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Corte di Casaszione, sezione III, sentenza 16 aprile 2015, n. 7683. La cancellazione del difensore dall’albo professionale per motivi disciplinari, prevista dall’art. 40, r.d.l. n. 1578/33, è riconducibile, in virtù di interpretazione estensiva, alle ipotesi di cui all’art. 301 c.p.c., in quanto assimilabile a quelle espressamente previste della radiazione e della sospensione; pertanto, ove verificatasi prima della chiusura della discussione – dopo la quale ha, invece, rilevanza ai sensi dell’art. 286, 2 comma, c.p.c. – determina automaticamente l’interruzione del processo, ancorché il giudice o le altre parti non ne abbiano avuto conoscenza, con la conseguente nullità degli atti successivi e della sentenza eventualmente pronunciata. Tale nullità è soggetta al principio generale della conversione delle nullità in motivi di impugnazione e deve, quindi, essere dedotta con l’impugnazione – che assume la funzione di richiesta di prosecuzione del giudizio – soltanto dalla parte il cui procuratore fu colpito dall’evento interruttivo, in quanto, essendo le norme sull’interruzione del processo volte a tutelare la parte nei confronti della quale si sia verificato detto evento e che dallo stesso può essere pregiudicata, questa è la sola legittimata a valersi della mancata interruzione

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 16 aprile 2015, n. 7683 Svolgimento del processo 1. Nel 2005 Co.Au. convenne dinanzi al Tribunale di Pordenone: (a) T.F. ; (b) M.G. ; (c) la società Banco Popolare di Verona e Novara soc. coop. a r.l. (che in seguito, per effetto di successive fusioni e incorporazioni, muterà...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 9 aprile 2015, n. 7093. Lo svolgimento volontario di attività sportiva (nel caso di specie durante una lezione di equitazione) comporta l’esposizione volontaria dell’atleta al rischio intrinseco connesso alla disciplina praticata. L’accettazione del rischio da parte dell’atleta o dell’allievo non esclude tuttavia la responsabilità dell’organizzatore della gara o dell’istruttore sportivo. Quest’ultima permarrà intatta in tutti i casi in cui l’organizzatore o l’istruttore abbiano violato le regole poste a salvaguardia dell’incolumità degli allievi (colpa specifica), ovvero le regole di comune prudenza e diligenza. Ora, se l’accettazione del rischio da parte dell’atleta non esclude la responsabilità dell’istruttore o della scuola nei casi di colpa concretamente accertata, a fortiori non la potrà escludere nei casi di responsabilità presunta dalla legge. Sicché, quando a carico della scuola sportiva sia configurabile una ipotesi di responsabilità aggravata (ad es., ex art. 2048, 2050, 2051 o, come nella specie, 2052 c.c.), la volontaria esposizione al rischio da parte dell’atleta diventa del tutto irrilevante, salvo che non integri gli estremi della condotta colposa di cui all’art. 1227, comma 1, c.c..

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 9 aprile 2015, n. 7093 Svolgimento del processo 1. Il 16.6.1986, durante una lezione di equitazione, la sig.a Z.M. cadde dal cavallo che montava e patì lesioni personali. Nel 1989, per ottenere il risarcimento del conseguente danno, convenne dinanzi al Tribunale di Treviso il gestore della scuola di...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 17 marzo 2015, n. 5193. In caso di fideiussione plurima ciascun soggetto risponde delle spese sostenute dal creditore per escutere il debitore principale, ma non quelle sostenute per “coinvolgere” gli altri fideiussori

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 17 marzo 2015, n. 5193 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. RUSSO Libertino Alberto – Presidente Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 12 marzo 2015, n. 4936. Nel contratto di assicurazione della responsabilità civile stipulato da un ospedale

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 12 marzo 2015, n. 4936 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BERRUTI Giuseppe Maria – Presidente Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere Dott. RUBINO Lina – Consigliere Dott....

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 12 marzo 2015, n. 4929. La sentenza penale di assoluzione non ha efficacia vincolante per il giudice civile, quando la vittima del reato, sebbene regolarmente citata quale parte civile, abbia scelto di non costituirsi parte civile, ed abbia proposto la domanda di risarcimento del danno dinanzi al giudice civile prima che fosse pronunziata la sentenza penale

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 12 marzo 2015, n. 4929 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PETTI Giovanni B. – Presidente Dott. SESTINI Danilo – Consigliere Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 17 marzo 2015, n. 5218. L' accordo tra compagnie assicurative in virtù del quale ogni società aderente si impegna a liquidare e pagare il debito delle consorelle salva rivalsa, non è qualificabile come contratto a favore del terzo, non attribuendo al terzo danneggiato vantaggi diretti e giuridici, di conseguenza il danneggiato non ha azione diretta nei confronti del proprio assicuratore

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE III SENTENZA 17 marzo 2015, n. 5218 Svolgimento del processo 1. Il (omissis) sulla strada provinciale tra (…) e (omissis) si verificò un c.d. tamponamento a catena, che coinvolse molti veicoli. Il proprietario di uno dei veicoli danneggiati, A.L. , per ottenere il risarcimento del danno nel 2006 convenne dinanzi...