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2.1. Sulla revoca dell’ammissione di testi a difesa nel giudizio di primo grado, il relativo motivo di appello, del quale il ricorrente lamenta l’omessa valutazione, era proposto in termini generici, non risultando dedotta la significativita’ delle circostanze oggetto delle testimonianze a contrasto degli elementi probatori posto a sostegno della decisione di condanna. Tenuto conto di questo, la conferma che con la sentenza impugnata veniva data alla ritenuta decisivita’ di detti elementi, unitamente al richiamo del provvedimento con il quale il Tribunale disponeva la revoca dell’ammissione delle prove in considerazione dell’acquisizione degli elementi stessi, costituisce implicita quanto adeguata motivazione sul punto.
2.2. Sulla sussistenza dei fatti di bancarotta documentale, la sentenza impugnata era motivata in base alla mancanza di riscontri documentali che riferissero all’attivita’ imprenditoriale le operazioni di giroconto e di compensazione annotate nella contabilita’, ai versamenti di somme in conto capitale in misura inferiore agli importi degli aumenti deliberati, all’omessa registrazione di operazioni rilevanti effettuate nel 2003 e dell’erogazione delle somme in favore delle altre societa’ ed all’eliminazione dei crediti nei confronti di queste ultime mediante un anomalo giroconto verso un’unica posizione creditoria riferita incomprensibilmente allo stabilimento di Asti.
Siffatta motivazione non incorre nel lamentato vizio di contraddittorieta’ intrinseca rispetto all’affermazione della regolare tenuta delle scritture ed all’avvenuta ricostruzione dei movimenti ritenuti distrattivi. Della regolarita’ della contabilita’ si dava invero atto per il solo aspetto formale, individuandosi la sussistenza del reato contestato nella difformita’ fra tali formali registrazioni ed effettivi movimenti finanziari; e, per altro verso, il reato contestato e’ ravvisabile non solo quando la ricostruzione contabile sia assolutamente impossibile, ma anche laddove la stessa sia ottenuta con accertamenti di particolare diligenza (Sez. 5, n. 45174 del 22/05/2015, Faragona, Rv. 265682; Sez. 5, n. 21588 del 19/04/2010, Suardi, Rv. 247965).
Neppure si espone, la sentenza impugnata, alla censura di contraddittorieta’ estrinseca dedotta dal ricorrente con riguardo alla circostanza per la quale il (OMISSIS) sarebbe stato estromesso dall’amministrazione della fallita allorche’ si manifestavano le segnalate anomalie contabili. Tale circostanza, qui come per altre censure che saranno di seguito esaminate, e’ infatti oggetto di una mera deduzione di merito, non consentita in questa sede a fronte del coerente riferimento della Corte territoriale alla pregnante posizione gestionale assunta dal (OMISSIS) quale amministratore delegato della societa’ dal 21 settembre 2001 e presidente del consiglio di amministrazione dal 27 marzo 2002 alla fine del 2003, e comunque irrilevante rispetto ai doveri di controllo derivanti da siffatta posizione.
2.3. Sull’elemento psicologico del reato di bancarotta documentale, posto che detto reato e’ in concreto contestato all’imputato nei termini non di una mera omissione nella tenuta della contabilita’ – nel qual caso sarebbe richiesto il dolo qualificato individuato dalla giurisprudenza di legittimita’ nella volonta’ di impedire la ricostruzione dei fatti gestionali e cosi’ occultare gli stessi al controllo dei creditori, con il conseguente pregiudizio per gli stessi (Sez. 5, n. 11115 del 22/01/2015, Di Cosimo, Rv. 262915; Sez. 5, n. 25432 del 11/04/2012, De Mitri, Rv. 252992; Sez. 5, n. 32173 del 11/06/2009, Drago, Rv. 244494) – ma dell’impossibilita’ di ricostruire i movimenti finanziari della fallita in conseguenza della mancata o anomala contabilizzazione di determinate operazioni, il relativo coefficiente soggettivo si atteggia nella forma del dolo generico, dato dalla consapevolezza che tali modalita’ di registrazione contabile possano produrre le descritte conseguenze in tema di irricostruibilita’ dell’andamento gestionale (Sez. 5, n. 48523 del 06/10/2011, Barbieri, Rv. 251709; Sez. 5, n. 21872 del 25/03/2010, Laudiero, Rv. 247444).
In questa prospettiva, il riferimento della sentenza impugnata alle concrete forme esecutive della condotta, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, e’ tutt’altro che irrilevante, essendo invece adeguato nel motivare, in base all’entita’ ad alla pluralita’ delle anomalie contabili, la sussistenza del dolo come appena individuato. Mentre e’ invece irrilevante, nella stessa ottica, l’accenno del ricorso a quanto affermato nell’atto di appello con riguardo all’asserito intento dell’imputato di agire allo scopo del rilancio della societa’, non incompatibile con la consapevolezza delle conseguenze della condotta sulla possibilita’ di ricostruire il complesso dei movimenti finanziari della fallita; il che esclude la sussistenza del lamentato vizio di omessa motivazione su una deduzione per quanto detto non decisiva.
2.4. Sulla configurabilita’ della contestata bancarotta patrimoniale, la Corte territoriale osservava che, per quanto anticipato al punto precedente, il (OMISSIS) esercitava ruoli gestionali nella fallita in un periodo nel quale la stessa manifestava gia’ sintomi di crisi, di cui si parlava anche nelle riunioni del consiglio di amministrazione, dati da dismissioni, tentativi di rilancio e ben due aumenti di capitale nel corso degli anni 2002 e 2003; e che, in questo contesto, il 4 dicembre 2002 il consiglio di amministrazione incaricava il (OMISSIS) di reperire affidamenti. E da cio’ concludeva, senza incorrere in vizi logici, per l’inevitabile coinvolgimento dell’imputato nelle operazioni distrattive che in quel periodo venivano effettuate.
Il ricorrente si limita a censurare in questa prospettiva la mancata valutazione dell’asserita volonta’ dell’imputato di operare per la ripresa della societa’ e dell’affidabilita’ del (OMISSIS), che non avrebbe consentito al (OMISSIS) di percepirne gli intenti distrattivi; considerazioni, queste, che si rivelano prive di decisivita’ rispetto ad un quadro motivazionale che evidenziava l’impossibilita’ per il (OMISSIS), nella sua posizione, di non apprezzare gli effetti depauperativi delle operazioni contestate. Ne’ e’ ravvisabile la dedotta contraddizione con il rilascio di deleghe, da parte dell’imputato, a dirigenti facenti parte della precedente compagine gestionale, circostanza non incompatibile con la posizione soggettiva attribuita al (OMISSIS).
2.5. Sulla sussistenza delle singole condotte distrattive contestate, si rivelano infondate le censure di omessa valutazione di circostanze favorevoli alla difesa, proposte dal ricorrente con riguardo a tutte le distrazioni contestate.
2.5.1. Per il versamento in favore della (OMISSIS), l’operazione era ricostruita nell’estinzione di un’esposizione di quest’ultima societa’ verso la (OMISSIS), oggetto di un credito chirografario dell’istituto di credito, con contestuale costituzione di un credito viceversa privilegiato della banca nei confronti della fallita, in quanto garantito da ipoteca su un’immobile della (OMISSIS), in relazione al mutuo della somma poi ceduta alla (OMISSIS).
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