Cassazione 3

Suprema Corte di Cassazione

sezione I

sentenza 18 giugno 2015, n. 25799

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza resa il 9 dicembre 2013 la Corte di Appello di Palermo confermava quella pronunciata il 14 febbraio 2013 dal GUP del Tribunale della sede e con essa la condanna alla pena di anni cinque di reclusione di D.M.V. , riconosciuto colpevole di partecipazione all’associazione mafiosa Cosa Nostra e segnatamente alla famiglia San Lorenzo – T.N. , reato contestato come commesso in Palermo dal settembre 1982 al dicembre 2000 (data di una precedente sentenza di condanna), ed aggravato, ex art, 416 bis, comma 4 cod. pen., trattandosi di associazione armata ed ex art. 416 bis comma 6 cod. pen. in quanto l’attività economica posta a disposizione di quel sodalizio dall’imputato, è stata finanziata, in parte, con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti.
1.1 I giudici di appello – con valutazione totalmente sintonica rispetto a quella svolta dal primo giudice – hanno valorizzato, ai fini dell’affermazione di penale responsabilità del D.M. , il quadro probatorio costituito: (a) dalle attendibili dichiarazioni del collaboratore di giustizia C.I. , membro della famiglia mafiosa di T.N. , secondo cui l’indagato, soprannominato (omissis) – per quanto appreso da L.P.S. (figlio del noto boss mafioso Sa. e figura apicale del sodalizio), nonché dallo stesso D.M. direttamente – era socio “occulto” di L.P.S. in un’impresa di costruzioni (nei senso che il boss mafioso procacciava, con l’autorevolezza che gli derivava dalla sua caratura criminale, i lavori che poi venivano materialmente eseguiti dal D.M. , che dedotte le spese, divideva con lui i guadagni, a metà), pienamente riscontrate, (b) da quelle, anch’esse intrinsecamente attendibili, di F.G.B. (che ha riferito anche lui della nota vicinanza ai L.P. dell’indagato, seppure costui non fosse formalmente un affiliato) e di P.M. , secondo cui l’indagato era territorialmente operante nella zona di Ca. – T.N. , storicamente controllata dai L.P. , per quanto suo fratello G. (M. ), aveva rapporti anche con G.S. (noto esponente apicale del mandamento di Resuttana, come già giudizialmente accertato in via definitiva), per conto del quale aveva anche custodito delle armi, nonché, (c) dal contenuto di svariati colloqui oggetto di captazione, intercorsi tra l’indagato e Ca.Gi. (associato di spicco della famiglia mafiosa Partanna Mondello, delegato dai L.P. , latitanti, a mantenere i contatti con gli altri esponenti di Cosa Nostra) delle quali emergeva un diretto coinvolgimento dell’indagato in attività estorsive svolte dalla famiglia mafiosa (adoperandosi per la riscossione del pizzo) per una delle quali (quella perpetrata ai danni dell’esercente il bar (…)), per altro, il D.M. aveva già riportato condanna definitiva (ad anni sei di reclusione) giusta sentenza del 2 luglio 2004; nonché (d) gli accertamenti di p.g. asseveranti i contatti tra il D.M. ed altri esponenti mafiosi, quali il Ca. ed il L.P. .
1.2 In particolare, la Corte territoriale, nel riconoscere che la richiesta di applicazione di una misura cautelare nei confronti del D.M. – sia pure per la originaria e diversa imputazione di concorso esterno e riciclaggio – era stata rigettata e che la condanna in appello dell’imputato per tali delitti era stata annullata con rinvio dalla Cassazione, evidenziava:
– che intanto tali decisioni non avevano tenuto conto del dato, sopravvenuto e di significativa rilevanza, che l’imputato era stato condannato, in via definitiva, per concorso nel reato di estorsione in danno dell’esercente il bar (…);
– che il rapporto tra il D.M. ed i L.P. , contrariamente a quanto dedotto dalla difesa dell’appellante, non si esauriva in un semplice rapporto individuale di natura privatistica (economico-societaria) tra l’indagato ed un singolo soggetto, L.P.S. , per quanto sicuramente partecipe ad un sodalizio mafioso, emergendo dai complessivo quadro probatorio, ed in particolare dai coacervo delle intercettazioni, di cui in sentenza vengono riportati alcuni dei passaggi ritenuti più significativi, la piena interazione dell’imputato con il sodalizio mafioso, la ribadita sua fedeltà allo stesso ed ai suoi vertici, la piena consapevolezza e disponibilità a cooperare con l’entità mafiosa, anche in campi diversi (le estorsioni) rispetto a quello rappresentato dall’esecuzione di lavori edili, ottenuti grazie all’intermediazione mafiosa.
1.3 Quanto poi alla configurabilità delle contestate aggravanti, la Corte territoriale disattendeva le deduzioni dell’appellante al riguardo, richiamando, per un verso, in diritto, l’orientamento giurisprudenziale secondo cui “hanno natura oggettiva le circostanze aggravanti del reato di associazione di tipo mafioso, consistenti nell’avere l’associazione la disponibilità di armi e nella destinazione del prezzo, prodotto o profitto dei delitti al finanziamento delle attività economiche di cui gli associati intendano assumere o mantenere il controllo, sicché dette circostanze devono essere riferite all’attività dell’associazione e non alla condotta del singolo partecipe” (in termini, ex multis, Sez. 6, n. 42385 del 15/10/2009 – dep. 04/11/2009, Ganci, Rv. 244904); in fatto, che poteva ritenersi costituire un dato, ormai, di notoria conoscenza, che “Cosa Nostra palermitana” è un’associazione per delinquere di tipo mafioso, avente una disponibilità di armi, e che la stessa destina prezzo, prodotto o profitto dei delitti al finanziamento delle attività economiche di cui gli associati intendano assumere o mantenere il controllo.
2. Propone ricorso per Cassazione avverso detta sentenza l’imputato, assistito dal suo difensore di fiducia, chiedendone l’annullamento sulla base di tre motivi di impugnazione.
2.1 Con il primo motivo denuncia la difesa ricorrente violazione di legge-penale e processuale – relativamente all’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, frutto di una incongrua valutazione degli elementi di prova.
In particolare nel ricorso si denunzia l’insufficienza dei quadro indiziario raccolto a carico del D.M. e la scarsa tenuta logica della motivazione, evidenziandosi al riguardo: (a) che le dichiarazione generiche e de relato del C. , oltre a risultare prive di riscontri esterni o individualizzanti, non descrivono comunque una condotta tipica di partecipazione ad associazione mafiosa quale delineata dalla prevalente giurisprudenza di legittimità (sentenze Carnevale e Mannino) nel senso che l’intestazione fittizie all’imputato di quote di una società riconducibili in realtà ad un esponente di associazione mafiosa, configura una diversa (ed ormai prescritta) ipotesi di reato, che oltretutto costituisce semmai una prova della sua estraneità all’associazione, altrimenti il ricorso all’attribuzione fittizia non avrebbe un reale significato; (b) che la “vicinanza” ad esponenti dell’associazione mafiosa, non prova, da sola, l’appartenenza all’associazione; (c) che le intercettazioni valorizzate dai giudici di merito, non costituiscono un autonomo riscontro individualizzante alle dichiarazioni del C. , in quanto, riguardando l’unica condotta penalmente rilevante riferita dal predetto collaboratore l’asserito rapporto societario di fatto tra il ricorrente e L.P.S. per l’esecuzione di non meglio precisati lavori edili, occorre considerare che il contenuto delle intercettazioni non riguarda affatto tale tema, con la conseguenza che le dichiarazioni del collaboratore, prive di riscontri, dovevano ritenersi individualizzanti; (d) che l’affermazione dei giudici di appello, secondo cui dalle intercettazioni emergerebbe “l’inserimento, quanto meno di fatto, dell’imputato nella consorteria mafiosa facente capo ai L.P. “, deve ritenersi assolutamente illogica, tenuto conto che le stesse conversazioni di cui trattasi sono state ritenute da questa Corte di legittimità, non idonee a provare il “concorso esterno” del D.M. ; (e) che le dichiarazioni dei collaboratori P. e F. , non potevano essere utilizzate quale elemento di prova a carico dell’imputato, tenuto conto che le prime, oltre a riferire delle vicende (la detenzione di armi) che coinvolgono diverse persone e si riferiscono ad un arco temporale comunque successivo all’imputazione contestata, si limitano a riferire di una irrilevante “vicinanza” del D.M. ad esponenti dell’associazione mafiosa; mentre Se seconde si risolvono nella irrilevante affermazione del collaboratore F. , di aver notato la presenza dell’indagato, in alcune occasioni, presso attività commerciali di esponenti dell’associazione mafiosa (quali G.S. ) legati all’imputato da un rapporto di amicizia oltre che di parentela.
2.2 Con il secondo motivo si denunzia, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, la ritenuta sussistenza delle contestate aggravanti, evidenziando al riguardo che la decisione impugnata si discosta dai più recenti e condivisibili arresti giurisprudenziali in materia, che è nel senso di ritenere perché ricorra quella di cui al quarto comma dell’art. 416 bis sotto il profilo del reinvestimento dei profitti in imprese non è sufficiente la mera dimostrazione dell’affiliazione del gruppo locale a “Cosa nostra” (nella sentenza di merito si affermava l’autonomia organizzativa e funzionale del clan rispetto alla più ampia organizzazione), mentre per la configurabilità di quella di cui al sesto comma non è sufficiente che uno degli associati disponga di un’arma, perché le armi devono essere a disposizione dei compartecipi del gruppo, (in termini Sez. 6, n. 10800 del 21/09/2000 – dep. 20/10/2000, Gattuso V, Rv. 218408; Sez. 6, n. 15668 del 01/12/2011 – dep. 23/04/2012, Vellini, Rv. 252548).
2.3 Con il terzo ed ultimo motivo, infine, si denuncia l’illegittimità della sentenza impugnata per violazione di legge, penale e processuale, e vizio di motivazione relativamente al trattamento sanzionatorio, avendo la Corte territoriale incongruamente disatteso il motivo di appello relativo all’eccessività della pena, che segnalava la sostanziale vanificazione da parte del primo giudice, dell’applicazione della diminuente per la scelta del rito, per effetto della determinazione della pena base, in applicazione della disciplina ante riforma, in quella di anni 5 e mesi 9 di reclusione, senza considerare che in ben due sentenze di condanna, sia pure per concorso esterno, l’imputato era stato condannato alla pena di anni 4 di reclusione.
2.4 Con memoria depositata il 30 dicembre 2014, i difensori del D.M. , illustrato il “travagliato iter processuale” che ha caratterizzato il giudizio promosso nei confronti dell’imputato (respinta dal GIP la richiesta di applicazione di misura cautelare coercitiva, nei confronti del ricorrente si era proceduto, infatti, inizialmente, per i delitti di concorso esterno in associazione mafiosa e riciclaggio; imputazioni per le quali solo in sede di appello era intervenuta condanna, da ultimo con sentenza dell’11 ottobre 2004, annullata con rinvio da questa Corte di legittimità, con sentenza deliberata il 30 novembre 2005, alla quale seguivano, l’annullamento da parte del giudice di rinvio – la Corte di appello di Palermo – della sentenza assolutoria deliberata dal GUP palermitano, a ragione della diversità del fatto descritto nel capo d’imputazione da quello emerso dalle indagini, e, successivamente, la riformulazione dell’imputazione, da parte dei pubblico ministero, ai sensi dell’art. 516 cod. proc. pen., negli odierni termini della partecipazione al sodalizio mafioso) hanno ribadito l’inidoneità del materiale probatorio a dimostrare l’effettiva partecipazione del ricorrente ad un’associazione di tipo mafioso.

Considerato in diritto

1. L’impugnazione proposta nell’interesse di D.M.V. è fondata e merita accoglimento.
1.1 Preliminarmente questo Collegio non può esimersi dal rilevare la effettiva singolarità del presente procedimento, il cui travagliato iter risulta correttamente illustrato nella memoria difensiva depositata, rappresentata, essenzialmente, dal dato che il quadro probatorio ora valorizzato dai giudici di merito per la condanna del D.M. per il delitto di partecipazione ad associazione per delinquere di tipo mafioso, nella fase iniziale delle indagini, era stato posto a sostegno della diversa imputazione di concorso esterno in associazione mafiosa e riciclaggio.
1.2 Attesa tale obiettiva singolarità, non è superfluo evidenziare che questa Corte di legittimità, con la richiamata ultima sentenza di annullamento della condanna del D.M. per concorso esterno in associazione mafiosa (la n. 2802 del 2006), all’esito dell’analisi degli elementi di prova utilizzati dai giudici di merito nei diversi gradi di giudizio – le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia C. e F. e le intercettazioni, ritenute validi elementi di riscontro – aveva ritenuto, in primo luogo, che le dichiarazioni collaborative lasciavano trasparire “una ricostruzione della condotta del ricorrente”, la quale, di per sé, non appariva “concludente al fine della sussistenza degli elementi costitutivi dei reati contestati”. Ed invero: a) il C. aveva riferito “che soci di fatto del D.M. , nella sua attività imprenditoriale, erano i mafiosi Lo.Pi.Sa. , S. e C. , coi quali l’imputato divideva i proventi, dopo aver versato la quota “dovuta” a titolo di “pizzo”; b) sempre il C. aveva altresì affermato “che il ricorrente conosceva altri associati”; c) affermazione analoga a quella sub b), era stata effettuata dal collaboratore F. .
Quanto poi alle intercettazioni, questa Corte di legittimità evidenziava che da esse, era possibile soltanto dedurre: d-1) che il D.M. “era a conoscenza della latitanza dei L.P. ”; d-2) “che lo stesso si mostrava disponibile nei confronti della struttura malavitosa”; d-3) che “l’imputato sapeva che taluni commercianti erano disposti a versare denaro”; d-4) che D.M. segnalò il fatto che il titolare di un ristorante “subiva la concorrenza di altro esercizio” e che il suo interlocutore (il Ca. ) “rispose che il concorrente era all’attenzione del clan”.
In particolare questa Corte di legittimità, nell’indicata sentenza riteneva: che seppure era risultato provato che il D.M. era certamente “persona contigua alla associazione mafiosa”; che lo stesso ne conoscesse parecchi adepti, anche di livello elevato, essendo in confidenza con gli stessi, ed in rapporti di affari con i L.P. ; che l’imputato ne conoscesse, altresì, i problemi giudiziari, e mostrasse “(almeno a parole) disponibilità nei confronti dell’associazione”, avendo segnalato la opportunità che la struttura criminosa intervenisse “per scoraggiare un comportamento troppo concorrenziale da parte di un operatore economico (ristoratore) rispetto ad un altro, il riferito compendio probatorio, tuttavia, destava certamente grave allarme sociale, in quanto testimoniava… “il grado di penetrazione delle logiche e della cultura della criminalità organizzata nel palermitano”, ma, per quanto specificamente riguardava il D.M. , non consentiva “di definire in maniera significativa” quale fosse la condotta integrante gli estremi della fattispecie ex artt. 110, 416 bis cod. pen..
1.3 Ciò premesso, deve qui rilevarsi che la sentenza impugnata ha ritenuto di poter superare l’evidenziata insufficienza probatoria, formulata per altro con riferimento alla diversa ipotesi di concorso “esterno”, rimarcando che, rispetto all’indicata pronuncia di questa Corte di Cassazione, il quadro probatorio complessivo raccolto a carico del D.M. , risultava essersi arricchito di ulteriori elementi indizianti, non valutati dal giudice di legittimità, consistiti: nella definitività della condanna del ricorrente per concorso nel reato di estorsione aggravata in danno di un titolare del bar; nelle dichiarazioni di altri collaboratori di giustizia (F.G.B. e P.M. ) che avevano confermato la vicinanza dell’indagato ai L.P. ; negli accertamenti di polizia giudiziaria “asseveranti i contatti tra il D.M. ed altri esponenti mafiosi, quali il Ca. ed il L.P.S. .
Tali ulteriori elementi, aggiunti al già accertato rapporto societario intrattenuto dal D.M. con i L.P. , consentivano quindi, secondo i giudici di merito, di affermare con certezza la partecipazione del D.M. all’organizzazione mafiosa Cosa Nostra.
1.4 Tale valutazione del complessivo materiale probatorio si rivela, però, come dedotto dalla difesa dell’imputato e sostenuto anche del Procuratore Generale presso questa Corte nella sua requisitoria, assolutamente incongrua e non aderente alle emergenze istruttorie.
1.4.1 In particolare, a prescindere dall’inesattezza dell’assunto secondo cui le dichiarazioni del collaboratore F. non avrebbero formato oggetto di valutazione in sede di annullamento della sentenza di condanna del D.M. per concorso esterno in associazione mafiosa, si rivela incongrua e contraddittoria, l’affermazione dei giudici di appello secondo cui le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Cr.Ig. , relative alla partecipazione occulta di Lo.Pi.Sa. alla impresa di costruzioni gestita dall’imputato, sarebbero già di per sé un elemento indicativo di un sicuro e stabile inserimento dell’imputato nella famiglia mafiosa “San Lorenzo – T.N. “.
Al riguardo è opportuno precisare, in primo luogo, che secondo la lezione interpretativa ormai consolidata di questa Corte, la condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno “status” di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l’interessato “prende parte” al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell’ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi (in termini, ex multis, Sez, 1, n. 1470 del 11/12/2007 – dep. 11/01/2008, P.G. in proc. Addante e altri, Rv. 238838).
Secondo tale indirizzo, dal quale questo Collegio non intende discostarsi, pertanto, la “mera contiguità compiacente”, la “vicinanza” o “disponibilità” nei riguardi di singoli esponenti, anche di spicco, dei sodalizio mafioso, non qualificano la condotta del partecipe (in termini, Sez. 5, n. 12679 del 24/01/2007 – dep. 27/03/2007, Mercadante, Rv. 235986).
Orbene, nel caso di specie, la Corte territoriale, malgrado la puntuale e specifica indicazione contenuta nella sentenza che aveva annullato la condanna del D.M. per concorso esterno, non ha saputo indicare in qual modo l’asserita vicinanza dell’imputato a soggetti mafiosi dello spessore dei L.P. , “si sarebbe tradotta in un vero e proprio contributo, avente effettiva rilevanza causale, ai fini della conservazione o rafforzamento dell’associazione”.
Precisazione tanto più necessaria ove si consideri che il collaboratore F. , nelle sue dichiarazioni, aveva comunque escluso che il D.M. facesse parte di una famiglia mafiosa.
1.5 Né un significativo apporto dimostrativo sul punto è ricavabile dal contenuto delle intercettazioni quale illustrato nella sentenza, ricavandosi dallo stesso, piuttosto, l’esistenza di un rapporto esclusivo e di natura essenzialmente fiduciaria, tra l’imputato ed il Lo.Pi.Sa. .
1.6 Quanto poi ai nuovi elementi indizianti, ed in particolare la condanna definitiva del D.M. per concorso in estorsione aggravata, è agevole rilevare che l’accertato contributo fornito dall’imputato alla consumazione di uno dei “delitti fine” dell’associazione mafiosa, premesso che lo stesso è consistito, secondo quanto si legge nella sentenza impugnata (pag. 11), nella mera riscossione, da parte del titolare di un bar, della somma dovuta alla consorteria mafiosa, rileva il Collegio che esso, per il suo carattere obiettivamente singolare ed occasionale, non può costituire, da solo, in assenza di ulteriori significativi elementi processuali, un dato probatorio sufficiente a confermare una effettiva partecipazione associativa, specie ove si consideri che, per consolida giurisprudenza, la contestazione della circostanza aggravante di cui all’art. 7 del D.L. 13 maggio 1991 n.152, convertito in legge 12 luglio 1991 n. 203 è configurabile rispetto ad ogni tipo di delitto, punibile con pena diversa dall’ergastolo, che sia stato commesso avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416 bis cod. pen. ovvero al fine di agevolare l’attività di associazioni di tipo mafioso (in termini Sez. 1, n. 2667 del 30/01/1997 – dep. 19/03/1997, Barcella ed altro, Rv. 207178).
1.7 Considerazioni analoghe, valgono, infine, anche per le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia P.M. e per gli accertamenti di polizia giudiziaria relativi ai plurimi controlli in cui l’imputato risultava accompagnarsi a noti esponenti mafiosi.
1.7.1 Quanto al primo elemento probatorio, a prescindere dal rilievo che come riconosciuto dalla stessa Corte territoriale trattasi “di dichiarazioni piuttosto generiche”, risultano comunque fondati i rilievi difensivi secondo cui il contenuto di tali dichiarazioni, così come illustrato dai giudici di appello, si riferisce a fatti relativi ad un periodo successivo rispetto a quello di commissione del fatto contestato (che riguarda l’arco temporale tra il settembre 1982 ed il dicembre 2000), e descrivono, oltretutto, delle condotte (la custodia di armi) attribuita però al fratello del ricorrente (D.M.G. ) e che avrebbe riguardato, per altro, una diversa compagnia mafiosa (la famiglia di Resuttana).
1.7.2 Per quanto attiene, infine, il contenuto degli accertamenti di polizia, è agevole rilevare che la semplice frequentazione di componenti di un’associazione mafiosa, emergenza investigativa, per altro, affatto nuova nel presente giudizio, non può costituire elemento dimostrativo di un effettivo stabile inserimento dell’imputato nella compagine associativa.
2. Da quanto sin qui affermato discende, in conclusione, che in presenza di un quadro probatorio che valutato anche unitariamente non evidenzia elementi di prova certi che dimostrino l’effettiva partecipazione del D.M. all’associazione mafiosa Cosa Nostra, s’impone allora, ai sensi dell’art. 620 cod. proc. pen., in accoglimento del primo motivo d’impugnazione dedotto in ricorso, di carattere assorbente rispetto al secondo, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste.
Ed invero, considerate le esigenze di economia processuale sottese alla previsione di cui alla lettera l) dell’art. 620 cod. proc. pen., l’annullamento della sentenza di condanna va disposto senza rinvio, poiché la rilevata insufficienza del quadro probatorio, insuscettibile di ulteriori apporti, non può essere colmata in un eventuale giudizio di rinvio. Principio giurisprudenziale, questo, già più volte affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 22327 del 30/10/2002 – dep. 21/05/2003, Carnevale, Rv. 224182; Sez. U, n. 45276 del 30/10/2003 – dep. 24/11/2003, P.G., Andreotti e altro, Rv. 226100), che merita di essere condiviso ed applicato soprattutto quando la sentenza di condanna, come nel caso in esame, sia fondata su elementi di prova inidonei a corroborare l’ipotesi accusatoria, e non delineandosi, neppure sulla base di una rinnovata valutazione dei fatti da parte del giudice di rinvio, la possibilità di rinvenire ed utilizzare ulteriori emergenze processuali.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.

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