione contabile degli stessi come finanziamenti, privi di contropartite, che nella successiva girata del relativo credito alla controllante (OMISSIS).
Gli elementi dei quali il ricorrente lamenta la mancata valutazione si riducono all’asserito esautoramento del (OMISSIS) ed alla riferibilita’ delle operazioni ai poteri assegnati al coimputato (OMISSIS), e quindi a considerazioni in fatto e comunque irrilevanti a fronte delle cariche amministrative assunte dall’imputato.
2.5.4. Per i versamenti in favore della (OMISSIS), la sentenza impugnata era motivata in base alla mancanza delle fatture, il cui saldo era indicato in contabilita’ come causale delle operazioni, ed alla carica di amministratore unico della societa’ beneficiaria, ricoperta dall’imputato.
Oltre ad un ennesimo riferimento in fatto all’estromissione dell’imputato dalla gestione della fallita, in questo caso peraltro superato dalla posizione gestionale del (OMISSIS) nella (OMISSIS), sulla quale nessun rilievo specifico e’ dedotto dal ricorrente, quest’ultimo propone per il resto ulteriori e non consentite deduzioni di merito sull’esistenza di contropartite dell’operazione, diverse dalla causale contabilmente indicata.
2.5.5. Per i versamenti in favore della (OMISSIS), la Corte territoriale osservava che gli stessi non avevano alcuna giustificazione nell’ambito di un rapporto nel quale le due societa’ risultavano garantirsi reciprocamente i rispettivi debiti.
Nel riferimento alla posizione della (OMISSIS) quale societa’ immobiliare del gruppo, il ricorrente deduce anche in questo caso la mancata valutazione di vantaggi compensativi, per i quali non possono che richiamarsi le considerazioni svolte al precedente punto 2.5.1 in ordine sia all’omessa specificazione della natura di tali vantaggi che all’impossibilita’ di ravvisare gli stessi in un’operazione limitata alle due societa’ indicate ed al trasferimento di risorse dalla (OMISSIS) alla (OMISSIS) senza alcun utile per la prima e per il gruppo. Per il resto, il ricorso propone ancora rilievi in fatto sull’esautoramento del (OMISSIS), che non tengono conto delle cariche rivestite dallo stesso non solo nella fallita, ma anche, come osservato nella sentenza impugnato, nella stessa (OMISSIS).
2.6. Sulla configurabilita’, nel versamento in favore della (OMISSIS), del diverso reato di bancarotta preferenziale nella forma della simulazione di un titolo di prelazione, deve rilevarsi che quest’ultima fattispecie, come gia’ correttamente osservato nella sentenza impugnata, non puo’ essere ravvisata in una situazione nella quale a mutare non era solo la natura del credito vantato dalla (OMISSIS), riqualificato da chirografario a privilegiato, ma anche l’identita’ della posizione debitoria, che dalla (OMISSIS) veniva trasferita alla (OMISSIS); la quale si trovava, a conclusione dell’operazione, ad aver contratto il debito per la restituzione di una somma mutuata in realta’ destinata a sanare la partita debitoria della (OMISSIS).
Sono irrilevanti in contrario le considerazioni svolte all’odierna udienza dai difensori del ricorrente, per le quali il mutuo avrebbe consentito anche il pagamento del debito gravante sulla fallita in conseguenza della fidejussione prestata in favore della (OMISSIS). Tanto non esclude infatti che l’operazione costituiva a carico della (OMISSIS) un diverso e piu’ oneroso debito, dato dal diretto obbligo di restituzione della somma mutuata, che non puo’ essere considerato quale risultato della ristrutturazione della precedente obbligazione fidejussoria.
2.7. Sulla configurabilita’ dell’aggravante del danno di rilevante gravita’, e’ in primo luogo irrilevante il dato dedotto dal ricorrente nella contestazione della stessa unicamente per il reato di bancarotta documentale, non incompatibile con la sussistenza della circostanza.
Quanto all’ulteriore questione posta dal ricorrente in ordine alla dedotta impossibilita’ di ravvisare l’aggravante per i fatti di bancarotta societaria, questa Corte, pur in presenza di una pronuncia in tal senso (Sez. 5, n. 8828 del 18/12/2009, Truzzi, Rv. 246154), ritiene di aderire al successivo e prevalente orientamento, per il quale l’aggravante e’ applicabile anche alle fattispecie di bancarotta impropria in esame (Sez. 5, n. 38978 del 16/07/2013, Fregnan, Rv. 257762; Sez. 5, n. 2903 del 22/03/2013, Venturato, Rv. 258446; Sez. 5, n. 18695 del 21/01/2013, Liori, Rv. 255839; Sez. 5, n. 10791 del 25/01/2012, Bonomo, Rv. 252009; Sez. 5, n. 127 dell’08/11/2011, dep. 2012, Pennino, Rv. 252664); prevalenza in considerazione della quale che esclude la sussistenza delle condizioni per la rimessione della questione alle Sezioni Unite di questa Corte, sollecitata in via subordinata dal ricorrente.
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