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Nella funzione di diagnosi e cura propria dell’attivita’ sanitaria la soddisfazione delle indicate condizioni ne consente l’esercizio in tutte le branche della medicina, con la sola esclusione di quelle riservate per legge a coloro che abbiano conseguito un apposito diploma o specializzazione (Sez. 6, n. 49116 del 25/09/2003, Monea, Rv. 227437; in termini: Sez. 6, n. 11004 del 26/02/2009, Ligresti, Rv. 242927; Sez. 6, n. 50012 del 12/11/2015, Ladisi, Rv. 265898), rimanendo, nel resto, le specializzazioni post laurea percorsi di formazione integrativi di una medesima professionalita’ e rispettosi della sostanziale, indistinta ed onnicomprensiva competenza propria dell’arte medica.
4.2. L’iscrizione all’albo dei medici abilita di per se’ allo svolgimento dell’attivita’ chirurgica non essendo richiesto anche il possesso del diploma di specializzazione nei diversi settori della chirurgia e quindi non integra il reato di cui all’articolo 348 cod. pen. la condotta del medico che esegua interventi di chirurgia plastica pur non avendo conseguito la specializzazione in Chirurgia plastica ricostruttiva ed estetica (Sez. 6, n. 50012 cit.).
4.3. Il superamento dell’esame di Stato per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione di medico-chirurgo lascia in tal caso soddisfatta, per una scelta operata dal legislatore ordinario (L. 8 dicembre 1956, n. 1378 di riattivazione degli “Esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni”), la formazione richiesta a tutela del diritto alla salute senza che sia necessario, nella natura interdisciplinare delle stesse, per l’esercizio di quelle branche della medicina che corrispondono alle varie specializzazioni in chirurgia, un ulteriore titolo abilitativo la’ dove la previsione di una pluralita’ di specializzazioni nel settore risponde alla diversa finalita’ di attuazione di direttive comunitarie di orientamento.
5. La prospettiva e’ destinata a mutare dove sia la legge ordinaria a subordinare l’esercizio della professione medica a corsi di laurea distinti da quello in Medicina e Chirurgia che, partitamente disciplinati in via amministrativa per previsione di distinte abilitazioni e forme di pubblicita’ e controllo derivanti dall’iscrizione a distinti albi professionali, valgono ad individuare altrettanti e diversi profili professionali, segnati, ciascuno, da competenza tipica o riservata.
Tanto avviene per l’esercizio professionale-specialistico della radiodiagnostica, della radioterapia e della medicina nucleare (Decreto Legislativo 7 marzo 1995, n. 230, articolo 110 la cui regolamentazione e’ stata demandata ad apposito decreto, poi intervenuto il 21 febbraio 1997); per l’attivita’ del medico competente ai sensi della normativa per la tutela dei lavoratori (il Decreto Legislativo 15 agosto 1991, n. 277, articolo 55 e del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, articolo 38); per l’attivita’ dello psicoterapeuta (L. 18 febbraio 1989, n. 56).
6. In siffatto scrutinato ambito si colloca la disciplina della professione sanitaria di odontoiatra.
6.1. A seguito dell’approvazione delle direttive del Consiglio delle Comunita’ Europee del 27 luglio 1978, direttiva 78/686/CEE – concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di dentista e comportante misure destinate ad agevolare l’esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi – e direttiva 78/687/CEE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per le attivita’ di dentista -, con il Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1980, n. 315 ha trovato istituzione il corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria.
6.2. Con la L. 24 luglio 1985, n. 409, titolata “Istituzione della professione sanitaria di odontoiatra e disposizioni relative al diritto di stabilimento ed alla libera circolazione di servizi da parte dei dentisti cittadini di Stati membri delle Comunita’ Europee” ed i successivi provvedimenti – la L. 31 ottobre 1988, n. 471 ed il Decreto Legislativo 13 ottobre 1998, n. 386 -, in organica attuazione della normativa comunitaria, si stabilisce che la professione di odontoiatra venga esercitata “da coloro che sono in possesso del diploma di laurea in odontoiatria e protesi dentaria e della relativa abilitazione all’esercizio professionale, conseguita a seguito del superamento di apposito esame di Stato” (articolo 1 come modificato dalla L. 3 febbraio 2003, n. 14, articolo 13; articolo 2, comma 1 e articolo 3 cit.) e viene definita la materia di competenza della nuova figura sanitaria come comprensiva delle “attivita’ inerenti alla diagnosi ed alla terapia delle malattie ed anomalie congenite ed acquisite dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti, nonche’ alla prevenzione ed alla riabilitazione odontoiatriche” (L. n. 409 cit., articolo 2, comma 1).
Vige un generale regime di incompatibilita’ tra iscrizione all’albo degli odontoiatri e l’iscrizione ad altri albi professionali (articolo 4, comma 3) e si riconosce facolta’ di iscrizione a peculiari categorie di medici (articolo 4, comma 2; articolo 20, comma 1) tra i quali rientrano i laureati in medicina e chirurgia abilitati all’esercizio professionale che abbiano iniziato la formazione universitaria prima del 28 gennaio 1980 o dopo detta data ed entro quella del 31 dicembre 1984, avendo superato la prova attitudinale prevista dal Decreto Legislativo n. 386 del 1998 o trovandosi in possesso dei diplomi di specializzazione indicati nell’articolo 19, comma 3 e nell’articolo 20, comma 1, lettera b) (odontoiatria e protesi dentaria, chirurgia odontostomatologica, odontostomatologia, ortognatodonzia).
6.3. L’esercizio della professione e’ quindi, in via ordinaria consentito, ferme le deroghe individuate dalla disciplina transitoria dovuta dalla necessita’ di disciplinare con i dovuti distinguo di posizioni peculiarmente connotate dalle diverse discipline determinate dal susseguirsi delle fonti, a colui che, conseguita la laurea in odontoiatria e protesi dentaria, abbia superato l’esame di Stato e sia iscritto al relativo albo.
6.4. L’assetto segnato dall’indicata normativa e’ in stretta coerenza con le decisioni della Corte di Giustizia che nel tempo hanno eliminato quei contenuti della disciplina interna diretti a stabilizzare la particolare situazione esistente in ambito nazionale prima dell’entrata in vigore delle direttive CEE.
6.4.1. Gia’ oggetto di valutazione da parte dell’articolo 19 della direttiva 78/686/CEE, che in via transitoria per l’Italia aveva riconosciuto, ai fini dell’esercizio dell’attivita’ di odontoiatra, il titolo di medico chirurgo rilasciato a professionisti che avevano iniziato la loro formazione universitaria prima del 28 gennaio 1980, la normativa nazionale con la L. 31 ottobre 1988, n. 471, recante norme concernenti l’opzione, per i laureati in medicina e chirurgia, per l’iscrizione all’albo degli odontoiatri, aveva previsto che il termine stabilito dall’articolo 19 della direttiva indicata fosse esteso fino a ricomprendere l’anno accademico 1984/1985.
6.4.2. La sentenza della Corte di Giustizia del 1 giugno 1995, nella causa C-40/93, condannava l’Italia dichiarando la violazione degli obblighi derivanti dal combinato disposto dell’articolo 19 della direttiva 78/686/CEE e dell’articolo 1 della direttiva 78/687/CEE, censurava la L. n. 471 del 1988 perche’ ammetteva all’esercizio dell’attivita’ di dentista professionisti che non disponevano di una formazione conforme alla direttiva 78/687/CEE, creando una categoria di dentisti autorizzati ad esercitare la professione sul territorio nazionale non corrispondente ad alcuna delle categorie previste dalle direttive comunitarie sopra citate.
6.4.3. Con il Decreto Legislativo 13 ottobre 1998, n. 386, ispirato ai principi fissati nella sentenza del 1 giugno 1995 sopra menzionata ed in considerazione della situazione in cui venivano a trovarsi i professionisti ivi contemplati, all’esito di misure negoziate con la Commissione Europea, si subordino’, quanto ai laureati negli anni accademici tra il 1980/81 ed il 1984/85 in possesso dell’abilitazione professionale, la prosecuzione dell’attivita’ professionale al superamento di una specifica prova attitudinale di contenuto formativo (disciplinata dal Decreto Ministeriale 19 aprile 2000, con dispensa dei medici specialisti in campo odontoiatrico per Avviso del Ministero della Sanita’ del 20 luglio 2000) che garantiva il possesso dei requisiti formativi indicati come necessari dalla direttiva 78/687/CEE per l’esercizio della professione di odontoiatra.
Previsione superata dall’introduzione del nuovo secondo paragrafo dell’articolo 19 della direttiva n. 78/686/CEE operata dalla direttiva 2001/19/CE e dalla disciplina nazionale di recepimento (Decreto Legislativo 8 luglio 2003, n. 277, articolo 4 “Attuazione della direttiva 2001/19/CE che modifica le direttive del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali e le direttive del Consiglio concernenti le professioni di infermiere professionale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico”, di modifica della L. n. 409 del 1985, articolo 19, comma 1).
6.4.4. Successivamente con la L. 3 febbraio 2003, n. 14 (legge Comunitaria 2002), si abrogava (articolo 13, ultimo comma) l’istituto dell'”annotazione” per l’esercizio dell’attivita’ odontoiatrica, previsto dalla L. 24 luglio 1985, n. 409 (articolo 1, seconda parte, articolo 4, comma 2 e articolo 5), in attuazione della sentenza della Corte di Giustizia delle Comunita’ Europee del 29 novembre 2001, causa C-202/99, pervenendosi in tal modo all’eliminazione di un secondo sistema di formazione che aveva sino ad allora consentito ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati alla professione ed in possesso di un diploma di specializzazione in campo odontoiatrico, di iscriversi all’albo degli odontoiatri o dei medici chirurghi con apposita annotazione relativa alla specifica specializzazione e conservazione del diritto all’esercizio della professione di odontoiatra.
6.5. La L. n. 409 del 1985 – segnata da interventi normativi diretti a riallinearne i contenuti ai principi comunitari, e da pronunce della Corte costituzionale, intervenuta a riequilibrare le posizioni dei laureati ricompresi nella disciplina transitoria nazionale quanto alla facolta’, loro riconosciuta, di iscrizione all’albo professionale degli odontoiatri ed ai termini di esercizio (Corte cost. sentenza n. 100 del 9 marzo 1989) – ha conclusivamente attribuito l’esercizio dell’odontoiatria ai laureati in odontoiatria e protesi dentaria iscritti al relativo separato albo, istituito presso ogni ordine dei medici-chirurghi (articolo 4).
Si tratta di modalita’ pienamente rispettose dello schema gia’ fatto proprio dalla previsione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, articolo 13 contenente l’Approvazione del regolamento per la esecuzione del Decreto Legislativo 13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell’esercizio delle professioni stesse’, che all’iscrizione nell’Albo professionale connette il diritto al libero esercizio della professione.

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