Suprema Corte di Cassazione sezioni unite sentenza 23 gennaio 2015, n. 1238 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Primo Presidente f.f. Dott. ROSELLI Federico – Presidente di sez. Dott. RORDORF Renato – Presidente di sez. Dott....
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Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza 2 febbraio 2015, n. 1823. Non è ravvisabile un eccesso di potere giurisdizionale – non venendo in questione i limiti esterni della giurisdizione ma solo il modo in cui questa è stata in concreto esercitata – nel fatto che il giudice amministrativo, nell'ambito di un giudizio di ottemperanza originariamente instaurato per denunciare la mancata esecuzione di una sentenza di annullamento della deliberazione di conferimento di un incarico giudiziario direttivo da parte del Consiglio superiore della Magistratura, abbia accolto un ricorso per motivi aggiunti proposto dall'interessato per far accertare che una nuova deliberazione, successivamente adottata dallo stesso Consiglio superiore della Magistratura, è elusiva dell'anzidetto giudicato. Neppure sono ravvisabili eccessi di potere giurisdizionale – vertendosi sempre solo sul modo in cui la giurisdizione è stata in concreto esercitata – nel fatto che, nel suindicato giudizio di ottemperanza, il giudice amministrativo non abbia individuato elementi significativi di novità nella rinnovata deliberazione del Consiglio superiore della Magistratura, riscontrando perciò in essa gli estremi dell'elusione del giudicato di annullamento della deliberazione precedente, e che abbia esercitato i conseguenti poteri sostitutivi, mediante designazione di un commissario ad acta (in fattispecie anteriore all'entrata in vigore delle modifiche apportate dall'art. 2, comma 4, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, all'art. 17, comma 2, della legge 24 marzo 1958, n. 195), nonostante uno dei candidati concorrenti all'incarico direttivo fosse prossimo al pensionamento.
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE SENTENZA 2 febbraio 2015, n. 1823 Ritenuto in fatto Il 16 novembre 2010 il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con sentenza poi confermata in grado d’appello dal Consiglio di Stato, annullò la deliberazione con cui il Consiglio superiore della Magistratura (in prosieguo indicato come Csm) in data 11...
Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza 16 gennaio 2015, n. 641. A seguito dell'introduzione, ad opera dell'art. 35, comma 26 quinquies, lettera e-bis), della legge n. 223 del 2006, nell'elenco degli atti impugnabili innanzi al giudice tributario di cui all'art. 19, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, l'iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all'art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, "le controversie aventi ad oggetto il provvedimento di iscrizione di ipoteca sugli immobili, cui l'Amministrazione finanziaria può ricorrere in sede di riscossione delle imposte sul reddito, ai sensi del d.P.R. n. 602 del 1973, appartengono alla giurisdizione del giudice tributario, qualora i crediti garantiti dall'ipoteca abbiano natura tributaria"
Suprema Corte di Cassazione sezioni unite sentenza 16 gennaio 2015, n. 641 Svolgimento del processo G.G. impugnò davanti al giudice tributario l’iscrizione ipotecaria, eseguita nel 2008, conseguente al mancato pagamento di tre cartelle di pagamento relative ad imposte sui redditi per il 1997, effettuata su immobili di sua proprietà, assumendo che questi erano già stati...
Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza 16 gennaio 2015, n. 640. La tassatività dell’elencazione degli atti impugnabili nel contenzioso tributario non va riferita tanto ai singoli atti nominativamente indicati, ma piuttosto all’individuazione di "categorie" di atti, considerate in relazione agli effetti giuridici da quelli prodotti
Suprema Corte di Cassazione sezioni unite sentenza 16 gennaio 2015, n. 640 Svolgimento del processo P.A. impugnò davanti alla Commissione tributaria di primo grado di Trento una cartella esattoriale emessa dal concessionario per la riscossione per conto dell’Agenzia delle dogane per il recupero della sauna – definita nella stessa cartella “Dogane, IVA relativa alle importazioni”...
Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza 14 gennaio 2015, n. 470. Poiché la responsabilità disciplinare del magistrato può sussistere soltanto per la parte che è diretta conseguenza della sua mancanza di diligenza anche nelle scelte organizzative, e non per cause e circostanze estranee alla sua sfera di controllo, è necessario accertare se le complessive giustificazioni oggettive concernenti le funzioni qualitative e quantitative espletate, le attività e gli incarichi di ufficio svolti dal magistrato, le condizioni e la modalità di lavoro del medesimo non autonomamente scelte, hanno inciso, causalmente, proporzionalmente e specificamente, sui tempi che il magistrato aveva a disposizione per il compimento degli atti ritardati in modo da connotare di ragionevolezza il ritardo. Altri dati fattuali rilevanti, da accertare, sono il raffronto tra i provvedimenti depositati in ritardo e quelli depositati nei termini di legge nel triennio considerato, specificando anche la tipologia e la complessità o meno degli stessi, e l’effettivo numero di essi, stante il notevole divario indicato dalla difesa – 499 provvedimenti – e quello affermato nella sentenza impugnata – 199 – e la conseguente percentuale del ritardo – 70%, secondo quest'ultima – che costituisce indice della sua gravità, e che la Sezione Disciplinare ha escluso come dipendente dalla disorganizzazione dell’ufficio proprio sulla base dell’esiguo numero dei provvedimenti annualmente depositati e delle udienze tenute dal magistrato A. – nonché il numero di quelli mediamente prodotti dagli altri magistrati delle sezioni nel medesimo periodo e a parità di condizioni
Suprema Corte di Cassazione sezioni unite sentenza 14 gennaio 2015, n. 470 Svolgimento del processo A.C. , consigliere della Corte di appello di Torino, era stata incolpata dell’illecito disciplinare di cui agli artt. 1, comma 1 – “Il magistrato esercita le funzioni attribuitegli con imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo ed equilibrio e rispetta la dignità...
Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza 11 dicembre 2014, n. 26098. In tema di operazioni elettorali riguardanti l'elezione del Parlamento, dall'art. 87 del d.P.R. n. 361 del 1957 (il quale stabilisce, con disposizione attuativa del principio di autodichia delle Camere affermato dall'art. 66 Cost., che è espressamente riservata all'Assemblea elettiva la convalida dell'elezione dei propri componenti, nonché il giudizio definitivo su ogni contestazione, protesta o reclamo presentati ai singoli Uffici elettorali circoscrizionali ed all'Ufficio centrale durante la loro attività o posteriormente) si desume che la cognizione di ogni questione concernente le operazioni elettorali, ivi comprese quelle relative all'ammissione delle liste, è affidata alla funzione giurisdizionale esclusiva delle Camere, per il tramite delle rispettive Giunte parlamentari, restando così preclusa qualsivoglia possibilità di intervento in proposito da parte del giudice ordinario e del giudice amministrativo
Suprema Corte di Cassazione sezioni unite sentenza 11 dicembre 2014, n. 26098 Svolgimento del processo e motivi della decisione Attraverso il ricorso in esame, il F. spiega: di essere stato candidato all’elezione dei componenti della Camera dei Deputati nella consultazione elettorale del febbraio 2013 al n. 5 della lista denominata Popolo della libertà; nella stessa...
Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza 25 novembre 2014, n. 25012. Nella definizione del proprio compenso, il legale, in accordo con il cliente, può decidere di ancorare percentualmente la parcella al valore dell'affare, ma nel farlo deve rispettare un criterio di «proporzionalità» rispetto all'attività svolta
Suprema Corte di Cassazione sezioni unite sentenza 25 novembre 2014, n. 25012 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Primo Presidente f.f. Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente Sezione Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere Dott. AMOROSO...