Corte di Cassazione

Suprema Corte di Cassazione

sezioni unite

sentenza 11 dicembre 2014, n. 26098

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Attraverso il ricorso in esame, il F. spiega: di essere stato candidato all’elezione dei componenti della Camera dei Deputati nella consultazione elettorale del febbraio 2013 al n. 5 della lista denominata Popolo della libertà; nella stessa lista al n. 3 era stata collocata la candidata B. , la quale, per non aver presentato autocertificazione relativi ai requisiti di candidabilità, fu cancellata dalla lista con provvedimento dell’Ufficio Centrale Circoscrizionale della Calabria; il provvedimento fu poi revocato e la candidatura della B. fu definitivamente ammessa; avverso il provvedimento di ammissione della B. e, di conseguenza, avverso la sua proclamazione il F. propose ricorso alla Giunta delle Elezioni della Camera dei Deputati, la quale deliberò l’inammissibilità del ricorso stesso in ragione del difetto della propria potestas iudicandi, per essere in contestazione non la sussistenza dei requisiti di candidabilità dell’eletta (cognizione propria della Giunta), bensì la regolarità formale del procedimento d’ammissione della candidatura (di competenza dell’Ufficio Centrale Giurisdizionale).
Propone ricorso per cassazione il F. avverso il menzionato provvedimento della Giunta, sostenendo che essa fosse titolare del potere di esercitare il sindacato giurisdizionale in ordine alla legittimità dell’elezione della deputata B. in relazione all’ammissione della relativa candidatura, non residuando la potestas iudicandi di alcun altra autorità giurisdizionale, in ragione del principio di autodichia di cui all’art. 66 Cost. In conclusione, il F. chiede che queste SU dichiarino che sussiste la giurisdizione della Giunta Elettorale in ordine al ricorso da sé proposto.
Il ricorso è inammissibile.
In tema di operazioni elettorali riguardanti l’elezione del Parlamento, queste Sezioni Unite hanno già avuto modo di affermare che, dall’art. 87 del d.P.R. n. 361 del 1957 (il quale stabilisce, con disposizione attuativa del principio di autodichia delle Camere affermato dall’art. 66 Cost., che è espressamente riservata all’Assemblea elettiva la convalida dell’elezione dei propri componenti, nonché il giudizio definitivo su ogni contestazione, protesta o reclamo presentati ai singoli Uffici elettorali circoscrizionali ed all’Ufficio centrale durante la loro attività o posteriormente) si desume che la cognizione di ogni questione concernente le operazioni elettorali, ivi comprese quelle relative all’ammissione delle liste, è affidata alla funzione giurisdizionale esclusiva delle Camere, per il tramite delle rispettive Giunte parlamentari, restando così preclusa qualsivoglia possibilità di intervento in proposito da parte del giudice ordinario e del giudice amministrativo (Cass. SU n. 9151/08, n. 3731/13).
In virtù di questo principio, che fa capo a quello più in generale di autodichia, si desume che le SU di questa Corte non sono, a maggior ragione, dotate del potere di regolare la giurisdizione delle stesse Giunte parlamentari, nel senso (voluto dall’attuale ricorrente) di sindacare se esse abbiano correttamente ammesso o meno una controversia elettorale alla propria giurisdizione.
La particolarità della vicenda consiglia l’intera compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

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