Corte_de_cassazione_di_Roma

Suprema Corte di Cassazione

sezione V

sentenza 23 giugno 2015, n. 26478

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VESSICHELLI Maria – Presidente

Dott. MICHELI Paolo – Consigliere

Dott. PISTORELLI Lu – rel. Consigliere

Dott. CAPUTO Angelo – Consigliere

Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo G – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto dal difensore di:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

avverso l’ordinanza del 21/10/2014 della Corte d’appello di Potenza;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. PISTORELLI Luca;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. SELVAGGI Eugenio, che ha richiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza impugnata la Corte d’appello di Potenza ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisione proposta ai sensi dell’articolo 630 c.p.p., lettera a) e c) da (OMISSIS) avverso la sentenza con la quale e’ stato condannato per l’omicidio di (OMISSIS) e per l’occultamento del suo cadavere.

2. Avverso l’ordinanza ricorre il (OMISSIS) a mezzo del proprio difensore deducendo violazione di legge e vizi della motivazione. Sotto un primo profilo il ricorrente contesta la ritenuta inammissibilita’ della istanza proposta ai sensi dell’articolo 630 c.p.p., lettera a), rilevando come la sentenza di cui e’ stata richiesta la revisione sia stata ritualmente depositata in copia autentica e come le prove assunte nel diverso procedimento celebrato dinanzi al Tribunale di Taranto fossero effettivamente idonee a rivelare l’eccepito contrasto di giudicati. Sotto altro profilo viene invece rilevato come del tutto illegittimamente la Corte territoriale avrebbe escluso l’idoneita’ delle prove alla cui assunzione la difesa aveva rinunziato nel dibattimento di primo grado a fondare la parallela richiesta di revisione proposta ai sensi dell’articolo 630 c.p.p., lettera c). Infine il ricorrente lamenta che nell’analizzare le residue prove, pacificamente sopravvenute al giudicato, la medesima Corte avrebbe trasceso i poteri attribuitigli ai fini della valutazione dell’ammissibilita’ dell’istanza, procedendo ad un apprezzamento di merito riservato invece al giudizio di revisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ parzialmente fondato.

2. Invero manifestamente infondata e’ la prima doglianza del ricorrente, giacche’ correttamente la Corte potentina ha ritenuto inammissibile la richiesta di revisione per contrasto di giudicati, non avendo l’interessato provveduto ad allegare alla stessa la copia autentica delle sentenze di primo e secondo grado (quest’ultima necessaria avendo parzialmente riformato la prima) emesse nel procedimento la cui decisione si porrebbe in contrasto con quella impugnata. Ed infatti secondo il costante insegnamento di questa Corte – richiamato anche dall’ordinanza – incombe sul ricorrente l’onere di produrre la sentenza di cui assume l’inconciliabilita’ con la condanna riportata, in quanto la richiesta di revisione deve essere corredata, a pena di inammissibilita’, dagli eventuali atti e documenti idonei a sorreggerla e dalle copie autentiche delle sentenze e dei decreti penali di condanna, cosi’ come prescrive l’articolo 633 c.p.p., comma 2 (ex multis Sez. 6 , n. 25794 del 10 marzo 2008, Caruso, Rv. 241243).

Ne’ rileva il diverso orientamento giurisprudenziale citato nel ricorso, che invero solleva il condannato dall’onere di produzione della sentenza cui si riferisce l’istanza – sulla base della logica e condivisibile ragione per cui questa deve essere trasmessa dal giudice cui l’impugnazione viene proposta – e non per l’appunto quella che si assume aver determinato il contrasto di giudicati. Conseguentemente devono ritenersi assorbite le ulteriori – peraltro generiche – censure svolte dal ricorrente in merito all’effettiva configurabilita’ dell’eccepito contrasto.

3. Colgono invece nel segno le residue censure proposte con il ricorso e cioe’ quelle riferite alla ritenuta inammissibilita’ anche della richiesta proposta ai sensi dell’articolo 630 c.p.p., lettera c).

3.1 Sotto un primo profilo deve ritenersi errata l’affermazione da parte della Corte territoriale per cui le prove a discarico alla cui assunzione la difesa abbia rinunciato nel dibattimento non possano essere considerate “prove nuove” a sostegno della richiesta di revisione.

3.2 Come pure ricordato dall’ordinanza, le Sezioni Unite hanno stabilito che per prove nuove rilevanti a norma dell’articolo 630 c.p.p., lettera c) ai fini dell’ammissibilita’ della relativa istanza devono intendersi non solo le prove sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna e quelle scoperte successivamente ad essa, ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite, ma non valutate neanche implicitamente, purche’ non si tratti di prove dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudice, e indipendentemente dalla circostanza che l’omessa conoscenza da parte di quest’ultimo sia imputabile a comportamento processuale negligente o addirittura doloso del condannato, rilevante solo ai fini del diritto alla riparazione dell’errore giudiziario (Sez. Un., n. 624/02 del 26 settembre 2001, P G e P C in proc. Pisano, Rv. 220443). In tal senso la giurisprudenza successiva ha avuto in modo ancora piu’ esplicito di chiarire come la richiesta di revisione sia ammissibile anche se fondata su prove preesistenti o addirittura colpevolmente non indicate nel giudizio di cognizione di cui si invoca la rilettura, purche’ le stesse non siano state oggetto, nemmeno implicitamente, di pregressa valutazione (Sez. 3 , n. 13037/14 del 18 dicembre 2013, Segreto, Rv. 259739).

3.3 E’ dunque evidente come sia ininfluente la causa per cui la prova non sia stata sottoposta al giudice nell’originario dibattimento, se, cioe’, non ne sia ma’i stata richiesta l’assunzione ovvero se, pur essendo stata ammessa, la difesa vi abbia successivamente (e magari incautamente) rinunziato, rilevando esclusivamente che non si tratti di prova comunque valutata dallo stesso giudice, anche solo al fine di affermarne l’inammissibilita’ o di escluderla ritenendone la superfluita’. Ed ancor meno rileva, alla luce dei ricordati principi, la ragione per cui la parte abbia rinunziato all’assunzione della prova pure ammessa.

3.4 Nel caso di specie risulta dalla stessa ordinanza che le prove “rinunziate” erano state ammesse dalla Corte d’Assise di Taranto (che dunque non le aveva ritenute ne’ inammissibili, ne’ superflue). Per converso la Corte d’appello di Potenza non ha rilevato che le stesse siano state valutate anche solo implicitamente nella sentenza impugnata. Conseguentemente il solo fatto che a tali prove la difesa avesse rinunziato non legittimava i giudici territoriali a ritenere che le stesse non fossero “nuove” nel senso indicato e dunque inidonee a sostenere la proposta richiesta di revisione.

4. Quanto all’illegittimo governo dei principi che governano la verifica di ammissibilita’ e’ opportuno anzitutto rammentare quale sia l’effettivo orizzonte cognitivo del giudice della revisione nella fase della valutazione dell’ammissibilita’ dell’istanza proposta ai sensi dell’articolo 630 c.p.p. in seguito alla scoperta di una nuova prova.

4.1 In proposito, secondo l’insegnamento di questa Corte, la valutazione preliminare di non manifesta infondatezza della richiesta di revisione comporta la sommaria delibazione dei nuovi elementi di prova addotti e della loro astratta idoneita’, sia pure attraverso una necessaria disamina del loro grado di affidabilita’ e di conferenza, a comportare la rimozione del giudicato in relazione alla loro potenziale efficacia di incidere in modo favorevole sulle prove gia’ raccolte e sul connesso giudizio di colpevolezza, restando, invece, preclusa una approfondita valutazione che comporti un’anticipazione del giudizio di merito (Sez. 2 , n. 44724 del 11 novembre 2009, Pataro e altro, Rv. 245718).

Ne consegue che rimane del tutto estranea a tale preliminare apprezzamento, perche’ riservata alla fase del merito, la valutazione concernente l’effettiva capacita’ delle allegazioni difensive di travolgere il giudicato, anche nella prospettiva del ragionevole dubbio (Sez. 6 , n. 18818 del 8 marzo 2013, Moneta Caglio Monneret De Villard, Rv. 255477).

4.2 Alla luce di tali principi ritiene il collegio che la Corte territoriale abbia trasceso i limiti del compito assegnatogli, giungendo a compiere una valutazione delle prove nuove (peraltro come detto con esclusione di quelle “rinunziate” nel giudizio di merito) incompatibile con il parametro di manifesta infondatezza posto dall’articolo 634 c.p.p.

4.3 Ed infatti, con riguardo a quelle di natura documentale (intercettazioni, tabulati telefonici ecc.) il provvedimento impugnato giunge addirittura ad ammettere che le stesse fornirebbero “spunti per una diversa ricostruzione dei fatti”, concludendo pero’ che il loro confronto con il compendio posto alla base della decisione impugnata ne escluderebbe la capacita’ di scardinare il giudicato, atteso che il giudice del merito avrebbe motivatamente ritenuto accertate le circostanze che l’istante intenderebbe rimettere in discussione.

4.4 In tal modo – peraltro senza rivelare le ragioni poste a sostegno delle loro conclusioni – i giudici territoriali hanno pero’ provveduto a svolgere una comparazione tra il compendio probatorio storico e quello sopravvenuto che compete al giudizio di revisione in senso- proprio – inteso; tanto – piu’ nel momento – in – cui segnalano – contraddittoriamente la non manifesta infondatezza della ricostruzione difensiva fondata sulle evidenze sopravvenute. L’argomento per cui i fatti sui quali queste dovrebbero incidere sarebbero stati gia’ motivatamente dati per accertati nel giudizio di merito e’ poi manifestamente illogico, atteso che in quel giudizio, per definizione, i nova probatori non erano disponibili, mentre oggetto della verifica del giudizio di revisione e’ proprio la loro attitudine a mettere in discussione la tenuta del compendi originario.

4 5 Con riguardo infine alle testimonianze offerte dall’istante, il tradimento della ratio della verifica di ammissibilita’ e’ ancor piu’ evidente, atteso che il provvedimento impugnato, non mettendo in discussione il carattere di novita’ delle medesime, anticipa una valutazione sull’attendibilita’ delle fonti della prova – prescindendo peraltro da qualsiasi valutazione sul loro potenziale contenuto – che e’ certamente riservato all’esito della loro escussione nel contraddittorio delle parti.

5. L’ordinanza impugnata deve conseguentemente essere annullata con il rinvio del giudizio di revisione alla Corte d’appello di Catanzaro.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia il giudizio di revisione alla Corte d’appello di Catanzaro.

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