avvocato simpson

Suprema Corte di Cassazione

sezioni unite

sentenza 25 novembre 2014, n. 25012

 

REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Primo Presidente f.f.
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente Sezione
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere
Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere
Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere
Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere
Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere
Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 11857/2014 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), per delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TRENTO, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;
– intimati –
avverso la sentenza n. 26/2014 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, depositata il 18/03/2014;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/11/2014 dal Consigliere Dott. ALBERTO GIUSTI;
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega dell’avvocato (OMISSIS);
udito il P.M., in persona dell’Avvocato Generale Dott. APICE Umberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. – L’avvocato (OMISSIS) e’ stato sottoposto a procedimento disciplinare dal Consiglio dell’ordine degli avvocati di Trento per violazione dell’articolo 38, della legge professionale forense (approvata con il R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella Legge 22 gennaio 1934, n. 36) e degli articoli 5, 6 e 45 del codice deontologico forense, perche’, in data 27 settembre 2008, otteneva dal proprio assistito (OMISSIS), nato in (OMISSIS), la sottoscrizione di una scrittura privata denominata patto di quota lite , e successivamente tentava di farne valere il contenuto.
In detta scrittura privata si legge che: il signor (OMISSIS) dichiara di non avere redditi e di stipulare per tale motivo il patto di quota lite a garanzia del pagamento dei corrispettivi professionali dell’avv. (OMISSIS); l’avv. (OMISSIS) si impegna ad anticipare i costi delle cause per conto del signor (OMISSIS) con riserva di recuperarli appena ottenuto il risarcimento; l’avv. (OMISSIS) si impegna a svolgere l’attivita’ di assistenza e di difesa del signor (OMISSIS) con professionialita’ e competenza, a non richiedere anticipazioni in denaro a titolo di spese, diritti ed onorari di causa e contributi, promuovendo ogni procedura penale, civile e amministrativa necessaria per ottenere il risarcimento dei danni subiti dal signor (OMISSIS) nel sinistro stradale avvenuto in data (OMISSIS). Nella scrittura privata si prevede che il signor (OMISSIS), appena ottenuto il risarcimento anche parziale a titolo provvisionale, si obbliga, con l’avv. (OMISSIS), a corrispondergli il 30% di quanto incassato, oltre alla rifusione dei costi tutti anticipati (prima e dopo la sottoscrizione del patto). A tal fine, lo stesso (OMISSIS) conferisce all’avv. (OMISSIS) espressamente ed irrevocabilmente il potere di riscuotere le somme di denaro per suo conto, trattenendo quanto di sua spettanza a titolo di competenze, diritti ed onorari nella misura concordata del 30%; e il (OMISSIS) si impegna a non sollevare alcun tipo di eccezione al momento del pagamento. Nella scrittura privata si prevede infine che il documento viene redatto in unico originale e trattenuto dall’avv. (OMISSIS); e che, in caso di revoca del mandato, il (OMISSIS) e’ obbligato al pagamento del 30% a titolo di penale.
All’epoca di stipulazione della scrittura privata – precisa il capo di incolpazione – il (OMISSIS) viveva in Italia in condizioni di clandestinita’, era privo di documenti identificativi, era invalido al 95% in conseguenza del sinistro stradale, era incarcerato per effetto di precedenti condanne penali e, pertanto, in condizioni psicofisiche gravemente menomate, con conseguenti obiettive difficolta’ rispetto ad una compiuta e completa comprensione, verosimilmente anche sotto il profilo linguistico, del contenuto del documento sottopostogli ai fini della sottoscrizione.
L’avvocato e’ stato quindi incolpato di violazione dei fondamentali doveri di fedelta’, probita’, dignita’ e decoro, lealta’ e correttezza per avere richiesto compensi sproporzionati rispetto all’attivita’ svolta.
La vicenda e’ stata portata all’attenzione del Consiglio dell’ordine dal legale fiduciario della Compagnia di assicurazioni che era tenuta al risarcimento verso il (OMISSIS). La Compagnia aveva ricevuto dall’avvocato (OMISSIS) – al quale era stato nel frattempo revocato il mandato, essendo stato nominato in sua sostituzione altro difensore – una diffida a corrispondere direttamente a lui la somma di euro 240.000, pari alla percentuale del 30% della somma di euro 800.000 accordata quale provvisionale, in forza del ricordato patto di quota lite.
2. – Il Consiglio dell’ordine di Trento, con decisione in data 24 gennaio 2012, ha riconosciuto la responsabilita’ dell’incolpato e gli ha irrogato la sospensione dall’esercizio della professione per due mesi. Il Consiglio ha rilevato che, al momento della sottoscrizione del patto, non esisteva oggettivamente alcuna aleatorieta’ in ordine al punto della responsabilita’ (non essendovi margini di incertezza sulla colpa del conducente del motoveicolo assicurato sul quale viaggiava come trasportato il (OMISSIS)) ed alla quantificazione del danno, quantificazione che non sarebbe potuta scendere al di sotto dell’importo del massimale, pari ad euro 1.500.000. Di qui il giudizio di manifesta sproporzione della percentuale pattuita del 30% e cio’, sempre a giudizio del Consiglio, anche tenendo conto di tutta l’attivita’ stragiudiziale pregressa svolta dall’avvocato (OMISSIS) per la regolarizzazione della posizione del (OMISSIS).
3. – Il Consiglio nazionale forense, con sentenza in data 18 marzo 2014, in parziale accoglimento del ricorso ed a parziale modifica della decisione impugnata, ha applicato all’avvocato (OMISSIS) la meno grave sanzione disciplinare della censura.
3.1. – Il Consiglio nazionale forense ha condiviso l’affermazione di responsabilita’ disciplinare cui e’ pervenuto il Consiglio dell’ordine.
Ricostruita l’evoluzione della disciplina in materia (dall’articolo 2333 c.c., che vietava i patti di quota lite, alla Legge 4 agosto 2006, n. 248, di conversione del Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223, che ha abrogato ogni divieto di compenso parametrato al raggiungimento degli obiettivi perseguiti), il CNF ricorda che, da ultimo, e’ intervenuta la Legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense), la quale, all’articolo 13, da un lato ha reintrodotto il principio in base al quale sono vietati i patti con i quali l’avvocato percepisca come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa , e dall’altro ha previsto la validita’ della pattuizione con cui si determini il compenso al difensore a percentuale sul valore dell’affare o su quanto si prevede possa giovarsene, non soltanto a livello strettamente patrimoniale, il destinatario della prestazione .
Secondo il Consiglio nazionale forense, la percentuale puo’ essere rapportata al valore dei beni o degli interessi litigiosi, ma non al risultato, in tal senso dovendo interpretarsi l’inciso si prevede possa giovarsene , che evoca un rapporto con cio’ che si prevede e non con cio’ che costituisce il consuntivo della prestazione professionale. Questa interpretazione – secondo il CNF – ha dalla sua, oltre che la conformita’ al dato letterale, anche la coerenza con la ratio del divieto, dal momento che accentua il distacco dell’avvocato dagli esiti della lite, diminuendo la portata dell’eventuale commistione di interessi quale si avrebbe se il compenso fosse collegato, in tutto o in parte, all’esito della lite, con il rischio cosi’ della trasformazione del rapporto professionale da rapporto di scambio a rapporto associativo.
Il patto di quota lite – precisa il CNF – non puo’ tradursi in una illegittima ed illecita cessione della res litigiosa: interpretazione, questa, che, coerente con la ratio della normativa del 2006 e del codice deontologico, trova oggi una conferma, autentica e retrospettiva, nella citata Legge n. 247 del 2012.
Tanto premesso, il giudice a quo osserva che il patto di quota lite integra un contratto aleatorio in quanto il compenso varia in funzione dei benefici ottenuti in conseguenza dell’esito favorevole della lite e il suo tratto caratterizzante e’ dato, appunto, dal rischio, perche’ il risultato da raggiungere non e’ certo nel quantum ne’, soprattutto, nell’an.
Il nuovo testo dell’articolo 45 del codice deontologico forense, conseguente alla disciplina introdotta dal Decreto Legge n. 223 del 2006, applicabile ratione temporis, sotto la rubrica accordi sulla definizione del compenso , consente bensi’ all’avvocato e al patrocinatore di determinare il compenso parametrandolo ai risultati perseguiti, ma fermo il divieto di cui all’articolo 1261 c.c., e fermo restando che, nell’interesse del cliente, tali compensi debbono essere comunque proporzionati all’attivita’ svolta.
Secondo il Consiglio nazionale forense, il rispetto della proporzionalita’ della pretesa costituisce canone deontologico che deve improntare la condotta dell’avvocato. Nemmeno con la piu’ benevole prognosi ex ante puo’ immaginarsi che, nel caso di specie, fosse proporzionato un compenso pari al 30% della res litigiosa, soprattutto in un giudizio dall’alea assai ridotta. L’eccessivita’ sta nell’abnorme percentuale del compenso rispetto al complessivo risarcimento in relazione ad una controversia dall’esito ben prevedibile e di non cosi’ rilevante difficolta’.
In punto di sanzione, il CNF, nell’applicare, in luogo della disposta sospensione, la minor grave sanzione della censura, ha fatto leva: sul fatto che una indubbia attivita’ l’avvocato (OMISSIS) aveva svolto anche e soprattutto per la regolarizzazione della presenza del cliente in Italia, pervenendo a risultati indubbiamente positivi per il (OMISSIS) ; sul tardivo ravvedimento operoso che vi e’ stato, attraverso la composizione stragiudiziale della questione; e sulla incensuratezza disciplinare dell’incolpato.
4. – Per la cassazione della sentenza del CNF l’avvocato (OMISSIS) ha proposto ricorso, con atto notificato il 5 maggio 2014, sulla base di un motivo.
Gli intimati non hanno svolto attivita’ difensiva in questa sede.
All’udienza di discussione il difensore del ricorrente ha depositato brevi osservazioni per iscritto sulle conclusioni del pubblico ministero.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. – Con l’unico mezzo (violazione del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, articolo 12, comma 1, e articolo 38, comma 1, convertito in legge, con modificazioni dalla Legge 22 gennaio 1934, n. 36, e articolo 45 del codice deontologico forense), il ricorrente osserva che, con il prescrivere che gli accordi sulla definizione del compenso siano proporzionati all’attivita’ svolta, l’articolo 45 del codice deontologico non ha individuato in astratto una quota oltre la quale il patto sarebbe da ritenere tout court eccessivo e la sua stipulazione illecita sotto l’aspetto disciplinare, ma ha invece optato per una valutazione in concreto dell’incongruita’ della quota in esito al confronto tra l’obiettivo raggiunto e l’attivita’ svolta.
Ad avviso dell’avvocato (OMISSIS), la proporzione ovvero la sproporzione del compenso, ai fini del giudizio sulla liceita’ o illiceita’ deontologica della condotta, va valutata necessariamente ex post e sarebbe arbitrario pretendere di accertarla, come ha ritenuto il CNF, ex ante, gia’ al momento del conferimento dell’incarico.
Il rapporto andrebbe instaurato da un lato tra il valore economico dato dall’applicazione della quota pattuita al risultato ottenuto e dall’altro dall’attivita’ profusa dal legale per giungere all’esito favorevole: soltanto dal raffronto di questi dati concreti sarebbe possibile esprimere il giudizio di valore (congruita’/incongruita’) . Valutare ex ante l’eccessivita’ della quota mediante un giudizio di c.d. prognosi postuma significherebbe pretendere di preconizzare la complessita’ di una vertenza prima che essa abbia avuto inizio (o, quanto meno, si sia conclusa).
Secondo il ricorrente, la natura aleatoria del patto di quota lite nulla avrebbe a che vedere con la questione centrale, cioe’ quella se la sproporzione della quota possa essere apprezzata ex ante.
Il ricorrente censura la valutazione di abnormita’ della percentuale pattuita: il complessivo risarcimento, l’esito prevedibile del giudizio e la non cosi’ rilevante difficolta’ dell’attivita’ resasi necessaria sono dati di fatto che il CNF ha ricavato a posteriori alla luce d’un esito e di un’attivita’ che altro difensore ha ottenuto e ha svolto.
2. – Il motivo e’ infondato.
Il legislatore del 2006 (Decreto Legge n. 223 del 2006, articolo 2, convertito nella Legge n. 248 del 2006), nel disporre l’abolizione del divieto previsto dall’articolo 2233 c.c., comma 3, e nell’ammettere pattuizioni, purche’ redatte in forma scritta, di compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, ha previsto la necessita’ di adeguare le norme deontologiche alle nuove regole.
L’articolo 45 del codice deontologico forense – nel testo modificato con la delibera dell’organismo di autogoverno dell’avvocatura del 18 gennaio 2007, conseguente alla riforma legislativa del 2006 – consente all’avvocato di pattuire con il cliente compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti , alla condizione, tuttavia, che i compensi siano proporzionati all’attivita’ svolta .
La possibilita’ di pattuire tariffe speculative si accompagna quindi all’introduzione di particolare cautele sul piano deontologico, tese a prevenire il rischio di abusi commessi a danno del cliente e a precludere la conclusione di accordi iniqui.
La proporzione e la ragionevolezza nella pattuizione del compenso rimangono l’essenza comportamentale richiesta all’avvocato, indipendentemente dalle modalita’ di determinazione del corrispettivo a fui spettante. La norma dell’articolo 45 del codice deontologico riproduce infatti la previsione contenuta nell’articolo 43, punto II, dello stesso codice, che vieta all’avvocato di richiedere compensi manifestamente sproporzionati all’attivita’ svolta .
L’aleatorieta’ dell’accordo quotalizio non esclude la possibilita’ di valutarne l’equita’: se, cioe’, la stima effettuata dalle parti era, all’epoca della conclusione dell’accordo che lega compenso e risultato, ragionevole o, al contrario, sproporzionata per eccesso rispetto alla tariffa di mercato, tenuto conto di tutti i fattori rilevanti, in particolare del valore e della complessita’ della lite e della natura del servizio professionale, comprensivo dell’assunzione del rischio.
A questo criterio si e’ attenuto il Consiglio nazionale forense, il quale – con congruo e motivato apprezzamento – ha rilevato la manifesta eccessivita’ e l’iniquita’ del compenso, attesa l’abnorme percentuale dello stesso in rapporto al risarcimento in una controversia dall’esito ben prevedibile e di non cosi’ rilevante difficolta’ , non essendovi oggettivamente alcuna incertezza ne’ in ordine al punto della responsabilita’ del danneggiante ne’ in ordine alla quantificazione del danno (che non sarebbe potuto scendere al di sotto dell’importo del massimale assicurato).
In questo contesto, correttamente il giudice disciplinare ha eseguito il controllo di proporzionalita’ del patto di quota lite, che precede il compimento dell’attivita’, includendo nel proprio ambito valutativo il rischio sostanziale e processuale connesso al risultato favorevole.
A fronte di una decisione che in modo chiaro precisa le ragioni della manifesta irragionevolezza del patto, la censura finisce in realta’ con il richiedere una nuova – non consentita in questa sede – valutazione dei fatti su cui riposa il congruo apprezzamento del giudice disciplinare.
3. – Il ricorso e’ rigettato.
Non vi e’ luogo a pronuncia sulle spese, non avendo gli intimati svolto attivita’ difensiva in questa sede.
Poiche’ il ricorso e’ stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed e’ respinto, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilita’ 2013), che ha aggiunto il testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla Legge n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

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