cassazione 9

Suprema Corte di Cassazione

sezione I

sentenza 18 giugno 2015, n. 25848

Ritenuto in fatto

In data 3.6.2014 veniva data esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dai Giudice delle indagini preliminari dei Tribunale di Latina nei confronti di C.E., esercente la professione legale, indagato per i reati previsti da: art.12 d.lgs n.286 dei 1998 ( favoreggiamento dell’immigrazione clandestina mediante predisposizione di documentazione contraffatta in cambio del pagamento di somme di denaro ); art.453 cod. pen. ( concorso nell’acquisto di banconote falsificate allo scopo di metterle in circolazione).
In data 4.6.2014 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Latina, richiamata l’avvenuta esecuzione della misura custodiale, disponeva la perquisizione ed il sequestro presso io studio legale dell’indagato, allo scopo di reperire documentazione costituente corpo del reato ovvero pertinente ai reati per cui era stata emessa la misura coercitiva personale.
Avverso il decreto di sequestro emesso dal pubblico ministero il difensore dell’indagato proponeva richiesta di riesame, deducendo l’assoluta omissione di motivazione, la mancanza dei presupposti previsti dall’art.253 cod. proc. pen. e l’inesistenza di specifiche esigenze probatorie da tutelare.
Con ordinanza del 1.7.2014 il Tribunale dei riesame di Latina , adito a norma dell’art.324 cod. proc. pen., confermava il sequestro probatorio.
Avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame il difensore propone ricorso per cassazione per i seguenti motivi: 1)nullità del decreto di sequestro per incompetenza funzionale del pubblico ministero, essendo necessario il decreto motivato di autorizzazione del giudice a norma dell’art.103 cod. proc. pen.; 2) inefficacia del sequestro probatorio per assoluta omissione di motivazione, illegittimità del sequestro per difetto dei presupposti normativi previsti dall’art.253 cod. proc. pen. nonché insussistenza dei corpi di reato e/o di concrete esigenze probatorie, non ravvisandosi alcun tipo di collegamento e di nesso pertinenziale tra la documentazione sequestrata, costituita da pratiche relative a cittadini indiani o extracomunitari, e la condotta illecita contestata.

Considerato in diritto

Il ricorso è infondato.
1.I1 motivo relativo alla dedotta violazione dell’art.103 cod. pen. ( non eccepita davanti al Tribunale del riesame) è infondata per inapplicabilità al caso di specie della disposizione richiamata. Secondo la costante interpretazione di questa Corte, le garanzie previste dall’art. 103 cod. proc. pen., non sono volte alla tutela personale e privilegiata del soggetto esercente la professione legale, ma sono previste a favore di colui che riveste la qualità di difensore in forza di specifico mandato conferitogli nelle forme di legge, essendo essenzialmente apprestate in funzione di garanzia dei diritto di difesa dell’imputato; pertanto, esse non possono trovare applicazione qualora gli atti di cui all’art. 103 cod. proc. pen. ( ispezioni, perquisizioni, sequestri) debbano essere compiuti nei confronti di esercente la professione legale sottoposto ad indagine e non siano attinenti all’oggetto di alcuna difesa (Sez. 5, n. 12155 del 05/12/2011 – dep. 30/03/2012, Ranieri, Rv. 252147; Sez. 2, n. 32909 del 16/05/2012, Marsala, Rv. 253263;Sez. 2, n. 31177 del 16/05/2006 , P.M. in proc. Castellini, Rv. 234858).
Nel caso in esame neppure si prospetta che il ricorrente rivesta la qualità di difensore nel procedimento nel quale è stato emesso il decreto di sequestro ovvero in altro procedimento, e che pertanto la documentazione sequestrata (pratiche relative all’ingresso nel territorio nazionale di cittadini indiani o comunque extracomunitari) possa rientrare nell’ “oggetto della difesa” e non sia essa stessa “corpo di reato” a norma dell’art.103 comma 2 cod. proc. pen..
2. Il secondo motivo di ricorso deduce censure di merito in ordine alla qualificazione della documentazione sequestrata quale corpo di reato, o comunque pertinente a reato, inammissibili in via generale nel ricorso per cassazione, ovvero allega vizi di motivazione non deducibili con il ricorso avverso l’ordinanza in materia di riesame dei decreto di sequestro a norma dell’art.253 cod. proc. pen. , ricorso consentito esclusivamente per il vizio di violazione di legge ( artt.257 e 325 cod. proc. pen. ).
A norma dell’art.616 cod. proc. pen. il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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