SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE I SENTENZA 29 settembre 2015, n.39358 Rilevato in fatto Con ordinanza del 7 gennaio 2015 il Tribunale di Milano, investito ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen., confermava il provvedimento emesso dal G.I.P. dello stesso Tribunale di applicazione della misura della custodia in carcere nei confronti di R.P. in relazione...
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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 29 settembre 2015, n. 39357. La pena applicata su richiesta delle parti per i delitti previsti dall’art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990 in relazione alle droghe c.d. leggere, con pronuncia divenuta irrevocabile prima della sentenza della Corte Costituzionale n. 32 del 2014 deve essere necessariamente rideterminata in sede di esecuzione, con la precisazione che la pena deve essere rideterminata attraverso la “rinegoziazione” dell’accordo tra le parti, ratificato dal giudice dell’esecuzione, che viene interessato attraverso l’incidente di esecuzione attivato dal condannato o dal pubblico ministero. È stato quindi accolto il principio per cui pena illegale non è solo quella superiore alla sanzione edittale massima reintrodotta per effetto della pronuncia di incostituzionalità, ma anche quella applicata in base alla sanzione prevista dalla norma incostituzionale. Principio applicabile anche in sede esecutiva, la valutazione discrezionale del giudice nella individuazione della pena in concreto da applicare non può prescindere dagli “indicatori astratti” (il minimo e il massimo edittale) che il legislatore gli ha fornito. È nell’ambito di quello spazio sanzionatorio che il giudicante deve compiere la sua valutazione. Con la conseguenza che se detto spazio muta (si restringe o si dilata), mutano inevitabilmente i parametri entro i quali la valutazione in concreto deve essere effettuata. Per altro, in terna di sostanze stupefacenti, tale spazio sanzionatorio, con il ripristino della distinzione tra “droghe leggere” e “droghe pesanti”, conseguente alla sentenza del Giudice delle leggi rr. 32 del 2014, è stato sensibilmente ridisegnato, consentendo, di nuovo, il ricorso ad una forbice edittale (tanto per limitarsi alla sola pena detentiva) – da due a sei anni di reclusione – di gran lunga meno ampia (e meno severa) rispetto a quella posta a base delle statuizioni contestate, vale a dire da sei a venti anni di reclusione (tanto che, come si è anticipato, il massimo della prima corrisponde al minimo della seconda), così da comporre un quadro di riferimento non paragonabile a quello tenuto presente al momento delle pronunzie dei giudici del merito e da realizzare, pertanto; un sostanziale ridimensionamento dello stesso disvalore penale dei fatto
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 29 settembre 2015, n. 39357 Rilevato in fatto 1. Con ordinanza del 14 luglio 2014, ii Tribunale di Cagliari accoglieva parzialmente l’istanza di ridete rm inazione della pena formulata da G.Z. m relazione alle sentenze di applicazione della pena n. 26/2012 e n. 181/2013, emesse dal G U...
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 3 agosto 2015, n. 33914. In tema di delega conferita dal procuratore della Repubblica al vice procuratore onorario e al magistrato ordinario in tirocinio per lo svolgimento delle funzioni di Pubblico Ministero, devono considerarsi come non apposte le condizioni o restrizioni non previste dalla legge ivi eventualmente inserite, delle quali, quindi, il giudice non deve tenere alcun conto
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 3 agosto 2015, n. 33914 Rilevato in fatto 1. Con ordinanza emessa il 16/02/2015 il Tribunale del riesame di Bari confermava l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Bari, in composizione monocratica, nei confronti di P.O. il 31/01/2015, per la detenzione di una pistola con...
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 4 agosto 2015, n. 34095. Il bene giuridico tutelato dall’art. 6 L. n. 895/67 è quello dell’ordine pubblico, mentre l’ipotesi sanzionata dall’art. 703 c.p. descrive un reato di pericolo, in relazione alla possibilità concreta che esplosioni di ordigni in centro abitato, o sulla pubblica via – senza la predisposizione delle cautele che vengono imposte a chi ottiene la prescritta autorizzazione – compromettano l’incolumità fisica delle persone. Allorché, come nel caso di specie, vi sia coincidenza dell’elemento materiale tra le due figure di reato (l’esplosione di un colpo di fucile), ciò che le distingue è l’elemento soggettivo. Infatti, nella contravvenzione è richiesta la semplice volontarietà cosciente del fatto, mentre per il delitto è necessario il dolo specifico, consistente nel fine di incutere pubblico timore o di suscitare tumulto o pubblico disordine o di attentare alla sicurezza pubblica
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 4 agosto 2015, n. 34095 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 5.12.2013, la Corte di Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, confermava la decisione emessa in data 17.3.2009 con la quale il Tribunale di Taranto in composizione monocratica, sezione distaccata di Manduria, aveva condannato C.U....
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 20 luglio 2015, n. 31406. La categoria logico-giuridica del travisamento della prova deve essere tenuta distinta da quella concernente il vizio di travisamento del fatto. La prima, infatti, a differenza del secondo, implica non una rivalutazione del fatto, che è incompatibile con il giudizio di legittimità, ma la constatazione che esiste una palese divergenza del risultato probatorio rispetto all’elemento di prova emergente dagli atti processuali e che, quindi, una determinata informazione probatoria utilizzata in sentenza, oggetto di analitica censura chiaramente argomentata, è contraddetta da uno specifico atto processuale, pure esso specificamente indicato. La recente riformulazione dell’art. 606 lett. e) c.p.p. ad opera dell’art. 8 della l. n. 46 del 2006, non confermando l’indeclinabilità della regola preclusiva dell’esame degli atti processuali ed ammettendo un sindacato esteso a quelle forme di patologia del discorso giustificativo riconoscibili solo all’esito di una cognitio facti ex actis, colloca il vizio di travisamento della prova, cioè della prova omessa o travisata, rilevante e decisiva, nel peculiare contesto del vizio motivazionale, attesa la storica inerenza di esso al tessuto argomentativo della ratio decidendi. In virtù della novella legislativa del 2006 viene ad assumere, pertanto, pregnante rilievo l’obbligo di fedeltà della motivazione agli atti processuali/probatori, risultandone valorizzati i criteri di esattezza, completezza e tenuta informativa e, al contempo, rafforzato quell’onere di “indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto” a sostegno del singolo motivo di ricorso, che già gravava sul ricorrente ai sensi dell’art. 581 lett. c) c.p.p.. Il vizio di prova “omessa” o “travisata” sussiste, peraltro, soltanto quando l’accertata distorsione disarticoli effettivamente l’intero ragionamento probatorio e renda illogica la motivazione, per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio trascurato o travisato, secondo un parametro di rilevanza e di decisività.
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 20 luglio 2015, n. 31406 Ritenuto in fatto 1. Il 23 gennaio 2014, all’esito di giudizio abbreviato, il Tribunale di Trento, in composizione monocratica, dichiarava K.O. e B.M. colpevoli del reato previsto dall’art. 4 l. n. 110 del 1975 per avere portato fuori della propria abitazione, senza giustificato...
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 8 giugno 2015, n. 24405. Ai fini della configurabilità del reato di cui all’articolo 12-quinquies del decreto legge 8 giugno 1992 n. 306, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 1992 n. 356, laddove vengano in rilievo le modalità di acquisto di un bene immobile, occorre verificare la provenienza delle risorse economiche da parte del soggetto che si suppone intestatario fittizio del bene
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 8 giugno 2015, n. 24405 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SIOTTO Maria Cristina – Presidente Dott. NOVIK Adet Toni – Consigliere Dott. SANDRINI Enrico Giusepp – Consigliere Dott. ROCCHI Giacomo – Consigliere...
Corte di cassazione, sezione I, sentenza 18 giugno 2015, n. 25848. Le garanzie previste dall’art. 103 c.p.p. sono previste a favore del difensore in forza di specifico mandato conferitogli nelle forme di legge e non sono per la tutela personale e privilegiata del soggetto esercente la professione legale, essendo essenzialmente apprestate in funzione di garanzia del diritto di difesa dell’imputato
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 18 giugno 2015, n. 25848 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SIOTTO Maria Cristin – Presidente Dott. DI TOMASSI Mariastefania – Consigliere Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere Dott. BONI Monica –...
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 18 giugno 2015, n. 25799. La condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno “status” di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l’interessato “prende parte” al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell’ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi. Pertanto, la “mera contiguità compiacente”, la “vicinanza” o “disponibilità” nei riguardi di singoli esponenti, anche di spicco, dei sodalizio mafioso, non qualificano la condotta del partecipe.
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 18 giugno 2015, n. 25799 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza resa il 9 dicembre 2013 la Corte di Appello di Palermo confermava quella pronunciata il 14 febbraio 2013 dal GUP del Tribunale della sede e con essa la condanna alla pena di anni cinque di reclusione di...
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 18 giugno 2015, n. 25848. Le garanzie previste dall’art. 103 cod. proc. pen., non sono volte alla tutela personale e privilegiata del soggetto esercente la professione legale, ma sono previste a favore di colui che riveste la qualità di difensore in forza di specifico mandato conferitogli nelle forme di legge, essendo essenzialmente apprestate in funzione di garanzia dei diritto di difesa dell’imputato; pertanto, esse non possono trovare applicazione qualora gli atti di cui all’art. 103 cod. proc. pen. ( ispezioni, perquisizioni, sequestri) debbano essere compiuti nei confronti di esercente la professione legale sottoposto ad indagine e non siano attinenti all’oggetto di alcuna difesa
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 18 giugno 2015, n. 25848 Ritenuto in fatto In data 3.6.2014 veniva data esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dai Giudice delle indagini preliminari dei Tribunale di Latina nei confronti di C.E., esercente la professione legale, indagato per i reati previsti da: art.12 d.lgs n.286 dei...
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 18 maggio 2015, n. 20440. Non si ha la violazione del principio di correlazione tra reato contestato e reato considerato nella pronuncia di condanna, quando non si verifica “una vera e propria trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell’addebito nei confronti dell’imputato, posto cosi’, a sorpresa, di fronte ad un fatto del tutto nuovo senza avere avuto nessuna possibilita’ di effettiva difesa”
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 18 maggio 2015, n. 20440 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SIOTTO Maria Cristina – Presidente Dott. VECCHIO Massimo – Consigliere Dott. CASA Filippo – Consigliere Dott. BONI Monica – rel. Consigliere Dott....