Cassazione 3

Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza 18 maggio 2015, n. 10124

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRUTI Giuseppe Maria – Presidente

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere

Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25422-2011 proposto da:

(OMISSIS) (OMISSIS), considerato domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) con studio in (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) SPA (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

(OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 461/2011 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 28/04/2011 R.G.N. 1102/10;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/02/2015 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI;

udito l’Avvocato (OMISSIS);

udito l’avvocato (OMISSIS);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CORASANITI Giuseppe che ha concluso per il rinvio a nuovo ruolo.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il (OMISSIS) si verifico’ un sinistro stradale che coinvolse:

– la bicicletta condotta dal sig. (OMISSIS);

– l’autoveicolo condotto dal sig. (OMISSIS), residente in (OMISSIS), ed assicurato contro i rischi della responsabilita’ civile dalla societa’ (OMISSIS).

2. Nel 2007 il sig. (OMISSIS), per ottenere il risarcimento dei danni patiti in conseguenza di quel sinistro, convenne dinanzi al Tribunale di Bergamo – con le forme del rito del lavoro, ai sensi della Legge n. 102 del 2006, applicabile ratione temporis – il sig. (OMISSIS) e la societa’ (OMISSIS) s.p.a., quale “mandatario per la liquidazione dei sinistri” nominato per l’Italia dalla (OMISSIS), ai sensi del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209, articolo 153 (“codice delle assicurazioni”).

Il ricorrente chiese la condanna della (OMISSIS) al risarcimento del danno “quale mandataria della (OMISSIS)”.

3. Si costitui’ soltanto la (OMISSIS), negando la propria legittimazione passiva tanto sostanziale quanto processuale, e deducendo che il mandatario per la liquidazione dei sinistri di cui all’articolo 151 cod. ass. e segg. ha il potere soltanto di trattare stragiudizialmente la domanda di risarcimento, ma non puo’ essere convenuto in giudizio.

4. Con sentenza non definitiva 13.7.2010 n. 1590 il Tribunale di Bergamo accolse l’eccezione sollevata dalla (OMISSIS), la estromise dal giudizio e dispose con separata ordinanza per il prosieguo di quest’ultimo.

5. La sentenza venne appellata da (OMISSIS).

La Corte d’appello di Brescia con sentenza 28.4.2011 n. 461 rigetto’ il gravame. Ritenne la Corte d’appello che ne’ il diritto nazionale, ne’ quello comunitario, attribuiscono alla vittima di sinistri stradali avvenuti all’estero la possibilita’ di convenire, dinanzi al giudice italiano, il “mandatario per la liquidazione dei sinistri”.

6. La sentenza d’appello e’ stata impugnata per cassazione da (OMISSIS), sulla base di un motivo.

Ha resistito con controricorso (illustrato da memoria) la (OMISSIS), mentre (OMISSIS) non si e’ difeso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Questioni preliminari.

1.1. Il ricorso e’ stato notificato al sig. (OMISSIS), residente in (OMISSIS), a mezzo del servizio postale. Il plico e’ stato consegnato all’ufficio postale dall’ufficiale giudiziario.

Risulta dagli atti che il piego non e’ stato ritirato dal destinatario, e restituito al mittente per compiuta giacenza.

1.2. Prima di esaminare nel merito il ricorso, questa Corte deve porsi d’ufficio la questione della validita’ della forma di notificazione prescelta dal ricorrente. A tale questione deve darsi soluzione affermativa. La notificazione degli atti giudiziari nei Paesi dell’Unione Europea e’ disciplinata dal Regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007 (“relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale”).

L’articolo 14 di tale Regolamento espressamente accorda agli Stati membri la facolta’ di “notificare o comunicare atti giudiziari alle persone residenti in un altro Stato membro direttamente tramite i servizi postali, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mezzo equivalente”. E’ pacifico, nella giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea, che l’espressione “ciascuno Stato membro ha facolta’ di notificare ecc”. di cui all’articolo 14 Reg. 1393/07, vada intesa quale espressione ellittica, come se dicesse: “ciascuno Stato membro ha la facolta’ di prevedere che la notificazione avvenga ecc.” (come si desume implicitamente da Corte giust., 19.12.2012, Alder, in causa C-325/11, e da Corte giust., 11.6.2009, Commissione, in causa C-564-07).

Regolare e’ stata dunque la notificazione del ricorso al sig. (OMISSIS).

2. Il motivo di ricorso.

2.1. Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe affetta da una violazione di legge, ai sensi all’articolo 360 c.p.c., n. 3.

Si assumono violati il Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209, articoli 25, 130, 151, 152 e 153 (codice delle assicurazioni).

Espone, al riguardo, che la Corte d’appello ha errato nel ritenere che il “mandatario per la liquidazione dei sinistri”, di cui all’articolo 151 cod. ass., abbia compiti limitati alle trattative stragiudiziali. Il suddetto mandatario, al contrario, nel caso in cui le trattative non vadano a buon fine, secondo il ricorrente puo’ essere convenuto in giudizio dinanzi all’autorita’ giudiziaria italiana competente ratione loci.

A sostegno di tale assunto il ricorrente sviluppa i seguenti argomenti:

(a) il combinato disposto degli articolo 25 e 130 cod. ass. prevede che ove l’impresa assicuratrice, operante in unno Stato membro diverso da quello ove ha la sede, ometta di nominare il “rappresentante per la gestione dei sinistri” di cui all’articolo 25 cod. ass., le funzioni di quest’ultimo siano assolte dal mandatario per la liquidazione dei sinistri; e poiche’ il “rappresentante” di cui all’articolo 25 cod. ass. ha il potere di stare in giudizio in nome dell’impresa, a fortiori tale potere deve avere il mandatario, che ne e’ il sostituto;

(b) negare al danneggiato la possibilita’ di convenire in giudizio il “mandatario” di cui all’articolo 151 cod. ass. svuoterebbe di contenuto la disciplina voluta dal legislatore comunitario;

(c) non e’ vero che l’opposta interpretazione lascerebbe il mandatario solvens privo di tutela, perche’ questi potrebbe sempre agire in “regresso” nei confronti del mandante, per recuperare le somme pagate al terzo danneggiato;

(d) per escludere la facolta’ del danneggiato di convenire in giudizio il mandatario di cui all’articolo 151 cod. ass. e’ irrilevante la possibilita’, invocata invece dalla Corte d’appello, di rivolgersi all’Organismo di Indennizzo Italiano (articolo 153 cod. ass., comma 2), in quanto tale possibilita’ sussiste solo nel caso di mancata designazione del mandatario, non nei casi di disaccordo tra quest’ultimo e il danneggiato circa la responsabilita’ dell’assicurato o l’ammontare del risarcimento.

2.2. La (OMISSIS) nel proprio controricorso ha contestato la correttezza in iure delle allegazioni del ricorrente, deducendo che il “mandatario per la liquidazione dei sinistri” di cui all’articolo 152 cod. ass. non e’ legittimato ad essere convenuto in giudizio dalla vittima di un sinistro avvenuto all’estero. Non lo e’ ne’ per contratto, giacche’ nel caso di specie l’assicuratore del preteso responsabile (la societa’ (OMISSIS)) non le aveva conferito alcun mandato in tal senso; ne’ per legge, perche’ nessuna norma ne’ del diritto nazionale, ne’ di quello comunitario, attribuisce al “mandatario per la liquidazione dei sinistri” il potere di essere convenuto in giudizio in nome e per conto del mandante.

Soggiunge che:

-) la tutela del danneggiato e’ assicurata, nel caso di sinistri transfrontalieri, dalla possibilita’ di convenire in giudizio dinanzi al giudice del suo luogo di residenza l’assicuratore straniero del responsabile, accordatagli dal Regolamento CE 44/2001;

-) il mandatario, che puo’ essere anche una persona fisica, ha compiti e poteri inconciliabili con la possibilita’ di essere convenuto in giudizio.

Con la memoria depositata ai sensi dell’articolo 378 c.p.c., la (OMISSIS) ha altresi’ invocato l’inammissibilita’ del ricorso per carenza di interesse, sul presupposto che la parte oggi ricorrente sarebbe, nel giudizio di merito, decaduta dalle istanze istruttorie, sicche’ qualsiasi decisione in merito alla legittimazione processuale passiva della (OMISSIS) sarebbe inutiliter data.

3. L’eccezione di inammissibilita’ del ricorso per carenza di interesse, sebbene sollevata solo con la memoria di cui all’articolo 378 c.p.c., e’ ammissibile (come gia’ ritenuto dalle Sezioni Unite di questa Corte: Sez. U, Sentenza n. 14385 del 21/06/2007, Rv. 598790).

Nondimeno, essa e’ infondata. E’ stata la stessa difesa della (OMISSIS), infatti, ad ammettere che “non e’ dato sapere” cosa sia accaduto nel giudizio di primo grado, dopo l’estromissione della (OMISSIS). Dunque e’ rimasto indimostrato, in questa sede, il “fatto processuale” posto a fondamento dell’eccezione di inammissibilita’: ovvero la decadenza dell’attore dal diritto alla prova.

4. Nel merito, il motivo e’ fondato, in virtu’ del seguente principio di diritto, cui si atterra’ il giudice del rinvio:

Il “mandatario per la liquidazione del sinistri” di cui all’articolo 152 cod. ass. e’ un mandatario con rappresentanza ex lege dell’assicuratore del responsabile. Egli, di conseguenza, puo’ agire ed essere convenuto in giudizio in nome e per conto del mandante, nel rispetto delle regole sulla giurisdizione e sulla competenza, per ottenere una sentenza eseguibile nei confronti del mandante.

Questa conclusione discende sia dalle norme di diritto interno, sia da quelle di diritto comunitario.

5. Le norme del diritto nazionale.

5.1. La figura del “mandatario per la liquidazione dei sinistri” (d’ora innanzi, per brevita’, “il Mandatario”) e’ stata introdotta nel nostro ordinamento dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 190, emanato in attuazione della Direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 maggio 2000 (c.d. “Quarta direttiva assicurazione autoveicoli”).

Le previsioni del Decreto Legislativo n. 190 del 2003, abrogato, sono oggi rifluite nell’articolo 151 cod. ass. e ss. (Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 206). Anche la Quarta direttiva e’ stata abrogata, e le relative disposizioni sono state trasferite nella Direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009.

5.2. Il Mandatario deve essere obbligatoriamente nominato da qualsiasi impresa intenda esercitare l’attivita’ assicurativa nel ramo responsabilita’ civile autoveicoli, anche se soltanto al di fuori dell’Italia (articolo 130 cod. ass., comma 2).

Egli opera “per conto” dell’impresa mandante (articolo 152 cod. ass., comma 3). I suoi compiti consistono nell'”acquisire informazioni” e “adottare tutte le misure necessarie” per liquidare i danni causati da sinistri stradali provocati da veicoli assicurati dall’impresa mandante, immatricolati nell’Unione Europea, ma avvenuti in Paesi diversi dall’Italia ed in danno di persone residenti in Italia.

Al Mandatario la vittima “ha diritto di chiedere il risarcimento del danno” (articolo 153 cod. ass.); il mandatario ha l’obbligo di formulare un’offerta o motivare per iscritto il proprio rifiuto, entro tre mesi dalla ricezione della richiesta.

La disciplina e’ completata dalla attribuzione alla vittima di un sinistro avvenuto all’estero della facolta’ (non dell’obbligo) di richiedere il risarcimento direttamente all’assicuratore straniero del responsabile, ovvero – nel caso di renitenza od inesistenza del Mandatario – all’Organismo di Indennizzo Italiano, di cui all’articolo 298 cod. ass. (cosi’ l’articolo 153 cod. ass., comma 2).

5.3. Le norme del codice delle assicurazioni appena riassunte, gia’ di per se’ (e quindi a prescindere dal diritto comunitario), consentono alla vittima italiana di un sinistro transfrontaliero di convenire in giudizio il Mandatario, in nome e per conto della mandante. Lo consentono per tre ragioni.

5.3.1. La prima ragione e’ che l’articolo 153 cod. ass., comma 1 attribuisce alla vittima del sinistro avvenuto all’estero “Il diritto di richiedere il risarcimento del danno (…) al (…) mandatario designato nel territorio della Repubblica”. L’attribuzione di un diritto sostanziale, nel nostro ordinamento, implica necessariamente il potere di agire in giudizio a tutela di quel diritto. Sarebbe superfluo, in questa sede, ricordare come per secolare tradizione l’azione consista nello ius persequendi in iudicio quod sibi debetur.

Dunque l’attribuzione del “diritto di richiedere il risarcimento del danno” a qualcuno comporta di per se’ la facolta’ di agire in giudizio a tutela di quel diritto.

La interpretazione propugnata dalla sentenza impugnata perviene, per contro, all’assurdo di ammettere che l’ordinamento attribuisca alla vittima una facolta’ di chiedere senza il diritto di ottenere: un monstrum estraneo alle categorie generali del diritto civile.

5.3.2. La seconda ragione e’ che il Mandatario riceve le domande di risarcimento, accerta i danni e liquida il risarcimento “per conto” dell’impresa mandante. Egli, dunque, ne e’ un rappresentante sostanziale. Prova ne sia che il pagamento del risarcimento, da parte del Mandatario, ha efficacia liberatoria per il responsabile civile ed il suo assicuratore. Il Mandatario, infatti, non paga il debito proprio, ma il debito altrui: il suo adempimento, pertanto, estingue il debito del responsabile.

Il Mandatario e’ dunque un rappresentante ex lege della impresa mandante. Or bene, colui al quale la legge attribuisce un potere rappresentativo sostanziale, ha necessariamente anche il potere rappresentativo processuale attivo e passivo: e dunque puo’ agire ed essere convenuto in giudizio, in nome e per conto del mandante, per l’adempimento delle obbligazioni inerenti l’oggetto del mandato.

5.3.3. La terza ragione e’ di ordine logico.

Negare che il Mandatario possa essere convenuto in giudizio dalla vittima significherebbe provare l’articolo 152 cod. ass. di qualsiasi senso e significato. Bastera’ considerare, a tal fine, che se fosse esatta la tesi affermata dalla Corte d’appello si perverrebbe al seguente risultato: che per l’assicuratore del responsabile nominare o meno un Mandatario, ovvero nominarne uno zelante piuttosto che uno negligente, non farebbe alcuna differenza e non avrebbe alcuna conseguenza.

Se, infatti, l’assicuratore del responsabile non dovesse nominare un Mandatario in Italia, la vittima non avrebbe che la scelta tra rivolgersi all’Organismo di Indennizzo Italiano, o citare in giudizio direttamente l’assicuratore responsabile (notificandogli l’atto all’estero).

Se, invece, l’assicuratore del responsabile nominasse un Mandatario, ma questi non adempisse i propri doveri, la vittima verrebbe a trovarsi esattamente nella stessa posizione: rivolgersi all’Organismo o citare il mandante.

La tesi sostenuta dalla sentenza impugnata perviene dunque all’inaccettabile risultato di rendere giuridicamente irrilevante l’inadempimento di un dovere, e di conseguenza di rendere irrilevante l’esistenza o l’inesistenza dell’articolo 152 cod. ass..

Ebbene, e’ sin troppo noto che l’interprete, posto dinanzi a due interpretazioni alternative, ha l’obbligo – e non la facolta’ – di preferire l’interpretazione che attribuisca alle legge un senso purchessia, piuttosto che l’interpretazione tale da privare la legge di qualsiasi utilita’ concreta.

5.4. Nessun valore in senso contrario puo’ avere, infine, ne’ la previsione di cui all’articolo 152 cod. ass., comma 4, (secondo cui il danneggiato puo’ sempre convenire in giudizio l’assicuratore del responsabile); ne’ quella di cui all’articolo 153 cod. ass., comma 2, (secondo cui ove il Mandatario venga meno al dovere di risarcimento del danno, la vittima puo’ rivolgersi all’Organismo di Indennizzo Italiano).

L’una e l’altra di tali norme prevedono infatti delle mere facolta’, e non degli obblighi: allo stesso modo, ad esempio, in cui il creditore ha la facolta’ di escutere l’uno piuttosto che l’altro di due condebitori solidali.

6. Deve soggiungersi che la domanda proposta dalla vittima nei confronti del Mandatario, in nome e per conto del mandante, sara’ regolata dalle norme generali di diritto internazionale privato concernenti la giurisdizione e la legge applicabile. Di conseguenza:

(a) la giurisdizione spettera’ al giudice italiano, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 9, comma 1, lettera (b), ed articolo 11, comma 2, del Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio del 22 dicembre 2000 “concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale”, oggi abrogati e trasfusi rispettivamente negli articolo 11, comma 1, lettera (b), e articolo 13, comma 2, del Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012;

(b) la legge applicabile andra’ individuata in base alle regole di diritto internazionale privato di cui all’articolo 4 del Regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007 (c.d. “Roma 2”).

7. Il diritto comunitario.

7.1. Le conclusioni appena esposte, le uniche consentite dal diritto nazionale, sono anche le sole coerenti col diritto comunitario, dal quale sono, prima che rafforzate, imposte.

Cio’ per quattro ragioni: sia in base l’interpretazione letterale delle norme comunitarie; sia in base all’interpretazione storica; sia in base all’interpretazione c.d. “dell’effetto utile”; sia per effetto dell’interpretazione adottata dalla Corte di giustizia, come noto vincolante per il giudice nazionale (ex plurimis, da ultimo, Sez. 5, Sentenza n. 22577 del 11/12/2012, Rv. 625139; Sez. L, Sentenza n. 5708 del 10/03/2009, Rv. 607711).

7.2. (A) l’interpretazione letterale.

7.2.1. Come accennato, l’istituto del Mandatario per la liquidazione dei sinistri e’ stato introdotto dall’articolo 4 della Direttiva 2000/26/CE (Quarta direttiva assicurazione autoveicoli), oggi abrogato e trasfuso nell’articolo 21 della Direttiva 2009/103/CE.

Che la norma comunitaria abbia concepito tale figura come un rappresentante sostanziale dell’assicuratore del responsabile e’ indubitato: l’articolo 4, comma 5, Direttiva 2000/26/CE gli attribuisce espressamente i “poteri sufficienti a rappresentare l’impresa di assicurazione nei confronti delle persone lese”. Tale sua qualita’ e’ confermata dal testo originale della direttiva: il Mandatario e’ infatti definito Representant charge’ du reglement des sinistres, nel testo in lingua francese; Claims representatives, nel testo in lingua inglese, e Schadenregulierungsbeauftragte (ovvero “mandatario per la liquidazione dei danni”) nel testo in lingua tedesca.

Un rappresentante, dunque, che in quanto tale puo’ essere convenuto in giudizio in nome e per conto del rappresentato.

Che il Mandatario, nelle intenzioni del legislatore comunitario, potesse stare in giudizio nomine alieno per conto del mandante, e’ confermato dal 15 “Considerando” della Direttiva 200/26/CE (oggi trasfuso nel 37 “Considerando” della Direttiva 20009/103/CE), ove si afferma che il suddetto Mandatario “dovrebbe essere dotato di poteri sufficienti per rappresentare l’impresa di assicurazione (…) dinanzi ai tribunali”.

7.2.2. La sentenza impugnata ha ritenuto irrilevante il 15 Considerando, appena trascritto, sostenendo che “la funzione processuale del mandatario e’ rimasta a livello di “desiderata” e non si e’ trasfusa in alcun articolo”. La (OMISSIS), dal canto suo, nel controricorso ha invocato la correttezza di tale affermazione, facendo leva sul fatto che nel testo della Direttiva e’ usato il modo condizionale (“dovrebbe”).

Tanto l’affermazione della Corte d’appello di Brescia, quanto l’allegazione della controricorrente, trascurano due note regole formali dell’interpretazione delle fonti comunitarie.

La prima e’ che i “Considerando” delle Direttive e dei Regolamenti, lungi dal costituire un voto od un auspicio, costituiscono la motivazione del provvedimento normativo, imposta dall’articolo 296 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (olim, articolo 253 del Trattato di Roma, come modificato dal Trattato di Lisbona). I Considerando, pertanto, pur non avendo valore precettivo, hanno valore esegetico ed illuminano il testo della norma cui fanno da premessa (per l’applicazione del principio, tra le tante, Sez. 1, Sentenza n. 3590 del 22/02/2005, Rv. 583547). La seconda e’ che – come noto – l’uso del condizionale nei Considerando delle direttive comunitarie e’ una consuetudine nomopoietica, attraverso la quale si vuole esprimere il valore di spiegazione della norma rivestito dai Considerando. Il senso logico dei Considerando e’ infatti: “poiche’ vorrei l’effetto A, impongo la norma B.

L’uso del modo condizionale nei Considerando, pertanto, non esprime affatto un “desideratum”, come erroneamente affermato dalla Corte d’appello di Brescia. Prova ne sia che tutti i Considerando di tutti i regolamenti e le direttive comunitarie, nella traduzione italiana, sono espressi nel modo condizionale: ivi compresi quelli che riproducono alla lettera precetti normativi, dei quali non si puo’ certo dire che esprimano auspici. E non sara’ superfluo aggiungere che nel testo ufficiale della direttiva (in francese), non si dice affatto che i Mandatari “dovrebbero” avere la rappresentanza processuale, ma si dice che “debbono” (doivent) averla.

7.3. (B) L’interpretazione storica.

Che la direttiva 2000/26 imponga al giudice nazionale di interpretare il diritto nazionale nel senso che la vittima di un sinistro transfrontaliero possa convenire in giudizio il Mandatario, in nome e per conto della mandate, emerge dall’iter formativo di quel provvedimento normativo.

L’espressa menzione dell’attribuzione al Mandatario della rappresentanza processuale, infatti, prevista dal testo originario della Direttiva, venne due volte cancellata dal Parlamento Europeo, e due volte reintrodotta dalla Commissione, fino alla definitiva approvazione: con motivazioni che in questa sede sara’ bene ricordare.

7.3.1. La proposta di direttiva, destinata a diventare la Direttiva 2000/26/CE atto COM(97)510 del 10.10.1997 L’articolo 3, comma 5, della Proposta, espressamente prevedeva che il Mandatario fosse dotato di poteri sufficienti a rappresentare in giudizio l’impresa mandante; analoga previsione era contenuta nel 7 Considerando della Proposta. Il Parlamento Europeo, nella seduta del 16.7.1998 (si vedano gli atti in GUCE, 21.9.1998, C-292, pag. 123 e ss.), esaminando in prima lettura la proposta di direttiva, propose di sopprimere l’articolo 3, comma 5, e la parte del 7 Considerando nella quale si faceva riferimento alla rappresentanza processuale del mandatario.

7.3.2. La Commissione, ricevute tali proposte, non le condivise.

Ed infatti nella “Proposta modificata” inviata al Parlamento il 31.3.1999 atto COM(1999)147, la Commissione ripristino’ l’articolo 3, comma 5 (divenuto ora il 4) del testo originario, limitandosi a sostituire il riferimento ai “tribunali” con quello “alle autorita’ nazionali”; e nello stesso tempo reintrodusse il 7 Considerando, ove resto’ immutato il riferimento alla necessita’ che il mandatario avesse la rappresentanza processuale del mandante.

Nella relazione che accompagna la Proposta Modificata, quel che piu’ in questa sede rileva, si afferma di avere voluto espressamente mantenere il riferimento alla possibilita’ per il mandatario di rappresentare l’impresa mandante in giudizio, perche’ “ulteriori sviluppi” del sistema di diritto internazionale privato avrebbero in futuro potuto consentire alla vittima di un sinistro stradale di agire dinanzi al giudice del proprio luogo di residenza nei confronti dell’assicuratore del responsabile (ed infatti, di li’ a poco, il Regolamento 44/2001 avrebbe introdotto tale possibilita’).

7.3.3. Il Parlamento europeo, nella seduta del 15.12.1999 (in GUCE, 18.10.2000, C-296, pp. 101 e ss.), torno’ per una seconda volta ad eliminare dal testo della Proposta di direttiva ogni riferimento alla rappresentanza processuale, nel frattempo trasfuso nel XIV Considerando. Anche in questo caso, tuttavia, la Commissione fu irremovibile, e non recepi’ l’istanza di modifica richiesta dal Parlamento.

Nella terza versione della direttiva, infatti atto COM(2000)94 del 22.2.2000, non solo venne ripristinato nel 14 Considerando il riferimento alla necessita’ che il mandatario avesse la rappresentanza processuale dell’impresa mandante, ma nella relazione accompagnatoria del testo si chiari’: “Va richiesta del parlamento di eliminare il riferimento alla rappresentanza processuale del mandatario diminuirebbe la certezza del diritto della proposta e andrebbe a scapito delle parti lese. E’ necessario fare riferimento all’autorita’ giudiziaria per evitare interpretazioni secondo le quali i poteri del mandatario per la liquidazione dei sinistri sarebbero limitati soltanto agli enti amministrativi e non varrebbero dinanzi ai tribunali”.

In conseguenza di questa chiara presa di posizione della Commissione, il Parlamento ritiro’ l’emendamento ed il testo proposto dalla Commissione divenne l’attuale 15 Considerando della Direttiva 2000/26/CE.

7.3.4. La vicenda appena riassunta mostra che la possibilita’ per il Mandatario di essere convenuto in giudizio in nome e per conto della mandante formo’ oggetto di ampio dibattito nell’iter formativo della Direttiva. Rivela che la Commissione si oppose per due volte al tentativo di eliminare ogni riferimento alla rappresentanza processuale nel testo normativo; e soprattutto chiarisce che quel riferimento alla rappresentanza processuale, lungi dall’essere un “desideratum”, come erroneamente ritenuto dalla Corte bresciana, venne chiesto, voluto e mantenuto dalla Commissione proprio al fine di “evitare interpretazioni secondo le quali i poteri del mandatario per la liquidazione dei sinistri (…) non varrebbero dinanzi ai tribunali”.

7.4. (C) L’interpretazione finalistica.

E’ noto come, per costante orientamento della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, il diritto comunitario vada interpretato attraverso i canoni dell’effetto utile e dell’effetto necessario: in modo, cioe’, da evitare interpretazioni tali da privare la norma comunitaria di qualsiasi utilita’ (effetto utile); e di imporre interpretazioni che, se escluse, attenuerebbero gli obiettivi perseguiti dal legislatore comunitario.

Gli obiettivi dichiarati della Quarta direttiva r.c. auto (ed, oggi, della Direttiva 2009/103/CE) furono indiscutibilmente quelli di:

-) rafforzare la tutela della vittima di sinistri stradali avvenuti all’estero;

-) agevolare ed accelerare la liquidazione dei danni da essa patiti;

-) evitare abusi di posizione di fatto vantaggiose, da parte dell’assicuratore del responsabile.

Nella relazione alla terza modifica della proposta di direttiva, gia’ ricordata (22.2.2000), non a caso, si afferma ore rotundo che “la Direttiva fornira’ una soluzione rapida e pragmatica per far in modo che l’assicuratore responsabile paghi e tuteli le vittime”.

Questo essendo l’obiettivo e l’effetto voluto dalla Direttiva, ne discende che escludere la possibilita’ per la vittima di convenire in giudizio il Mandatario, in nome e per conto dell’impresa mandante, frustrerebbe gli intenti del legislatore comunitario.

Si consideri infatti che la possibilita’ di accesso alla giustizia, oltre ad essere un diritto fondamentale dei cittadini dell’Unione, costituisce una coazione indiretta nei confronti del debitore e dei suoi rappresentanti, i quali ultimi potrebbero essere indotti a non rispettare i diritti delle vittime, sapendo che tali diritti non sono giustiziabili nei loro confronti. Non sara’ superfluo aggiungere che:

(a) le osservazioni appena riassunte sono pressoche’ unanimi nella dottrina giuridica francese, belga, lussemburghese e tedesca, ed ampiamente illustrati in monografie, note e trattati sin dall’apparire della Quarta Direttiva, a partire dagli Atti dalla Journee europeenne de la legislation sur la circulation routiere, svoltasi a Trevi il 7-8 novembre 2002;

(b) la possibilita’ per il Mandatario di essere convenuto in giudizio in nome e per conto della mandante venne data per scontata dal Rapporto del 2006 della Commissione europea sullo stato di attuazione della Quarta Direttiva (Compensation of victims of cross-border road traffic accidents in the EU), nel quale si afferma testualmente che obiettivo della direttiva e’ garantire the possibility for the visiting victim to enforce the claim in his/her home country through Claim Representatives and their addresses.

7.5. (D) L’interpretazione della Corte di giustizia.

Del problema oggi sottoposto a questa Corte si e’ gia’ occupata la Corte di giustizia dell’Unione Europea (Corte giust. UE 10 ottobre 2013, in causa C-306/12, Spedition Welter).

Con tale decisione la Corte di Lussemburgo ha stabilito che le norme sul Mandatario vanno interpretate nel senso che questi e’ legittimato a ricevere gli atti di citazione “ai fini dell’introduzione di un procedimento per risarcimento di un sinistro dinanzi al giudice competente”.

Nella motivazione di tale decisione, ai parr. 20 e 21, si afferma: “il legislatore dell’Unione ha voluto che la rappresentanza delle imprese di assicurazione da parte del Mandatario includesse quella che deve consentire alle persone lese di agire validamente dinanzi ai giudici nazionali per il risarcimento del danno subito”.

E’ dunque vero che la sentenza Welter aveva ad oggetto una fattispecie diversa da quella oggetto del presente giudizio, ma e’ altresi’ vero che la Corte di Lussemburgo, con affermazione ampia ed omnicomprensiva, ha risolutivamente stabilito che e’ volonta’ del legislatore comunitario attribuire al Mandatario la rappresentanza che consente alle persone lese di agire in giudizio.

8. Da quanto esposto sin qui consegue che:

(a) il diritto comunitario per la sua genesi, per i lavori preparatori, per l’interpretazione dottrinale e per l’interpretazione datane dalla Corte di giustizia non lascia dubbi sul fatto che esso attribuisca al mandatario la rappresentanza sostanziale e, di conseguenza, processuale dell’impresa mandante;

(b) il diritto nazionale deve essere interpretato, in caso di dubbi, in modo coerente col diritto comunitario;

(c) ergo, l’unica interpretazione possibile dell’articolo 151 cod. ass. e ss. consiste nel ritenere che la vittima di un sinistro transfrontaliero, per ottenere il “risarcimento del danno, possa convenire in giudizio il Mandatario in nome e per conto dell’impresa mandante;

(d) spettera’, nel presente giudizio, al giudice del merito stabilire se l’attore abbia correttamente evocato in giudizio la (OMISSIS) in tale qualita’;

(e) poiche’ l’assicuratore straniero del responsabile d’un sinistro stradale puo’ essere convenuto in giudizio dinanzi al giudice italiano dalla vittima residente in Italia, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 e 11 Reg. 44/2001 (oggi, articoli 11 e 13 Reg. 1215/12), anche il Mandatario puo’ essere convenuto, nella suddetta qualita’ di rappresentante, dinanzi al giudice italiano;

(f) l’atto di citazione di tale giudizio puo’ validamente notificarsi al Mandatario;

(g) la legge applicabile alla controversia sara’ determinata in base al Regolamento “Roma 2”;

(h) l’eventuale sentenza di accoglimento della domanda attorea non potra’ che essere eseguita nei confronti dell’impresa mandante, avendo il Mandatario la mera qualita’ di rappresentante, salvo che l’attore non intenda far valere una sua responsabilita’ per fatto proprio (ad esempio, per mala gestio ovvero per dolosa induzione a stipulare una transazione rovinosa).

9. La sentenza impugnata deve dunque essere cassata con rinvio alla Corte d’appello di Brescia, la quale nel decidere nuovamente la controversia si atterra’ al principio di diritto di cui al 4 della presente sentenza, e valutera’ la sussistenza delle condizioni di cui al 8 della presente sentenza.

10. Le spese.

Le spese del giudizio di legittimita’ e dei gradi precedenti di merito saranno liquidate dal giudice del rinvio, ai sensi dell’articolo 385 c.p.c., comma 3.

P.Q.M.

la Corte di cassazione, visto l’articolo 380 c.p.c.:

-) accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Brescia in diversa composizione;

-) rimette al giudice del rinvio la liquidazione delle spese del giudizio di legittimita’ e di quelle dei gradi di merito.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *