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Suprema Corte di Cassazione

sezione I

sentenza 18 giugno 2015, n. 25848

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SIOTTO Maria Cristin – Presidente

Dott. DI TOMASSI Mariastefania – Consigliere

Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere

Dott. BONI Monica – Consigliere

Dott. CENTONZE Alessandro – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

avverso l’ordinanza n. 73/2014 TRIB. LIBERTA’ di LATINA, del 01/07/2014;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI;

sentite le conclusioni del PG Dott. Galli Massimo, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

In data 3.6.2014 veniva data esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Latina nei confronti di (OMISSIS), esercente la professione legale, indagato per i reati previsti da: Decreto Legislativo n. 286 del 1998, articolo 12 (favoreggiamento dell’immigrazione clandestina mediante predisposizione di documentazione contraffatta in cambio del pagamento di somme di denaro); articolo 453 c.p. (concorso nell’acquisto di banconote falsificate allo scopo di metterle in circolazione).

In data 4.6.2014 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Latina, richiamata l’avvenuta esecuzione della misura custodiale, disponeva la perquisizione ed il sequestro presso lo studio legale dell’indagato, allo scopo di reperire documentazione costituente corpo del reato ovvero pertinente ai reati per cui era stata emessa la misura coercitiva personale.

Avverso il decreto di sequestro emesso dal pubblico ministero il difensore dell’indagato proponeva richiesta di riesame, deducendo l’assoluta omissione di motivazione, la mancanza dei presupposti previsti dall’articolo 253 c.p.p. e l’inesistenza di specifiche esigenze probatorie da tutelare.

Con ordinanza del 1.7.2014 il Tribunale del riesame di Latina, adito a norma dell’articolo 324 c.p.p., confermava il sequestro probatorio.

Avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame il difensore propone ricorso per cassazione per i seguenti motivi: 1) nullita’ del decreto di sequestro per incompetenza funzionale del pubblico ministero, essendo necessario il decreto motivato di autorizzazione del giudice a norma dell’articolo 103 c.p.p.; 2) inefficacia del sequestro probatorio per assoluta omissione di motivazione, illegittimita’ del sequestro per difetto dei presupposti normativi previsti dall’articolo 253 c.p.p. nonche’ insussistenza dei corpi di reato e/o di concrete esigenze probatorie, non ravvisandosi alcun tipo di collegamento e di nesso pertinenziale tra la documentazione sequestrata, costituita da pratiche relative a cittadini indiani o extracomunitari, e la condotta illecita contestata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso e’ infondato.

1. Il motivo relativo alla dedotta violazione dell’articolo 103 c.p. (non eccepita davanti al Tribunale del riesame) e’ infondata per inapplicabilita’ al caso di specie della disposizione richiamata.

Secondo la costante interpretazione di questa Corte, le garanzie previste dall’articolo 103 c.p.p., non sono volte alla tutela personale e privilegiata del soggetto esercente la professione legale, ma sono previste a favore di colui che riveste la qualita’ di difensore in forza di specifico mandato conferitogli nelle forme di legge, essendo essenzialmente apprestate in funzione di garanzia del diritto di difesa dell’imputato; pertanto, esse non possono trovare applicazione qualora gli atti di cui all’articolo 103 c.p.p. (ispezioni, perquisizioni, sequestri) debbano essere compiuti nei confronti di esercente la professione legale sottoposto ad indagine e non siano attinenti all’oggetto di alcuna difesa (Sez. 5, n. 12155 del 05/12/2011 – dep. 30/03/2012, Ranieri, Rv. 252147; Sez. 2, n. 32909 del 16/05/2012, Marsala, Rv. 253263;Sez. 2, n. 31177 del 16/05/2006, P.M. in proc. Castellini, Rv. 234858).

Nel caso in esame neppure si prospetta che il ricorrente rivesta la qualita’ di difensore nel procedimento nel quale e’ stato emesso il decreto di sequestro ovvero in altro procedimento, e che pertanto la documentazione sequestrata (pratiche relative all’ingresso nel territorio nazionale di cittadini indiani o comunque extracomunitari) possa rientrare nell'”oggetto della difesa” e non sia essa stessa “corpo di reato” a norma dell’articolo 103 c.p.p., comma 2.

2. Il secondo motivo di ricorso deduce censure di merito in ordine alla qualificazione della documentazione sequestrata quale corpo di reato, o comunque pertinente a reato, inammissibili in via generale nel ricorso per cassazione, ovvero allega vizi di motivazione non deducibili con il ricorso avverso l’ordinanza in materia di riesame del decreto di sequestro a norma dell’articolo 253 c.p.p., ricorso consentito esclusivamente per il vizio di violazione di legge (articoli 257 e 325 c.p.p.).

A norma dell’articolo 616 c.p.p. il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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