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Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza 6 maggio 2015, n. 9100. Nell’azione di responsabilità promossa dal curatore del fallimento di una società di capitali nei confronti dell’amministratore della stessa, l’individuazione e la liquidazione del danno risarcibile dev’essere operata avendo riguardo agli specifici inadempimenti dell’amministratore, che l’attore ha l’onere di allegare, onde possa essere verificata l’esistenza di un rapporto di causalità tra tali inadempimenti ed il danno di cui si pretende il risarcimento. Nell’azione di responsabilità promossa dal curatore del fallimento di una società di capitali nei confronti dell’amministratore della stessa, la mancanza di scritture contabili della società, pur se addebitabile all’amministratore convenuto, di per sé sola non giustifica che il danno da risarcire sta individuato e liquidato in misura corrispondente alla differenza tra il passivo e l’attivo accertati in ambito fallimentare, potendo tale criterio essere utilizzato soltanto al fine della liquidazione equitativa del danno, ove ricorrano le condizioni perché si proceda ad una liquidazione siffatta, purché siano indicate le ragioni che non hanno permesso l’accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dell’amministratore e purché il ricorso a detto criterio si presenti logicamente plausibile in rapporto alle circostanze del caso concreto

CORTE DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE SENTENZA 6 maggio 2015, n. 9100 Ragioni della decisione Prima di affrontare la questione di diritto sulla quale le sezioni unite sono state chiamate a pronunciarsi, è necessario soffermarsi sull’eccezione d’inammissibilità del ricorso, proposta dalla difesa della curatela controricorrente. L’eccezione non appare fondata. 1.1. Va premesso che il motivo di...

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Corte di Cassazione, sezioni unite, ordinanza 28 aprile 2015, n. 8571. Confermato l’indirizzo giurisprudenziale e dottrinario che nega il radicamento della causa nella Giurisdizione dello Stato ove si trovano le cd. “vittime secondarie”; e cioè, i soggetti che dall’evento dannoso abbiano ricevuto conseguenze pregiudizievoli solo in via mediata

Suprema Corte di Cassazione sezioni unite ordinanza 28 aprile 2015, n. 8571 Svolgimento del processo Con ricorso notificato il 13 febbraio 2014 I’ENKA INSAT VE SANAYI A.S. proponeva regolamento preventivo di giurisdizione nell’ambito dei giudizio promosso nei suoi confronti dalla FRENER & REIFER s.r.l.( FR Italia), dinanzi al Tribunale di Bolzano, avente ad oggetto la...

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Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza 26 marzo 2015, n. 6060. Nella liquidazione coatta amministrativa l’avvocato può pretendere un proprio credito da interessi anche in una fase successiva a quella in cui ha chiesto il credito vero e proprio per l’attività svolta

Suprema Corte di Cassazione sezioni unite sentenza 26 marzo 2015, n. 6060 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Primo Presidente f.f. Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente Sezione Dott. RORDORF Renato – Presidente Sezione Dott. BERNABAI Renato –...

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Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza 16 febbraio 2015, n. 3023. Sospensione per l'avvocato che aiuta il candidato durante l'esame di abilitazione

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE  SEZIONI UNITE CIVILI sentenza 16 febbraio 2015, n. 3023 Svolgimento del processo Con decisione 29.9.2011, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma irrogò all’avv. F.S. la sanzione disciplinare della cancellazione dall’Albo, avendolo ritenuto colpevole della violazione dei doveri di probità, dignità e decoro (di cui all’art. 5 del vigente Codice deontologico...

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Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza 6 marzo 2015, n. 4628. In presenza di contrattazione preliminare relativa a compravendita immobiliare che sia scandita in due fasi, con la previsione di stipula di un contratto preliminare successiva alla conclusione di un primo accordo, il giudice di merito deve preliminarmente verificare se tale accordo costituisca già esso stesso contratto preliminare valido e suscettibile di conseguire effetti ex art. 1351 e 2932 c.c., ovvero anche soltanto effetti obbligatori ma con esclusione dell'esecuzione in forma specifica in caso di inadempimento. Riterrà produttivo di effetti l'accordo denominato come preliminare con il quale i contraenti si obblighino alla successiva stipula di un altro contratto preliminare, soltanto qualora emerga la configurabilità dell'interesse delle parti a una formazione progressiva del contratto basata sulla differenziazione dei contenuti negoziali e sia identificabile la più ristretta area del regolamento di interessi coperta dal vincolo negoziale originato dal primo preliminare. La violazione di tale accordo, in quanto contraria a buona fede, potrà dar luogo a responsabilità per la mancata conclusione del contratto stipulando, da qualificarsi di natura contrattuale per la rottura del rapporto obbligatorio assunto nella fase precontrattuale

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE sentenza 6 marzo 2015, n. 4628 Svolgimento del processo 1) Gli odierni ricorrenti agirono nel novembre 1996 proclamandosi promittenti venditori di una porzione di fabbricato sita in Avellino. Chiesero l’esecuzione in forma specifica dell’accordo preliminare concluso il 9 luglio 1996 con i promissari acquirenti, i coniugi Fr.Gi. e F.M....

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Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza 16 febbraio 2015, n. 3020. A condizione che siano state legittimamente disposte nel rispetto delle norme costituzionali e procedimentali, risultano pienamente utilizzabili nel procedimento disciplinare riguardante i magistrati le intercettazioni telefoniche o ambientali effettuate nel corso di un procedimento penale

Suprema Corte di Cassazione sezioni unite sentenza 16 febbraio 2015, n. 3020 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Primo Presidente f.f. Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente Sezione Dott. RORDORF Renato – Presidente Sezione Dott. PICCIALLI Luigi...

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Corte di Cassazione, sezione unite, sentenza 13 febbraio 2015, n. 2889. I ritardi nel deposito dei provvedimenti, quando per la reiterazione e l’entità superino ogni limite di tollerabilità e ragionevolezza, costituiscono illecito disciplinare, costituendo palese violazione del dovere fondamentale di diligenza del magistrato

Suprema Corte di Cassazione sezioni unite sentenza 13 febbraio 2015, n. 2889 Svolgimento del processo Il dottor M.C. , giudice del Tribunale di Sulmona, veniva sottoposto a procedimento disciplinare ai sensi degli artt. 1 primo comma e 2 primo comma lettera q) del D. LGS. 23-2-2006 n. 109 per avere ritardato in modo reiterato, grave...