Cassazione 10

Suprema Corte di Cassazione

sezione I

sentenza 8 giugno 2015, n. 24405

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SIOTTO Maria Cristina – Presidente

Dott. NOVIK Adet Toni – Consigliere

Dott. SANDRINI Enrico Giusepp – Consigliere

Dott. ROCCHI Giacomo – Consigliere

Dott. MAGI Raffaello – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

avverso l’ordinanza n. 630/2014 TRIB. LIBERTA’ di REGGIO CALABRIA, del 10/07/2014;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI;

lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Massimo Galli, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

Udito il difensore Avv. (OMISSIS), che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale del riesame di Reggio Calabria con ordinanza del 11 luglio 2014 ha confermato il titolo cautelare emesso dal GIP in data 23 maggio 2014 nei confronti di (OMISSIS) (con sottoposizione alla misura degli arresti domiciliari).

Il titolo e’ stato emesso in riferimento a una contestazione provvisoria su cui e’ stata ritenuta sussistente la gravita’ indiziaria:

– capo E delitto di intestazione fittizia Legge n. 356 del 1992, articolo 12 quinquies, (aggravata ai sensi del Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7) realizzata in concorso con (OMISSIS) e relativa all’acquisto di un immobile (palazzo (OMISSIS)) avvenuto in data (OMISSIS).

Il Tribunale, dopo aver compiuto rinvio ai contenuti delle investigazioni e alle valutazioni del GIP circa l’esistenza della cosca (OMISSIS) ed il ruolo di rilievo svolto in tale ambito da (OMISSIS), ritiene sussistente la gravita’ indiziaria in riferimento alla specifica vicenda di cui alla contestazione.

La stessa viene ricostruita con l’ausilio delle intercettazioni telefoniche e concerne l’acquisto – con contratto preliminare del 15 dicembre 2010 traslativo del possesso – di porzione di immobile del Palazzo (OMISSIS) da parte del (OMISSIS), padre della fidanzata del figlio del (OMISSIS), e del suo immediato abbattimento (in vista di nuova edificazione).

(OMISSIS) risulta essere da tali dati – nella lettura fornita dal Tribunale – il reale dominus dell’intera operazione (conversazioni del 16 dicembre 2010 ore 10.37 – 17 dicembre ore 8.36 e ore 10.18 – 18 dicembre ore 7.30 e successive).

Peraltro il (OMISSIS) venne anche notato e controllato nei pressi del cantiere il 21 dicembre 2010, in quanto sorvegliato speciale, e diede diversa spiegazione della sua presenza sul posto. A cio’ si aggiunge la considerazione dell’assenza di capacita’ economiche “proprie” del (OMISSIS) tali da giustificare l’acquisto dell’immobile (il prezzo risultante dal preliminare e’ pari a 70.000 euro, peraltro ritenuto non rispondente al reale valore dell’immobile).

Sul punto della insufficiente capacita’ economica del (OMISSIS) il Tribunale fa riferimento agli accertamenti patrimoniali confluiti in una nota di p.g. del 4 ottobre 2013.

In sintesi, il Tribunale ritiene che da tali atti si deduce agevolmente l’interesse del (OMISSIS) a realizzare l’acquisto e l’immediato abbattimento della porzione di immobile (ridotto quasi a rudere) con ruolo solo formale del (OMISSIS).

Si valuta – per la verita’ – adeguata la dimostrazione fornita dalla difesa della effettiva capacita’ patrimoniale del (OMISSIS) in rapporto all’esborso dei 70.000 euro versati in occasione del preliminare ma si afferma che cio’ non incrina il quadro indiziario a carico: “si trattava di un elemento indiziario di contorno, soltanto utile a rafforzare un gia’ solido quadro indiziario in ordine alla sussistenza della intestazione fittizia”.

Nella ricostruzione operata dal Tribunale non vi e’ dubbio circa il concreto rischio di esposizione del (OMISSIS) a misure di prevenzione anche di carattere patrimoniale, il che consente di ritenere sussistente il dolo specifico richiesto dalla norma come elemento specializzante della fittizia intestazione. Il (OMISSIS) era di certo a conoscenza di tale rischio ed ha consapevolmente accettato il ruolo di intestatario fittizio.

Anche sul punto della finalita’ di agevolazione mafiosa il Tribunale ne afferma la ricorrenza indiziaria. Attraverso l’acquisto dell’antico palazzo si veniva a rafforzare – sotto il profilo del prestigio – l’intera cosca (OMISSIS).

Si tratta di circostanza di natura oggettiva (articolo 70 c.p.) che pertanto si trasmette ai concorrenti anche solo mediante il coefficiente psicologico della colpa ai sensi dell’articolo 59 c.p., comma 2, e, nel caso del (OMISSIS), dato lo stretto legame familiare con (OMISSIS) puo’ affermarsi che “fosse ben consapevole o, quantomeno, lo avrebbe potuto essere con l’ordinaria diligenza, delle finalita’ di agevolazione della cosca perseguite dal (OMISSIS)”.

Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale tiene conto della incensuratezza del (OMISSIS) ma al contempo valuta come sussistenti le esigenze special preventive (articolo 274 c.p.p., lettera c, e adeguata la misura in atto).

2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione – a mezzo del difensore – (OMISSIS) deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.

Il Tribunale non valuta in modo adeguato le allegazioni difensive, finendo con il riproporre la motivazione emessa dal GIP.

La difesa ha evidenziato che nessuna illegalita’ e’ ravvisabile nell’avvenuta demolizione della porzione di immobile acquistata dal (OMISSIS) nel dicembre del 2010.

Il fabbricato era inagibile sin dal 2008 ed a forte rischio di crollo, come documentato in atti.

Inoltre dalle intercettazioni non puo’ in alcun modo evincersi che il (OMISSIS) fosse il reale proprietario dell’immobile, posto che le stesse rappresentano esclusivamente che costui si attivo’ per realizzare l’aspetto tecnico della demolizione e non l’acquisto del fabbricato in quanto tale. L’acquisto era stato realizzato dal (OMISSIS) in vista del matrimonio tra la propria figlia ed il figlio del (OMISSIS) ed e’ dunque normale che (OMISSIS) fosse “interessato” al recupero dell’immobile, ma cio’ non equivale a dire che l’acquisto era stato realizzato con risorse illecite del (OMISSIS).

Sul punto, e’ lo stesso Tribunale ad ammettere che il (OMISSIS), sul piano finanziario, ha ampiamente giustificato l’acquisto attraverso la propria capacita’ reddituale e cio’ rende del tutto insussistente la pretesa fittizieta’ della intestazione.

Analoghe censure vengono rivolte alla parte dell’ordinanza in cui si ritiene sussistente la circostanza aggravante di cui al Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7, dato che sul fronte della agevolazione, per costante giurisprudenza tale circostanza richiede il dolo specifico.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ fondato, per le ragioni che seguono.

1.1 Va premesso, nell’analisi dei presupposti in diritto della decisione cautelare, che il reato di cui alla Legge n. 356 del 1992, articolo 12 quinquies, e succ.mod. e’ reato istantaneo con effetti permanenti e si consuma nel momento in cui viene realizzata l’attribuzione fittizia (tra le altre, Sez. 2 n. 23197 del 20.4.2012, rv 252835).

Cio’ deriva dalla stessa tecnica descrittiva utilizzata dal legislatore, per cui la condotta illecita consiste – appunto – nella fittizia attribuzione ad altri della titolarita’ (per quanto qui rileva) di un bene.

Per esservi “fittizia attribuzione della titolarita’” e’ necessario pertanto che il bene in questione sia stato realizzato (o acquistato) con risorse del soggetto che vuole “schermare” il suo investimento patrimoniale e che, per tale ragione, attribuisce fittiziamente la titolarita’ formale al terzo (a fini elusivi del sequestro di prevenzione o di nascondimento della pregressa condotta delittuosa da cui e’ derivata la provvista economica, li’ dove la condotta di cui all’articolo 12 quinquies, sia funzionale alla consumazione dei delitti di ricettazione o riciclaggio).

Ad essere incriminata, in altre parole, non e’ la generica “disponibilita’” di un bene immobile in capo al soggetto che non ne risulta essere titolare formale (al piu’ da ritenersi indizio della possibile intestazione fittizia, salve altre ipotesi alternative di esplicazione), quanto la specifica condotta di fittizia attribuzione della titolarita’, il che impone la verifica della provenienza delle risorse utilizzate per l’acquisto o la realizzazione del bene, li’ dove si tratti di un bene immobile.

1.2 Da tale premessa deriva che li’ dove la interpretazione della norma incriminatrice si discosti da tale “assetto” puo’ venire in rilevo la violazione delle ricadute del principio di tassativita’, principio generale secondo cui l’interprete non puo’ ricavare norme incriminatrici poco chiare e certe per via analogica. Ne deriva che quando non risulti con precisione che un comportamento sia colpito da una determinata norma incriminatrice, va esclusa la punibilita’ della condotta (in termini generali Sez. 3 n. 8432 del 25.5.1993, rv 196424).

2. Dunque, nel caso qui in esame, sussiste un rilevante vizio dell’iter motivazionale, rappresentato dal fatto che il Tribunale trascura un dato di estremo rilievo, rappresentato dal fatto che – per stessa affermazione dell’organo giudicante di merito – il (OMISSIS) (presunto intestatario fittizio) ha mostrato di possedere propria ed autonoma capacita’ patrimoniale, potenzialmente utile a realizzare l’acquisto del bene con risorse proprie.

Tale aspetto va scrutinato in via del tutto assorbente rispetto alle altre doglianze, posto che l’esistenza di tale dato (ossia la capacita’ patrimoniale del (OMISSIS)) non risulta correttamente inquadrata dal Tribunale, nel senso che li’ dove non contrastato da emergenze di segno diverso (non in punto di disponibilita’ di fatto del bene ma in punto di impiego delle risorse finanziarie destinate all’acquisto da parte del (OMISSIS)) condurrebbe alla assenza di rilievo penale della condotta, quantomeno in riferimento al contenuto della provvisoria contestazione.

Il principio di diritto puo’ pertanto cosi’ esprimersi: in caso di contestazione del delitto di cui alla Legge n. 356 del 1992, articolo 12 quinquies, e succ.mod. non puo’ prescindersi, in sede di applicazione di misura cautelare personale – li’ dove vengano in rilievo le modalita’ di acquisto di un bene immobile – dalla concreta verifica, sia pure indiziaria, della provenienza delle risorse economiche da parte del soggetto che attraverso la pretesa fittizia intestazione tenda ad eludere l’applicazione di misure di prevenzione patrimoniali.

Va pertanto disposto, in ragione di quanto sinora affermato, l’annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo esame – secondo le linee prima esposte – al Tribunale di Reggio Calabria.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Reggio Calabria.

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