Corte di Cassazione

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE

SENTENZA 13 marzo 2015, n. 5076

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Gorizia, in parziale accoglimento dell’opposizione della EROS di G.L. & C. S.a.s. avverso la cartella esattoriale di pagamento relativa a somme aggiuntive conseguenti all’omesso pagamento di contributi – accertati con verbale ispettivo del 26 settembre 1991 relativi al periodo agosto/novembre 1990 – dichiarava prescritte le sanzioni civili maturate fino al 29 gennaio 1996.
La Corte d’Appello di Triste confermava la sentenza del Tribunale.
La predetta Corte, dopo aver rilevato che al credito per contributi si applicava, ex art. 3, comma 10, della legge n. 225 del 1995, il termine prescrizionale decennale essendo la procedura iniziata prima dell’entrata in vigore di detta legge e che lo stesso termine operava anche per il credito concernente le somme aggiuntive, poneva a base del decisum la fondante considerazione secondo la quale non vi era stato alcun atto interruttivo della prescrizione riferibile al credito per somme aggiuntive stante la non riferibilità a tale credito degli atti interruttivi posti in essere relativamente a quello per contributi omessi e tanto in ragione dell’autonomia causale delle due obbligazione ed il legame solo genetico di accessorietà degli interessi rispetto al capitale.
Avverso questa sentenza l’INPS ha proposto ricorso per cassazione sostenuto da un’unica censura.
La parte intimata non ha svolto attività difensiva.
A seguito di ordinanza del 19 febbraio – 1 aprile 2014 n. 7569, della Sezione Lavoro di questa Corte, che nel denunciare un contrasto di giurisprudenza in ordine alla questione dell’estensibilità all’obbligazione per somme aggiuntive degli effetti interruttivi della prescrizione posti in essere per l’obbligazione contributiva sollevata dalla difesa dell’INPS, ha ritenuto, altresì, la stessa di massima particolare importanza, il ricorso è stato assegnato alle Sezione Unite, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c.. L’INPS ha depositato memoria illustrativa.

Motivi della decisione

Con l’unico motivo di ricorso l’INPS, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995 formula il seguente quesito: “viola la normativa – denunciata – il giudice di merito che ritenga non estensibili all’obbligazione dovuta per le cd. sanzioni civili gli effetti interruttivi posti in essere con verbale di accertamento dell’INPS, con cui si è verificata l’omissione contributiva, e con successivo atto di diffida, con cui si è intimato al debitore di adempiere l’intera obbligazione previdenziale (comprensiva sia del credito per contributi che del credito per sanzioni civili)?”. Il motivo è fondato.
Il contrasto di giurisprudenza e la questione di massima particolare importanza di cui queste Sezioni Unite sono state investite dalla Sezione Lavoro con la predetta ordinanza del 19 febbraio – 1 aprile 2014 n. 7569, riguarda il quesito di diritto relativo all’estensibilità o meno al credito dell’INPS per somme aggiuntive degli effetti degli atti interruttivi posti in essere con riferimento al credito per omissione contributiva e tanto sull’accertato, e non censurato, presupposto che “tutti gli atti interruttivi posti in essere dall’INPS non contengono alcun riferimento specifico alle somme aggiuntive, riguardo alle quali pertanto non vi sono mai stati (in forma esplicita) né una pretesa da parte dell’INPS né un riconoscimento da parte del debitore”. Sulla problematica in questione coesistono, nell’ambito della sezione lavoro di questa Corte, due fondamentali orientamenti giurisprudenziali che possono essere, rispettivamente, ricondotti alla contrapposta configurazione della natura giuridica – autonoma o meno dell’obbligazione per somme aggiuntive rispetto a quella contributiva. Le pronunce che predicano per l’obbligazione concernente le somme aggiuntive la medesima natura giuridica dell’obbligazione relativa all’omissione contributiva, infatti, ritengono che l’effetto dell’atto interruttivo della prescrizione relativo al credito contributivo si estende anche al credito per sanzioni civili e tanto richiamando il principio – di cui a Cass. sez. lav. 15 gennaio 1986 n. 194 – secondo il quale il credito per sanzioni civili, che trae titolo da una obbligazione accessoria ex lege, come tale applicabile alla generale categoria delle obbligazioni generatrici di responsabilità di tipo contrattuale, ha, pur nella sua accessorietà, la stessa natura giuridica della obbligazione principale e deve essere assoggettato al medesimo regime prescrizionale della obbligazione principale (negli anzidetti termini Cass. sez. lav. 12 maggio 2004 n. 9054 seguita, poi, da Cass. sez. lav. 4 aprile 2008 n.8814 e da Cass. sez. lav. 22 febbraio 2012). Contro l’anzidetta regula iuris si è posta in consapevole contrasto la pronuncia n. 14864 del 6 luglio 2011 della sezione lavoro di questa Corte la quale, dopo aver rilevato – richiamando i precedenti della sezione lavoro di questa Corte di cui alle sentenze 16 gennaio 1999 n. 411, 27 luglio 2004 n. 14152 e 10 agosto 2006 n. 18148 – che l’obbligazione contributiva è finalizzata alla costituzione presso l’ente gestore della provvista necessaria all’erogazione delle prestazioni previdenziali e assistenziali, mentre la sanzione civile ha lo scopo di rafforzare l’obbligazione contributiva mediante l’irrogazione di una pena pecuniaria al trasgressore, ha affermato che le somme aggiuntive irrogate al contribuente per l’omesso o ritardato pagamento dei contributi sono sanzioni civili pecuniarie costituenti obbligazioni di natura diversa da quella dell’obbligazione contributiva, pur dovendosene riconoscere la funzione accessoria. Conseguentemente, secondo la citata pronuncia, alle sanzioni civili non è direttamente applicabile il regime prescrizionale previsto per le obbligazioni contributive in relazione alle quali sono state contemplate.
A questo punto mette conto sottolineare che è ricorrente, nella giurisprudenza della sezione lavoro di questa Corte, l’assunto secondo il quale, in materia di inadempimento delle obbligazioni contributive nei confronti di enti previdenziali, l’applicazione (automatica) delle sanzioni civili ha funzione di rafforzamento dell’obbligo contributivo e di predeterminazione legale (con presunzione iuris et de iure) del danno cagionato all’ente previdenziale e non riveste, quindi, la natura afflittiva (che prescinde come tale dalla considerazione del danno eventualmente cagionato al soggetto creditore) propria delle sanzioni amministrative (di cui alla L. n. 689 del 1981) e di quelle tributarie (di cui alla L. n. 472 del 1997) (V. Cass. sez. lav. 19 giugno 2009 n. 14475 che, richiamando ex plurimis, Cass. sez lav. 21 gennaio 1995 n. 679 e Cass. sez. lav. 20 novembre 2001 n. 14591, ha sancito che per le somme aggiuntive non opera l’intrasmissibilità agli eredi disposta dall’art. 7 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in tali sensi anche Cass. sez. lav. 6 giugno 2008 n. 15067 e Cass. sez. lav. 8 settembre 2003 n. 13099, quest’ultima per quanto concerne la funzione risarcitoria e non afflittiva o sanzionatoria delle somme aggiuntive dovute all’INAIL in caso di omesso o parziale pagamento dei premi assicurativi).
Né si è mancato di sottolineare che l’inerenza delle somme aggiuntive dovute in ipotesi di omissioni contributive previdenziali alla categoria delle sanzioni civili trova conferma nella previsione della legge n. 689 del 1981, art. 35, comma 2,che testualmente dispone che: “Per le violazioni consistenti nell’omissione totale o parziale del versamento di contributi e premi, l’ordinanza – ingiunzione è emessa, ai sensi dell’articolo 18, dagli enti ed istituti gestori delle forme di previdenza ed assistenza obbligatorie, che con lo stesso provvedimento ingiungono ai debitori anche il pagamento dei contributi e dei premi non versati e delle somme aggiuntive previste dalle leggi vigenti a titolo di sanzione civile”) e nel decreto legge n. 536 del 1987, art. 4, comma 2, ultima parte, convertito in legge n. 48 del 1988, che, dopo aver sancito un tetto alle somme aggiuntive, stabilisce che: “Restano ferme le sanzioni amministrative e penali” norma questa, poi abrogata dalla legge n. 662 del 1996, art. 1, comma 225,che non ha inciso sulla rilevata appartenenza alle sanzioni civili delle somme aggiuntive. La legge n. 388 del 2000, art. 116, comma 8, definisce, inoltre, espressamente come sanzioni civili le somme dovute nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi e il successivo comma 12 conferma la distinzione dalle sanzioni amministrative (anche conseguenti alle omissioni totali o parziali dei versamenti contributivi), delle quali dispone invece l’abolizione (in tal senso da ultimo Cass. sez. lav. 22 ottobre 2009 n.22414 e Cass. sez. lav. 19 giugno 2009 n. 14475 cit.).
Questo testé descritto il quadro giurisprudenziale e normativo in cui s’inserisce la questione devoluta a queste Sezioni Unite.
Da tale contesto emerge che, sotto il profilo normativo, le somme aggiuntive appartengono alla categoria delle sanzioni civili, vengono applicate automaticamente in caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi assicurativi e consistono in una somma ex lege predeterminata il cui relativo credito sorge de iure alla scadenza del termine legale per il pagamento del debito contributivo, in relazione al periodo di contribuzione.
Vi è, quindi, tra la sanzione civile di cui trattasi e l’omissione contributiva, cui la sanzione civile inerisce, un vincolo di dipendenza funzionale che in quanto contrassegnato dall’automatismo della sanzione civile rispetto all’omesso o ritardato pagamento incide, non solo geneticamente sul rapporto dell’una rispetto all’altra, ma conserva questo suo legame di automaticità funzionale anche dopo l’irrogazione della sanzione, sì che le vicende che attengono all’omesso o ritardato pagamento dei contributi non possono non riguardare, proprio per il rilevato legame di automaticità funzionale, anche le somme aggiuntive che, come detto, sorgendo automaticamente alla scadenza del termine legale per il pagamento del debito contributivo rimangono a questo debito continuativamente collegate in via giuridica.
Non è tanto, quindi, un problema di natura giuridica autonoma o meno delle somme aggiuntive in parola rispetto all’omissione contributiva, quanto piuttosto di permanenza di vincolo funzionale tra l’omesso o ritardato pagamento di contributi previdenziali e la connessa sanzione civile la quale, in quanto legislativamente prevista come automatica, conserva questa sua connessione funzionale subordinata sì che gli effetti degli atti interruttivi, posti in essere con riferimento al credito per omissione contributiva si estendono anche al credito per sanzioni civili. Il denunciato contrasto di giurisprudenza può, pertanto, comporsi affermando il seguente principio di diritto: “in materia previdenziale le somme aggiuntive irrogate al contribuente per l’omesso o ritardato pagamento dei contributi o premi previdenziali sono sanzioni civili che, in ragione della loro legislativamente prevista automaticità, rimangono funzionalmente connesse al detto omesso o ritardato pagamento dei contributi o premi previdenziali sì che gli effetti degli atti interrativi, posti in essere con riferimento a tale ultimo credito, si estendono, automaticamente, anche al credito per sanzioni civili”. Conseguentemente il ricorso va accolto essendo l’impugnata sentenza fondata su di una diversa regula iuris in questa sede affermata.
Conseguentemente la sentenza impugnata va cassata con rinvio, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’Appello di Trieste in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte a Sezioni Unite accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’Appello di Trieste

 

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