Cassazione 3

Suprema Corte di Cassazione

sezione V

sentenza 13 ottobre 2014, n. 42809

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAVANI Piero – Presidente
Dott. VESSICHELLI Maria – Consigliere
Dott. ZAZA Carlo – rel. Consigliere
Dott. PEZZULLO Rosa – Consigliere
Dott. MICHELI Paolo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. (OMISSIS), nato a (OMISSIS);
2. (OMISSIS), nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 25/10/2012 della Corte d’Appello di Bologna;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;

udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. IZZO Gioacchino, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito per le societa’ in amministrazione straordinaria costituite parti civili l’avv. (OMISSIS), che ha concluso per il rigetto del ricorso del (OMISSIS), nei confronti del quale la stessa e’ costituita, depositando nota spese;

uditi per l’imputato (OMISSIS) l’avv. (OMISSIS), anche in sostituzione dell’avv. (OMISSIS), e per l’imputato (OMISSIS) l’avv. (OMISSIS), che ha concluso per l’accoglimento dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Rimini del 10/07/2008, veniva confermata l’affermazione di responsabilita’ di (OMISSIS), quale amministratore di fatto e di diritto della (OMISSIS) s.p.a., della (OMISSIS) s.p.a., della (OMISSIS) s.p.a. e della (OMISSIS) s.p.a., societa’ facenti parte del Gruppo (OMISSIS), dichiarato in stato di insolvenza dal Tribunale di Rimini e in amministrazione straordinaria dall’08/10/2003,
1.1. per il reato di cui all’articolo 2621 c.c., Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, articoli 216 e 223, commesso esponendo fatti non rispondenti al vero, nei bilanci della (OMISSIS) dal 1997 al 2002 ed in quelli consolidati della (OMISSIS) dal 2000 al 2002, con l’appostazione di utili derivanti dall’annotazione di fatture fittizie dal 1997 al 2000, la contabilizzazione di tali utili fittizi nel 2001 e nel 2002 e la registrazione dal 2000 al 2002 di rimanenze superiori a quelle reali, cosi’ concorrendo a cagionare il dissesto; e falsificando le scritture contabili con l’annotazione di fatture fittizie emesse dalle societa’ (OMISSIS) s.r.l., (OMISSIS) s.r.l., (OMISSIS) s.r.l., (OMISSIS) s.p.a. e (OMISSIS) s.r.l. e (OMISSIS), di fatture recanti la falsa denominazione (OMISSIS) e di fatture di acquisto da altre societa’ del gruppo di beni e servizi di allestimento dei punti vendita per importi superiori a quelli effettivi (capo C);
1.2. per il reato di cui al Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, articolo 216, commesso falsificando le scritture contabili con l’annotazione del pagamento di false forniture della (OMISSIS) dal 23/10/2001 al 15/01/2002, poi utilizzate per simulare incassi fittizi dei punti vendita (capo D);
1.3. per il reato di cui al Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, articoli 216 e 223, commesso distraendo somme derivanti dal pagamento di fatture fittizie della (OMISSIS) dal 26/09/2002 al 06/01/2003, della (OMISSIS) s.r.l. nel 2003 e della (OMISSIS) nel 2002, dal pagamento a quest’ultima societa’ di importi costituenti duplicazione di quelli gia’ corrisposti ad altre societa’ del gruppo per l’allestimento di punti vendita in Polonia e in Ungheria dal 2000 al 2003, dalla sovrafatturazione di costi per l’allestimento di punti vendita, dalla sopravalutazione dei valori del magazzino, da versamenti alla (OMISSIS) s.r.l. per operazioni estranee all’oggetto sociale e dal pagamento a se’ stesso di compensi non spettanti; e cagionando il dissesto per effetto delle descritte operazioni e di quelle di cui ai capi precedenti e dell’ulteriore operazione dolosa costituita dall’acquisizione l’11/07/2002 della (OMISSIS) s.p.a. nonostante lo stato di crisi economica e finanziaria di quest’ultima e il gravissimo indebitamento del gruppo (OMISSIS) (capo B).
2. Venivano altresi’ confermate l’affermazione di responsabilita’ di (OMISSIS) per il reato continuato di cui all’articolo 648 bis c.p., commesso ostacolando l’identificazione di somme provenienti dal reato di bancarotta fraudolenta per distrazione di cui al capo B con l’apertura il 30/08/2002, presso la banca (OMISSIS), di un conto corrente denominato (OMISSIS), sul quale venivano accreditati dal 26/09/2002 al 06/01/2003 gli importi di euro 8.999.964 corrispondenti ai fittizi pagamenti alla (OMISSIS), e dal quale venivano poi prelevate dal 02/10/2002 al 22/07/2003 somme per complessivi euro 8.830.000; e la condanna di (OMISSIS) alla pena di anni tre di reclusione ed euro 3.000 di multa.
3. La sentenza di primo grado veniva riformata con la declaratoria di estinzione per prescrizione di ulteriori reati contestati al (OMISSIS) e la conseguente rideterminazione della pena nei confronti dello stesso in anni sette di reclusione.
4. Veniva infine confermata la condanna del (OMISSIS) e del (OMISSIS) al risarcimento dei danni in favore delle parti civili.
5. Gli imputati ricorrono sui punti e per i motivi di seguito indicati.
5.1. Sull’affermazione di responsabilita’ per la condotta di bancarotta impropria per causazione dolosa del fallimento, contestata al capo B nell’acquisizione della (OMISSIS), il ricorrente (OMISSIS) deduce mancanza di motivazione, in ordine al carattere intenzionalmente fraudolento che contraddistingue il reato contestato, nel riferimento ad una mera rischiosita’ dell’operazione, a fronte della circostanza per la quale i consulenti, i revisori e gli altri esperti che si erano occupati della questione, nei confronti di nessuno dei quali era stato sollevato alcun addebito, aveva rappresentato la natura non vantaggiosa dell’acquisizione.
5.2. Sul ritenuto concorso fra tutti i fatti contestati, il ricorrente (OMISSIS) deduce violazione di legge nell’individuazione di un reato autonomo nei fatti di bancarotta impropria per dolosa causazione del fallimento, di cui al capo B, indicati nelle condotte distrattive contestate nello stesso e in altri capi, e pertanto assorbiti nelle imputazioni di bancarotta fraudolenta patrimoniale. Lamenta rileva ulteriori violazioni di legge nella condanna per i fatti di bancarotta fraudolenta documentale di cui al capo D, nonostante gli stessi fossero gia’ contestati al capo C nell’espresso riferimento all’annotazione delle fatture apparentemente emesse dalla (OMISSIS), e comunque nella ritenuta riconducibilita’ della condotta alla fattispecie incriminatrice tipica, e contraddittorieta’ della motivazione laddove nella stessa si riteneva la pena inflitta per il reato di cui al capo C come determinata in misura base e non aumentata per effetto della pluralita’ dei contestati addebiti di bancarotta impropria societaria e bancarotta fraudolenta documentale.
5.3. Sulla sussistenza della condotta contestata, il ricorrente (OMISSIS), premesso che la stessa Corte territoriale ammetteva come il conto corrente presso la banca svizzera fosse stato aperto da (OMISSIS) e fosse a questi unicamente intestato, deduce violazione di legge ed illogicita’ della motivazione sul contributo concorsuale di (OMISSIS) all’operazione nel mero riferimento alla procura allo stesso rilasciata dal padre e nel richiamo ad operazioni effettuate sul conto successivamente all’apertura dello stesso, estranee all’imputazione contestata ed alla nozione di ostacolo all’identificazione della provenienza delittuosa del denaro. Rileva ulteriore violazione di legge e contraddittorieta’ della motivazione nell’indicazione quale reato presupposto, posto che la stessa Corte territoriale ammetteva come lo stesso non potesse essere individuato nel delitto di bancarotta fraudolenta in quanto consumatosi successivamente alle contestate condotte di riciclaggio con la dichiarazione di insolvenza, di un reato di ricettazione commesso da (OMISSIS) con l’acquisizione di somme provenienti da appropriazioni indebite degli amministratori del Gruppo (OMISSIS), in realta’ non configurabile per essere stato (OMISSIS) ritenuto concorrente nel reato di bancarotta fraudolenta, e comunque risultato di una non consentita immutazione dell’addebito contestato.
5.4. Sulla qualificazione giuridica della condotta contestata, il ricorrente (OMISSIS) deduce violazione di legge nella ritenuta ravvisabilita’ del reato di riciclaggio e non di quello di concorso nella ricettazione che la stessa Corte territoriale ritiene configurabile nei confronti di (OMISSIS); e comunque violazione di legge, laddove reato presupposto del riciclaggio sia ritenuto quello di appropriazione indebita, punito con pena edittale massima inferiore ai cinque anni di reclusione, nel mancato riconoscimento della relativa ipotesi attenuata di cui all’articolo 648 bis c.p., comma 3.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il motivo proposto dal ricorrente (OMISSIS) sull’affermazione di responsabilita’ per la condotta di bancarotta impropria per causazione dolosa del fallimento, contestata nell’acquisizione della (OMISSIS), e’ infondato.
La sentenza impugnata era adeguatamente motivata sul punto in termini che, a differenza di quanto dedotto dal ricorrente, non si riducevano alla qualificazione dell’operazione come meramente rischiosa. La Corte territoriale osservava infatti che il perito incaricato nella fase di amministrazione controllata aveva accertato che l’acquisizione, priva di coperture, era stata preparata da tempo, tanto escludendo che il (OMISSIS) non fosse a conoscenza dello stato di crisi della (OMISSIS); e che il coimputato (OMISSIS) riferiva di aver piu’ volte avvertito il (OMISSIS) dei rischi dell’operazione. L’intrapresa di quest’ultima era dunque ricostruita nella sentenza impugnata come assistita dalla consapevolezza di esporre il Gruppo (OMISSIS) a perdite tali da contribuire al dissesto; il che e’ sufficiente ad integrare l’elemento psicologico del contestato reato di causazione del fallimento per effetto di operazioni dolose, che non comprendente l’intento fraudolento indicato dal ricorrente, ma si riduce alla coscienza ed alla volonta’ del compimento delle operazioni contestate ed alla prevedibilita’ ed accettazione del rischio del dissesto quale possibile conseguenza della condotta (Sez. 5, n. 11945 del 22/09/1999, De Rosa, Rv. 214856; Sez. 5, n. 17690 del 18/02/2010, Cassa di Risparmio di Rieti s.p.a., Rv. 247315). Il lamentato vizio di carenza motivazionale e’ insussistente anche con riguardo alla mancanza di pareri contrari degli esperti che avevano seguito l’operazione, trattandosi di un dato all’evidenza privo di decisivita’ rispetto ad elementi che, per quanto detto, erano coerentemente valutati come di per se’ dimostrativi dell’esistenza del coefficiente psicologico che si e’ visto contraddistinguere il reato contestato.
2. I motivi proposti dal ricorrente (OMISSIS) sul ritenuto concorso fra tutti i fatti contestati sono infondati.
Posto che il concorso fra il concorso fra il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e quello di bancarotta impropria per causazione del fallimento a seguito di operazioni dolose e’ configurabile solo nella forma materiale, ossia allorche’ tali operazioni non coincidano con le condotte contestate a titolo di bancarotta fraudolenta (Sez. 5, n. 17978 del 17/02/2010, Pagnotta, Rv. 247247; Sez. 5, n. 17690 del 18/02/2010, Cassa di Risparmio di Rieti, Rv.247314; Sez. 5, n. 34559 del 19/05/2010, Biole’, Rv. 248167), tale condizione e’ in effetti ravvisabile per l’imputazione di bancarotta impropria di cui al capo B, nella quale, come specificamente sottolineato nella sentenza impugnata, le operazioni contestate quali fattori concorsuali nella determinazione del dissesto non si esaurivano nelle condotte distrattive addebitate nello stesso e negli altri capi, ma avevano ad oggetto anche l’acquisizione della (OMISSIS), la cui rilevanza ai fini dell’imputazione in esame era oggetto di congrua motivazione per quanto esposto al punto precedente.
Essendo per quanto detto insussistente la violazione di legge dedotta in ordine al ritenuto concorso fra i fatti sopra considerati, a conclusioni non dissimili si perviene per l’analoga censura proposta per il concorso fra i fatti di bancarotta documentale di cui al capo D e quelli contestati al capo C, con particolare riguardo all’annotazione delle fatture fittizie apparentemente emesse dalla (OMISSIS). Come dettagliatamente chiarito nella sentenza impugnata, mentre al capo C era contestata la mera registrazione di pagamenti corrispondenti alle fatture fittizie annotate, il capo D aveva ad oggetto anche la successiva annotazione di incassi fittizi derivanti dall’apparente vendita dei beni di cui alle fatture, attraverso un articolato sistema di doppia contabilita’ e la produzione di falsi scontrini fiscali. Ed infondata e’ l’ulteriore e peraltro generica doglianza sulla riconducibilita’ della condotta appena descritta alla fattispecie tipica della bancarotta fraudolenta documentale, viceversa ricorrente in una complessa falsificazione del dato contabile sia in entrata che in uscita, correttamente ritenuta indicativa, nelle sue modalita’ esecutive, del fine di pregiudizio per i creditori.
L’infondatezza delle censure sul concorso fra i reati rende a questo punto irrilevante la questione posta dal ricorrente, agli stessi fini, sull’essere o meno compreso, nella pena irrogata in relazione al reato di cui al capo C, l’aumento per l’aggravante della pluralita’ dei fatti di bancarotta; questione sulla quale vi era peraltro esplicita risposta nella sentenza impugnata, nel senso della mancata applicazione di detto aumento.
3. I motivi proposti dal ricorrente (OMISSIS) sulla sussistenza della condotta allo stesso contestata sono infondati.
Come osservato dal ricorrente, nella sentenza impugnata si dava atto che il conto corrente bancario, sul quale venivano accreditate le somme provenienti dai pagamenti fittiziamente giustificati con le fatture emesse dalla (OMISSIS), veniva aperto da (OMISSIS), padre dell’imputato, il quale ne era l’unico intestatario. Ma si osservava altresi’ che (OMISSIS) ammetteva di avervi operato autorizzando tale (OMISSIS) a prelevare la somma euro 30.000, destinata al pagamento di agenti esteri del Gruppo (OMISSIS), del quale l’imputato era amministratore, eseguendo altre transazioni e chiudendo infine il conto con una movimentazione che risultava effettivamente eseguita da (OMISSIS) il 28/08/2003 mediante l’emissione di un assegno a proprio favore. Le conclusioni della Corte territoriale, per le quali da tali elementi risultava come l’imputato avesse concorso nell’occultamento delle somme depositate sul conto, non integrano la dedotta violazione del principio di corrispondenza fra la condanna e l’imputazione contestata, la quale contestava quali condotte materiali non solo l’apertura del conto in esame, ma anche la successiva gestione dei prelievi effettuati sullo stesso. E neppure tali conclusioni sono attinte dai lamentati vizi motivazionali o di illegittimita’ nella ritenuta riconducibilita’ dei fatti, menzionati come posti in essere dall’imputato, alla fattispecie del riciclaggio; quest’ultima e’ infatti descritta normativamente nella forma libera del compimento di operazioni volte non solo ad impedire in modo definitivo, ma anche a rendere difficile l’accertamento della provenienza dei beni oggetto del reato (Sez. 2, n. 3397 del 16/11/2012 (23/01/2013), Anemone, Rv. 254314; Sez. 2, n. 1422 del 14/12/2012 (11/01/2013), Atzori, Rv. 254050; Sez. 2, n. 25940 del 12/02/2013, Bonnici, Rv. 256454; Sez. 2, n. 50950 del 13/11/2013, Vinciguerra, Rv. 257982), e quindi anche del trasferimento di denaro di provenienza delittuosa da un conto corrente ad altra destinazione (Sez. 2, n. 47375 del 06/11/2009, Di Silvio, Rv. 246434), operazione corrispondente a quelle accertate nei confronti dell’imputato.
E’ vero altresi’ che gli stessi giudici di merito escludevano che il reato presupposto del contestato riciclaggio potesse essere individuato in quello di bancarotta fraudolenta, perfezionatosi solo successivamente alle condotte contestate a (OMISSIS) con l’intervenuta dichiarazione di insolvenza del Gruppo (OMISSIS). Ma dalla fondatezza di tale assunto del ricorrente non deriva la dedotta contraddittorieta’ dell’identificazione del reato presupposto nella ricettazione, commessa da (OMISSIS), di somme provenienti da indebiti prelievi degli amministratori del Gruppo (OMISSIS), qualificabili gia’ alla data dei fatti ascritti a (OMISSIS) come fatti di appropriazione indebita, rispetto al ritenuto concorso di (OMISSIS) nel reato di bancarotta fraudolenta, la complessiva situazione deve infatti essere valutata per come definibile giuridicamente all’epoca in cui i fatti contestati quali condotte di riciclaggio venivano commessi, e quindi precedentemente alla declaratoria di insolvenza; e dunque, cosi’ come l’appropriazione indebita, e non ancora la bancarotta fraudolenta, era configurabile a quel momento nei confronti degli amministratori del Gruppo (OMISSIS), allo stesso modo la ricettazione, e non il concorso nella bancarotta fraudolenta, era ravvisabile a carico di (OMISSIS). Ed e’ altresi’ infondata l’ulteriore censura di violazione del principio della contestazione nella qualificazione del reato presupposto come ricettazione, che lasciava immutati i fatti oggetto dell’imputazione, diversamente delineandone la natura giuridica unicamente in base all’epoca di commissione degli stessi.
4. Sono da ultimi infondati i motivi proposti dal ricorrente (OMISSIS) sulla qualificazione giuridica del reato.
La condotta di (OMISSIS) veniva correttamente ricondotta all’ipotesi di cui all’articolo 648 bis c.p., e non a quella del concorso della ricettazione ravvisato, ai limitati fini dell’identificazione del reato presupposto del riciclaggio e nella particolare prospettiva temporale descritta al punto precedente, nei confronti di (OMISSIS), e tanto per la diversa posizione dei due soggetti.
L’intervento di (OMISSIS) nella vicenda, a differenza di quello del padre, non era infatti ricostruito nei termini della diretta ricezione del denaro sottratto dalle disponibilita’ del Gruppo (OMISSIS), affluito su un conto corrente bancario intestato per quanto detto al solo (OMISSIS), ma in quelli della successiva gestione del denaro al fine di occultarne la provenienza con ulteriori trasferimenti da quel conto corrente.
Le considerazioni di cui al punto che precede evidenziano poi l’infondatezza della censura relativa al mancato riconoscimento dell’ipotesi attenuata del reato di riciclaggio in quanto commesso su somme provenienti dal delitto di appropriazione indebita, in ragione della pena edittale per quest’ultimo prevista; il rilievo e’ infatti superato dall’individuazione del reato presupposto nel fatto commesso da (OMISSIS), all’epoca qualificabile come ricettazione e quindi sanzionato con pena superiore al limite imposto dalla norma per la configurabilita’ dell’invocata attenuante.
I ricorsi devono pertanto essere rigettati, seguendone la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e delle spese sostenute nel grado dalle parti civili, che avuto riguardo alla dimensione dell’impegno processuale si liquidano in complessivi euro 3.000 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonche’ alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili, che liquida in complessivi euro 3.000, oltre accessori come per legge.

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