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SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE V

SENTENZA 22 ottobre 2014, n. 44020

Ritenuto in fatto

  1. R.M. era chiamato a rispondere, innanzi al Tribunale di Ferrara, del reato di cui all’art. 584 cod. pen. “perché, colpendo con un pugno al volto Z.F. e quindi con atti diretti a commettere il delitto di cui all’art. 582 cod. pen., cagionava la morte di Z.F. , avvenuto a seguito di trauma cranico contusivo fratturativo conseguente alla caduta a terra per il colpo al volto ricevuto (fatto avvenuto in (omissis) morte di Z.F. avvenuta presso l’ospedale di (…) il (omissis))”.

Con sentenza del 30 gennaio 2012, la Corte d’assise dichiarava il R. colpevole del reato a lui ascritto e, concesse le circostanze attenuanti generiche, lo condannava alla pena di anni otto di reclusione, oltre consequenziali statuizioni; condannava, altresì, lo stesso imputato al risarcimento dei danni in favore delle parti civili, da liquidarsi in sede civile, con assegnazione di provvisionali immediatamente esecutive, nella misura ritenuta di giustizia.

Pronunciando sull’appello proposto dall’imputato e dal P.m. presso il Tribunale di Ferrara, la Corte d’assise d’appello di Bologna, con la sentenza indicata in epigrafe, in parziale riforma della sentenza impugnata, concessa l’attenuante di cui all’art. 62 n. 2 cod. pen. ‘proquota’, rideterminava la pena nella misura di anni cinque e mesi sei di reclusione; confermava nel resto, con ulteriori statuizione di legge; dichiarava inammissibile l’appello proposto dal P.m..

  1. Avverso la anzidetta pronuncia il difensore del R. , avv. Dario Bolognesi; il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Bologna e l’avv. Fabio Ansemlo, difensore delle parti civili Z.F. , T.F. e Z.G. , hanno proposto distinti ricorsi per cassazione, ciascuno affidato alle ragioni di censura di seguito indicate.

Con il primo motivo del ricorso in favore dell’imputato, si denuncia travisamento delle risultanze processuali, segnatamente della testimonianza della dr.ssa L.M.A. , con riferimento alla contestata sussistenza del nesso causale tra il decesso della persona offesa ed il colpo inferto dall’imputato. Con riferimento alla testimonianza della L. (teste di parte civile) si sostiene che dall’escussione dello stesso chirurgo era emersa l’esistenza di due fratture craniche; il tutto per sostenere la tesi che quella più grave fosse stata provocata da un calcio sferrato da altra persona, come causa sufficiente a determinare l’evento.

Con il secondo motivo si contesta la ritenuta qualificazione giuridica del fatto e la mancata derubricazione nel reato di lesioni volontarie; nonché mancanza o manifesta illogicità della motivazione, con riferimento all’impianto motivazionale nella parte in cui era stata ritenuta la prevedibilità dell’evento-morte in conseguenza del colpo inferto alla persona offesa e l’esistenza del nesso di causalità materiale tra lo stesso colpo e l’evento-morte.

Con il terzo motivo si denuncia inosservanza od erronea applicazione della legge penale e difetto motivazionale, ai sensi dell’art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen.. con riferimento al punto relativo alla concessione dell’attenuante della provocazione pro-quota.

Con il quarto motivo si denuncia mancanza o manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell’art. 606 lett. b) ed e), in punto determinazione della pena.

Il ricorso del P.g. denuncia, con il primo motivo, mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine all’applicazione dell’attenuante della provocazione nonché erronea applicazione della legge penale con riferimento all’art. 62 n. 2 cod. pen..

Con il secondo motivo si denuncia mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla determinazione della pena base.

Con il terzo motivo si denuncia erronea applicazione della legge penale con riferimento alla riduzione di pena per le attenuanti generiche, sul rilievo che la Corte d’appello, dopo aver fissato la pena base in anni 11, l’aveva ridotta, per effetto delle attenuanti generiche, fino a sette anni e tre mesi di reclusione, ossia un mese in più del consentito (diminuzione massima di un terzo della pena base, ai sensi degli artt. 62 bis e 65 cod. pen.).

Il ricorso in favore delle parti civili denuncia, con il primo motivo, erronea applicazione della legge penale nonché difetto di motivazione con riferimento alla concessione dell’attenuante della provocazione, che, a loro dire, sarebbe incompatibile con lo spirito di vendetta che avrebbe animato il R. e l’accettazione della sfida da parte sua.

Con il secondo motivo si denuncia difetto di motivazione in ordine alle statuizioni civili nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in riferimento all’omessa liquidazione dei danni richiesti dalle parti civili in sede di precisazione delle conclusioni formulate in sede di appello.

 Considerato in diritto

  1. All’esame delle ragioni di censura giova premettere – ai fini di più compiuta percezione e pertinente valutazione delle stesse – una sintetica puntualizzazione della fattispecie sostanziale, sulla base dell’incontestata ricostruzione effettuata dai giudici di merito.

Va subito detto che la complessiva dinamica della tragica vicenda in esame è passata attraverso tre successive fasi, che, pur cronologicamente distinte, risultano nondimeno avvinte da un medesimo filo conduttore.

Il primo segmento si colloca temporalmente nelle prime ore del (omissis) , tra le tre e le quattro del mattino.

In un locale notturno di (…), R.M. e la fidanzata Lo.Va. , stanno tranquillamente ballando al centro della pista, allorquando si avvicina loro uno sconosciuto – la futura vittima Z.F. – che, in presumibile stato di ebrezza, inizia a molestare i due, segnatamente la ragazza.

Ne nasce un alterco ed un primo contatto fisico, fatto in prevalenza di spintoni. Nell’occasione, la ragazza riporta, accidentalmente, la rottura dell’unghia di un dito. Allontanatosi il R. , intento ad assistere la fidanzata, che accompagnava alla toilette, sulla pista di ballo prosegue una colluttazione tra lo Z. e conoscenti della coppia intervenuti in loro difesa, tra cui tale M.M. . L’intervento dei buttafuori del locale notturno pone, poi, fine all’alterco e lo Z. viene, energicamente, allontanato dalla pista e condotto fuori del locale.

Il secondo segmento ha luogo proprio all’esterno della discoteca.

I due giovani, R. e Lo. , decidono di uscire dal locale per fumare una sigaretta. Nell’occasione, alla vista dello Z. , che si era trattenuto all’esterno, in attesa del marocchino M. , forse per un regolamento di conti, la ragazza riprende ad inveire contro di lui. Ne nasce un nuovo alterco e, ancora una volta, un contatto fisico tra quest’ultimo e i due ragazzi. In tale circostanza, lo Z. riesce a colpire la Lo. , provocandole, stavolta intenzionalmente, la rottura di altra unghia. Da qui la reazione del R. , che tenta di avventarsi sull’antagonista, per vendicare il colpo subito dalla fidanzata. Ancora una volta il tempestivo intervento di terzi, da cui i buttafuori del locale, pone fine alla zuffa: i due antagonisti vengono separati e lo Z. invitato ad allontanarsi.

La terza ed ultima fase si svolge quando lo Z. , convinto ad allontanarsi, si è già avviato verso casa allorché viene raggiunto dal R. , che, in preda all’ira per quanto accaduto ed alla frustrazione per non aver potuto, poco prima, portare a compimento il suo proposito ritorsivo, gli sferra un pugno in pieno volto, a cagione del quale lo Z. stramazza al suolo, battendo violentemente il capo contro il marciapiedi. I testi presenti hanno riferito di aver visto il giovane crollare a terra, dopo essere stato colpito dal R. , come un sacco di patate ed alcuni di essi hanno pure riferito del tonfo sinistro dell’impatto del cranio della vittima contro il suolo.

All’esame autoptico vengono, poi, riscontrate due rime di frattura della teca cranica, una sulla fronte e l’altra in zona occipitale.

Ad un’attenta riflessione sulla riferita dinamica non può certo sfuggire che la chiave di volta dell’intera vicenda risiedeva nello stato di ebbrezza alcolica dello Z. . Al di là dei pur precisi riferimenti testimoniali, a conferma di siffatta condizione, elementi logici di indubbia pregnanza, deponevano per una situazione di assai scarsa lucidità della persona offesa, verosimilmente dovuta ad eccessiva ingestione di alcol. Basti considerare un dato assai significativo, ovverosia la prestanza fisica dello stesso, giovane palestrato e cultore di boxe, mentre nulla in sentenza si è detto sull’aspetto fisico del R. . Di talché, era dato certamente desumere che l’inopinata soccombenza della persona offesa nello scontro fisico non potesse essere ragionevolmente spiegata se non in ragione di uno stato di minorata difesa per abuso di alcol.

D’altro canto, a ben vedere, lo stesso sviluppo del primo segmento della fattispecie evidenziava anomalie comportamentali dello Z. , ragionevolmente imputabili al una condizione di alterazione psichica. Non è, infatti, emerso da alcunché che egli conoscesse i due giovani o, quanto meno, la ragazza, o avesse alcun risentimento nei loro confronti. Di talché, le pesanti molestie al loro indirizzo non avevano giustificazione alcuna, dovendo pertanto ascriversi a gratuita interferenza.

  1. Questi i fatti nel loro sviluppo diacronico, articolatosi in tre distinte fasi, pur chiaramente legate da un nesso logico-funzionale, in stretta consequenzialità, non è revocabile in dubbio la piena correttezza della ritenuta riconducibilità della fattispecie al paradigma dell’omicidio preterintenzionale. È stato, infatti, ritenuto – in termini di insindacabile apprezzamento di merito, ampiamente giustificato in rapporto alla peculiarità della vicenda ed alle emergenze istruttorie – che il R. avesse avuto intenzione di colpire l’antagonista solo per percuoterlo o, al limite, per cagionargli lesioni personali, senza tuttavia volerne la morte. Del resto, l’imputato attinse la persona offesa con un solo pugno al volto, esattamente alla zona orbitaria sinistra. Nondimeno, alla stregua degli accertamenti autoptici e delle ulteriori acquisizioni dibattimentali, è stato ritenuto che l’evento morte fosse legato, in rapporto di diretta causalità, al colpo inferto, che aveva determinato la rovinosa caduta a terra della persona offesa.

L’attribuzione dell’anzidetto nomen iuris risulta, pertanto, giuridicamente corretta, ponendosi, nel suo sviluppo argomentativo, in piena sintonia con indiscussa interpretazione giurisprudenziale di legittimità (Sez. 5, n. 16285 del 16/03/2010 Rv. 247267).

Il primo motivo del ricorso in favore dell’imputato tenta di mettere in dubbio la tenuta logica di siffatta ricostruzione, denunciando, tra l’altro, un travisamento delle risultanze processuali, segnatamente della testimonianza della dr.ssa L.M.A. , teste di parte civile, con riferimento alla ritenuta sussistenza del nesso causale tra il decesso della persona offesa ed il colpo inferto dall’imputato. Si sostiene, in buona sostanza, che dall’escussione del chirurgo, che in ospedale aveva tentato un disperato intervento salvavita, al fine di ridurre l’enorme edema cerebrale, era emerso che l’ispezione del cranio del paziente aveva evidenziato due distinte fratture. Tanto a sostegno della tesi che la frattura più grave sarebbe stata provocata non già dall’impatto del cranio contro il piano di calpestio, quanto, piuttosto, dal calcio sferrato da uno sconosciuto, quando lo Z. , attinto dal pugno sferratogli dall’imputato, era riverso a terra. L’azione dell’ignoto aggressore sarebbe stata causa sufficiente a determinare l’evento-morte.

La censura è destituita di fondamento, in quanto l’alternativa prospettazione dei fatti non trova alcuna conferma nel compendio probatorio apprezzato dai giudici di merito, restando pertanto affidato ad enunciazioni meramente assertive. Nessun apprezzabile travisamento della prova é, peraltro, ravvisabile nel caso di specie, posto che, esclusa la riconducibilità della più grave lesione a distinta ed autonoma azione causale, la stessa è stata, plausibilmente, imputata al violento impatto del cranio contro il marciapiede. La seconda frattura della teca cranica, ben difficilmente ascrivibile al pugno inferto alla vittima, è stata, più plausibilmente, riferita ad azione traumatica di riflesso, ossia all’effetto indotto della prima azione traumatica.

Ad ogni modo, quale che fosse l’esatta ricostruzione della genesi delle due fratture, il giudice di appello, con motivazione congrua e pertinente, ha offerto una ricostruzione dei fatti che esclude la possibile incidenza di una serie causale autonoma, sopravvenuta e da sola sufficiente a provocare il decesso della vittima.

Il secondo motivo di ricorso, che dubita della corretta qualificazione giuridica della fattispecie e della mancata sua derubricazione in ipotesi di reato meno grave, è infondata per ragioni analoghe a quelle sopra indicate.

La complessiva doglianza è intesa, sostanzialmente, alla critica della configurazione giuridica del fatto in termini di omicidio preterintenzionale, con particolare riferimento alla dimensione soggettiva. Al riguardo, a dire del ricorrente, sarebbe opportuna una rivisitazione della tradizionale lettura interpretativa, che, recependo i suggerimenti di autorevole dottrina, anche attraverso la valorizzazione dell’elemento della prevedibilità dell’evento (sulla falsariga di quanto previsto per la diversa fattispecie della morte o lesione come conseguenza di altro delitto, di cui all’art. 586 cod. pen.: cfr. Sez. U, n. 22676 del 22/01/2009, Rv. 243381), finisca con l’optare per una più appropriata configurazione del momento soggettivo.

All’uopo, reputa questa Corte di dover ribadire l’insegnamento giurisprudenziale secondo cui l’elemento soggettivo del delitto di omicidio preterintenzionale (art. 584 cod. pen.) non è costituito da dolo misto a colpa, ma unicamente dalla volontà di infliggere percosse o provocare lesioni, a condizione che la morte dell’aggredito sia causalmente conseguente alla condotta dell’agente, il quale, pertanto, risponde per fatto proprio, sia pure per un evento più grave di quello effettivamente voluto che, per esplicita previsione legislativa, aggrava il trattamento sanzionatorio (Sez. 5, n. 35582, Rv. 253536; Sez. 5, n. 3946 del 03/12/2002, Rv. 224903), non ravvisando ragione alcuna per dissentirne.

D’altronde, la radicale differenza, sul piano concettuale ed ontologico, tra le fattispecie di cui agli artt. 584 e 586 cod. proc. pen. rende quanto mai problematica l’applicazione analogica di elementi strutturali dell’una all’altra. Ed infatti, il delitto previsto dall’art. 586 cod. pen. (morte come conseguenza di altro delitto), si differenzia dall’omicidio preterintenzionale perché nel primo delitto l’attività del colpevole è diretta a realizzare un delitto doloso diverso dalle percosse e dalle lesioni personali, mentre nel secondo l’attività è diretta a realizzare un evento, che, ove non si verificasse la morte, costituirebbe reato di percosse o lesioni. Nella preterintenzionalità, quindi, è necessario che la lesione si riferisca allo stesso genere di interessi giuridici (incolumità della persona), mentre nell’ipotesi di cui all’art. 586 la morte o la lesione deve essere conseguenza di delitto doloso diverso dalle percosse o dalle lesioni (così Sez. 5, n. 3262 della 13.2.1999, Rv. 213028).

La terza censura, relativa alla concessione dell’attenuante della provocazione pro-quota, si colloca alle soglie dell’inammissibilità, afferendo a questione squisitamente di merito. La doglianza è, comunque, priva di fondamento in quanto, al di là dell’inusuale frazionamento pro-quota della riconosciuta attenuante, con la relativa determinazione il giudice di appello ha inteso, in tutta evidenza, limitare l’incidenza degli effetti della provocazione alla stregua del bilanciato apprezzamento delle reciproche condotte delle parti, tenendo peraltro conto che la rilevata segmentazione della fattispecie in tre fasi cronologicamente distinte avrebbe ben consentito all’imputato, seppur certamente provocato, di evitare ulteriori occasioni di contatto fisico e, dunque, le successive circostanze che avrebbero, poi, occasionato l’epilogo drammatico.

La quarta censura, che lamenta l’eccessiva entità della misura sanzionatoria, si pone, invece, in piena area d’inammissibilità, riguardando questione squisitamente di merito, che non è suscettibile di sindacato in questa sede di legittimità a fronte di motivazione adeguata e pertinente. Il giudice a quo ha compiutamente giustificato la misura della pena irrogata, determinandola persino in termini più contenuti rispetto al quantum di pena legale, come si dirà più oltre in riferimento al ricorso del P.G..

Venendo, ora, all’esame di quest’ultima impugnativa, si osserva che il primo motivo, relativo alla concessione della provocazione, è destituito di fondamento, a parte i pur evidenti profili d’inammissibilità connessi al carattere prettamente di merito della questione prospettata. Ed infatti, i giudici di merito hanno adeguatamente giustificato la concessione, seppur con incidenza parziale, dell’attenuante in questione. D’altro canto, lo sviluppo complessivo della dinamica dei fatti, in tre distinte fasi, mostra chiaramente il nesso logico e di stretta conseguenzialità esistente tra le stesse, in rapporto al momento genetico della vicenda, individuato nell’approccio, gratuitamente molesto, dello Z. e nella conseguente degenerazione dell’alterco. Peraltro, la scansione temporale della vicenda in segmenti temporali distinti, ma logicamente connessi, rendeva irrilevante la circostanza che l’evento-morte si fosse verificato in momento cronologicamente diverso da quello in cui si era materializzata la condotta provocatrice dello Z. . Tanto non solo perché il tempo trascorso dalla provocazione non era particolarmente significativo e, quindi, sufficiente alla sedimentazione del torto ed al rasserenamento degli animi (cfr. Sez. 1, n. 16790 del 08/04/2008, Rv. 240283 sulla necessità di interpretare il dato temporale con elasticità, non essendo necessaria una reazione istantanea, anche se l’immediatezza della reazione rispetto al fatto ingiusto altrui rende più evidente la sussistenza dei presupposti di tale circostanza attenuante, mentre il passaggio di un lasso di tempo considerevole può assumere rilevanza al fine di escludere il rapporto causale e di riferire la reazione ad un sentimento differente, quale l’odio o il rancore a lungo provato). Ma soprattutto perché, secondo indiscusso insegnamento di questa Corte regolatrice, l’attenuante della provocazione è configurabile anche quando la reazione iraconda esploda a distanza di tempo, in occasione di un episodio scatenante, quale conseguenza di un accumulo di rancore determinato dalla reiterazione di comportamenti ingiusti (Sez. 1, n. 51041 del 08/10/2013, 257877). Per quanto si è detto, lo sviluppo ravvicinato delle tre fasi lasciava, ragionevolmente, ritenere persistente l’atteggiamento rancoroso del R. a cagione di quanto verificatosi sulla pista da ballo, anche se poi quel sentimento si è rinfocolato del tutto occasionalmente, a seguito dell’inopinata presenza dello Z. fuori del locale, in verosimile attesa di coloro, tra cui il marocchino, con cui aveva avuto poco prima l’alterco, dopo che i due giovani si erano allontanati dalla pista da ballo.

Il secondo e terzo motivo, concernente la determinazione della pena sono invece fondati per quanto di ragione. Sussiste, infatti, il denunciato errore di quantificazione. Ed infatti, nel rimodulare la pena irrogata in primo grado (anni otto di reclusione), il giudice di appello ha determinato la pena base in anni undici di reclusione (in luogo dei dodici stabiliti in primo grado) e su tale base ha operato la diminuzione di un terzo per le attenuanti generiche, concesse nella massima estensione, indicando, come risultato intermedio, la misura di anni sette e mesi tre di reclusione. In tale calcolo si annida, però, l’errore in quanto la detrazione di un terzo dalla misura base di anni undici è pari ad anni sette e mesi quattro. Da tale differenza, va quindi detratta la misura pro quota della provocazione, complessivamente stimata dal giudice di merito nella misura di anni uno e mesi nove. Il risultato finale avrebbe dovuto pertanto essere di anni cinque e mesi sette di reclusione.

Trattandosi di mero errore di computo, può, senz’altro, provvedersi in questa sede alla relativa rettifica, a mente dell’art. 619, comma 2, cod. proc. pen., nei termini di cui in dispositivo.

Infine, il ricorso proposto dalle parti civili è privo di fondamento.

La prima censura si colloca, in verità, alle soglie dell’inammissibilità, involgendo questioni prettamente di merito, qual’é, pacificamente, quella relativa alla concessione, seppur frazionata, dell’attenuante della provocazione, in ordine alla quale, per quanto si è detto, la motivazione della Corte distrettuale è da ritenere adeguata e pertinente.

La seconda censura è priva di fondamento, tenuto conto che il giudice di merito ha emesso solo condanna generica al risarcimento del danno, devolvendo la relativa quantificazione alla competente sede civile e che, con insindacabile apprezzamento di merito, lo stesso giudice a quo ha ritenuto che non vi fossero in atti adeguati elementi per modificare, nel senso richiesto, gli importi delle provvisionali esecutive, così come stabiliti in primo grado.

  1. Per quanto precede, in parziale accoglimento del ricorso del P.G. la misura della pena irrogata deve essere rettificata nei termini anzidetti. Per il resto, lo stesso ricorso deve essere rigettato, così come vanno rigettati i ricorsi dell’imputato e delle parti civili.

Per quanto concerne le spese sostenute da quest’ultime, l’esito complessivo di giudizio induce a ravvisare giusti motivi perché le stesse siano integralmente compensate tra le parti private.

Non resta, allora, che provvederà come da dispositivo, con le consequenziali statuizioni ivi contenute.

 P.Q.M.

 Rettifica la pena inflitta a R.M. rideterminandola in anni cinque e mesi sette di reclusione.

Rigetta nel resto del ricorso del P.G..

Rigetta i ricorsi dell’imputato e delle parti civili, che condanna singolarmente al pagamento delle spese processuali.

Dichiara compensate le spese del grado tra le parti private

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